CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 36663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la Corte di merito ha spiegato il contenimento della riduzione, non in misura massima, delle circostanze in esame in relazione alla notevole capacità delinquenziale dell'imputato in seno al sodalizio, avendo svolto compiti sia di pusher che di custode della droga, al compimento, in passato, di reati in materia di stupefacenti e all'essenza di segni di resipiscenza: una motivazione del tutto adeguata e certamente non manifestamente illogica, che, quindi, non è censurabile in questa sede di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.