CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 06212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7251-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7251/2012 Numero sezionale 92/2022 Numero di raccolta generale 6212/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente– avverso la sentenza n. 09/2011 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 2/2/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 43/3/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IVA 2003; la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018; 1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste; 1.3. va quindi accolta la richiesta delle parti di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.1.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2