Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13382/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04APQ5M nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Ancona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d.

Igs. 286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.350,00 di ammenda; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; in un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - il Giudice di Pace aveva provveduto sull'eccezione difensiva ritenendola non documentata; effettivamente, la difesa aveva prodotto esclusivamente la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non quella di fissazione delle udienze: il provvedimento era, quindi, corretto.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04APQ5M nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Ancona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.350,00 di ammenda; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; in un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il Giudice di Pace aveva provveduto sull'eccezione difensiva ritenendola non documentata; effettivamente, la difesa aveva prodotto esclusivamente la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non quella di fissazione delle udienze: il provvedimento era, quindi, corretto. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris