CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Venezia[de]301-1-1-f2-027,(in parziale riforma di quella emessa dal giudice di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 594 cod. pen., descritto nel capo di imputazione sub B), posto che il reato di ingiuria è stato abrogato dal D.Ivo n.7 del 2016, e ha dichiarato non doversi procedere per i restanti reati di cui al capo di imputazione sub A), di cui all'art. 6 bis della L.401/1989, sub C), di cui all'art. 582 comma 1 cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti avvenuti nel marzo del 2009. La Corte ha quindi rideterminato le statuizioni civili e condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dei fatti contestati nel capo sub A) e sub C), per i quali il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione, posto che la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione le risultanze probatorie di segno contrario a quelle indicate a sostegno della condanna emessa in primo grado. Il ricorrente ha evidenziato che nessun teste ha affermato con certezza che l'ipplit-dti-g il cestino lanciato fosse diretto a colpire l'arbitro. Con il secondo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, replicando alle rilevate cause di inammissibilità, ed ha evidenziato di non aver chiesto un riesame o una rivalutazione delle risultanze istruttorie, ma di aver dedotto l'omessa compiuta valutazione da parte dei giudici di merito dei motivi di gravame articolati in appello. Lamenta altresì la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., in ordine alla rifusione delle spese processuali in favore della parte costituita, rilevando l'opportunità di adeguare la decisione al caso concreto, posto che nel corso di tale grado di giudizio, e nei gradi successivi, sono intervenuti obiettivi miglioramenti della posizione processuale dell'imputato, e precisamente la assoluzione per il reato di ingiuria e la prescrizione dei reati di lesioni, tali da escludere la di lui soccombenza totale statuita in primo grado. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, con riferimento al reato di cui al capo A), che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato ha lanciato un bidone per lcvspazzatura pieno di lattine, bottiglie e carte oltre la rete di protezione del campo di gioco verso un gruppo di persone, tra cui si trovava anche l'arbitro. I fatti trovano conferma nelle dichiarazioni dei testi Ardau, Vendrame e Garanda, che hanno assistito al lancio dell'oggetto e riconosciuto l'imputato quale persona autrice del gesto e delle contestazioni rivolte all'arbitro durante lo svolgimento della partita, nonché dalle medesime dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il giudice di merito, quindi, con motivazione logica e insindacabile in questa sede, ha affermato che non vi fosse alcun dubbio che destinatario del lancio del cestino fosse proprio l'arbitro, posto che, per tutta la durata del gioco, l'imputato ha fortemente contestato e offeso l'operato dell'arbitro. Quanto al reato di cui al capo di imputazione sub C) la Corte ha affermato che tutti i testi, compreso il figlio dell'imputato, hanno confermato che il Gava ha colpito con uno schiaffo il Lombardo. Sussistono quindi tutti gli elementi costitutivi del reato di lesione risultante peraltro da certificazione medica acquisita in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria intervenuto nell'immediatezza dei fatti. Con riferimento alla seconda doglianza, si osserva che i rilievi sin qui richiamati e le ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto dell'accertamento della responsabilità, determinano l' intangibilità delle statuizioni civili malgrado sia stata pronunciata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al 2009. Si osserva che la Corte territoriale ha rideterminato le statuizioni civili in favore del Lombardo in ragione della declaratoria di intervenuta prescrizione e, altresì, ritenuto congrua la liquidazione delle spese processuali, pari a euro 1.200,00 per il giudizio in appello e che il ricorrente, sul punto, nulla ha dedotto in ordine alla violazione dei parametri professionali o indicato altri elementi sulla base dei quali valutarne l'incongruità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co