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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 47747/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di ANCONAnei confronti di: CORTE di APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il conflitto negativo sia risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Ancona, cui gli atti devono pertanto essere trasmessi / CPw(Lu 1.1 Vffibt (9 au, i i rì (4 i-4 Dea' Z1 04 "- 41111' 3..4 rum.: [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona - investito della decisione sull'istanza esecutiva avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] - ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte di appello di Cagliari, con riferimento al provvedimento declinatorio della competenza indicato come emesso il 10/2/2022 dal Presidente della citata Corte, che aveva richiamato il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza di legittimità n. 8547 (recte: 9547) del 2018.

1.1. Con l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, il giudice rimettente ha rilevato che - sebbene l'ultima sentenza divenuta irrevocabile sia stata emessa dal Tribunale di Ancona - si tratta però di una pronuncia assolutoria per vizio totale di mente, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, che non potrebbe radicare la competenza del Tribunale di Ancona in materia di esecuzione, a tenore della disposizione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e del principio della necessaria unitarietà dell'esecuzione penale, che riguarda soltanto le sentenze di condanna.

1.2. Sul punto, il giudice dell'esecuzione di Ancona non ha ritenuto valido il principio espresso dalla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Rv. 272491, che era stata richiamata nel provvedimento del Presidente della Corte di appello di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Il caso in esame deve essere deciso alla stregua del principio già espresso nella sentenza richiamata dal Presidente della Corte di appello di Cagliari, per cui: «In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costi- tuito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecu- zione» (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272491).

2.1. In tale organica pronuncia (tra l'altro resa su istanza esecutiva del medesimo condannato Antonov), si è svolta una disamina delle varie statuizioni suscettibili di dare luogo a procedure esecutive in sede penale, pur non scatu- rendo da sentenze di condanna, dovendosi peraltro osservare che la previsione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - nell'individuare il giudice competente per l'esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi - non si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna, ma genericamente ai "provvedimenti" in esecuzione.

In sintesi, si è rilevato che in tale novero devono essere inclusi i proscioglimenti in sé suscettibili di sortire effetti esecutivi, da identificarsi essenzialmente in quelli che comunque applichino una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), dei quali è espressamente previsto l'inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002; ma anche i proscioglimenti - sebbene non figuranti in casellario - che, conte- nendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell'esecuzione, si presentino, ab origine ed in astratto, idonei ad attivare il relativo incidente (come quelli che dichiarino la falsità di documenti, o dispongano sulla restitu- zione delle cose sequestrate).

Sono invece da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) è meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione - ai fini di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito (l'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto), nonché foriera di gravi inconvenienti.

Si pensi, in particolare, alla compromissione della tendenziale simmetria tra provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, ispirata anche ad un canone di normale conoscibilità ex ante, e conseguente prevedibilità, della ricaduta applicativa del criterio di competenza (il nesso tra quest'ultimo e il ruolo del casellario è sottolineato anche dalla pronuncia di Sez. 1, n. 21688 del 2009).

2.2. Secondo tale impostazione, alla quale si intende dare continuità per la sua intrinseca razionalità e coerenza sistematica, si deve affermare la competenza a decidere sull'istanza esecutiva avanzata dal condannato Antonov del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona, luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (all'epoca della proposizione dell'incidente di esecuzione), trattandosi di una pronuncia che ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, a seguito di proscioglimento per difetto di imputabilità di [OSCURATO:PERSONA].Invero, trattasi di uno dei provvedimenti per i quali è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale proprio per la necessità di dare esecuzione agli effetti penali comunque derivanti dalla sentenza (ai sensi dell'art. 3 L, comma 1, lett. f, DPR 14 novembre 2002, n. 313, nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza).

Il fatto che ad eseguire la misura di sicurezza della libertà vigilata sia la magistratura di sorveglianza non elimina la necessità di seguire il criterio discretivo di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., come dimostra l'iniziativa in materia di esecuzione delle misure di sicurezza affidata al Pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cod. proc. pen., sia pure per la trasmissione degli atti: ciò che interessa è il rilievo dell'ordinario criterio sotteso anche alla disciplina dell'art. 658 cod. proc. pen. 3.

In conclusione, in base ai principi esposti, la competenza a provvedere sulle istanze del condannato deve radicarsi nella specie nel Tribunale di Ancona, al quale vanno restituiti gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona cui dispone trasmettersi gli atti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di ANCONAnei confronti di: CORTE di APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il conflitto negativo sia risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Ancona, cui gli atti devono pertanto essere trasmessi / CPw(Lu 1.1 Vffibt (9 au, i i rì (4 i-4 Dea' Z1 04 "- 41111' 3..4 rum.: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona - investito della decisione sull'istanza esecutiva avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] - ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte di appello di Cagliari, con riferimento al provvedimento declinatorio della competenza indicato come emesso il 10/2/2022 dal Presidente della citata Corte, che aveva richiamato il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza di legittimità n. 8547 (recte: 9547) del 2018. 1.1. Con l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, il giudice rimettente ha rilevato che - sebbene l'ultima sentenza divenuta irrevocabile sia stata emessa dal Tribunale di Ancona - si tratta però di una pronuncia assolutoria per vizio totale di mente, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, che non potrebbe radicare la competenza del Tribunale di Ancona in materia di esecuzione, a tenore della disposizione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e del principio della necessaria unitarietà dell'esecuzione penale, che riguarda soltanto le sentenze di condanna. 1.2. Sul punto, il giudice dell'esecuzione di Ancona non ha ritenuto valido il principio espresso dalla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Rv. 272491, che era stata richiamata nel provvedimento del Presidente della Corte di appello di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il caso in esame deve essere deciso alla stregua del principio già espresso nella sentenza richiamata dal Presidente della Corte di appello di Cagliari, per cui: «In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costi- tuito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecu- zione» (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272491). 2.1. In tale organica pronuncia (tra l'altro resa su istanza esecutiva del medesimo condannato Antonov), si è svolta una disamina delle varie statuizioni suscettibili di dare luogo a procedure esecutive in sede penale, pur non scatu- rendo da sentenze di condanna, dovendosi peraltro osservare che la previsione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - nell'individuare il giudice competente per l'esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi - non si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna, ma genericamente ai "provvedimenti" in esecuzione. In sintesi, si è rilevato che in tale novero devono essere inclusi i proscioglimenti in sé suscettibili di sortire effetti esecutivi, da identificarsi essenzialmente in quelli che comunque applichino una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), dei quali è espressamente previsto l'inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002; ma anche i proscioglimenti - sebbene non figuranti in casellario - che, conte- nendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell'esecuzione, si presentino, ab origine ed in astratto, idonei ad attivare il relativo incidente (come quelli che dichiarino la falsità di documenti, o dispongano sulla restitu- zione delle cose sequestrate). Sono invece da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) è meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione - ai fini di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito (l'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto), nonché foriera di gravi inconvenienti. Si pensi, in particolare, alla compromissione della tendenziale simmetria tra provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, ispirata anche ad un canone di normale conoscibilità ex ante, e conseguente prevedibilità, della ricaduta applicativa del criterio di competenza (il nesso tra quest'ultimo e il ruolo del casellario è sottolineato anche dalla pronuncia di Sez. 1, n. 21688 del 2009). 2.2. Secondo tale impostazione, alla quale si intende dare continuità per la sua intrinseca razionalità e coerenza sistematica, si deve affermare la competenza a decidere sull'istanza esecutiva avanzata dal condannato Antonov del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona, luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (all'epoca della proposizione dell'incidente di esecuzione), trattandosi di una pronuncia che ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, a seguito di proscioglimento per difetto di imputabilità di [OSCURATO:PERSONA].Invero, trattasi di uno dei provvedimenti per i quali è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale proprio per la necessità di dare esecuzione agli effetti penali comunque derivanti dalla sentenza (ai sensi dell'art. 3 L, comma 1, lett. f, DPR 14 novembre 2002, n. 313, nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza). Il fatto che ad eseguire la misura di sicurezza della libertà vigilata sia la magistratura di sorveglianza non elimina la necessità di seguire il criterio discretivo di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., come dimostra l'iniziativa in materia di esecuzione delle misure di sicurezza affidata al Pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cod. proc. pen., sia pure per la trasmissione degli atti: ciò che interessa è il rilievo dell'ordinario criterio sotteso anche alla disciplina dell'art. 658 cod. proc. pen. 3. In conclusione, in base ai principi esposti, la competenza a provvedere sulle istanze del condannato deve radicarsi nella specie nel Tribunale di Ancona, al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona cui dispone trasmettersi gli atti.
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