CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585, cod. pen.; mentre già in primo grado l'imputato era stato assolto dal delitto di rapina; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, è generico poiché non si confronta con le ragioni della decisione che si fondano sulla totale attendibilità della persona offesa e sul rilievo che l'esclusione del delitto di rapina era motivata da "circostanze non note" alla persona offesa (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/