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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10/2/2023 confenrnativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 11/3/2022; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648, comma secondo e 62 bis cod. pen. sono indeducibili perché, il primo, manifestamente infondato avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione ed alla inconfigurabilità dell'ipotesi di particolare tenuità (pag. 4); il secondo oltre che manifestamente infondato, è anche generico perché reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito ( pag. 5). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.NI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10/2/2023 confenrnativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 11/3/2022; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648, comma secondo e 62 bis cod. pen. sono indeducibili perché, il primo, manifestamente infondato avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione ed alla inconfigurabilità dell'ipotesi di particolare tenuità (pag. 4); il secondo oltre che manifestamente infondato, è anche generico perché reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito ( pag. 5). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris