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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06121/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 15/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Rimini in data 14/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Flamur in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

L'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta l'erronea interpretazione dell'art. 533 cod. pen. conseguente all'affermazione di responsabilità dell'imputato in mancanza di prove di colpevolezza è generico.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 ennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 15/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Rimini in data 14/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Flamur in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta l'erronea interpretazione dell'art. 533 cod. pen. conseguente all'affermazione di responsabilità dell'imputato in mancanza di prove di colpevolezza è generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ennaio 20
Sentenza Cassazione n. 06121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris