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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12207/2026

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ei confronti diUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1472/2024 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 dicembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitrice principale, e il Sig. [OSCURATO:PERSONA],quale fideiussore, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, la Unicredits.p.a. proponendo opposizione avverso il decreto con il quale veniva loro ingiunto dipagare la complessiva somma di € 19.720,14 a titolo di saldo passivo del conto correntebancario n. 400124417.Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026A fondamento della svolta opposizione la società ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] -al quale, nel corso del processo, è succeduta la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - deducevanola nullità delle clausole del contratto di conto corrente afferenti alla determinazione dellamisura degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi, alla commissione dimassimo scoperto, al superamento del tasso di soglia di usura.

Chiedevano, dunque, lacondanna dell’istituto di credito alla restituzione della somma di €. 99.554,49 ed alrisarcimento del danno morale quantificato in € 20.000,00.Accolta solo parzialmente l’opposizione dal Tribunale di Pescara, la Corte di appellodi L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Sig.ra LucianaGiampietro, condannava quest’ultima al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dellasomma di €. 10.103,44 quale saldo accertato del conto corrente sopra menzionato.2. - [OSCURATO:PERSONA] propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa.

Parte ricorrente ha depositato anchememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - [OSCURATO:PERSONA], quale erede del germano [OSCURATO:PERSONA], ricorreper due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 2 dicembre 2024con cui la corte d’appello de L’Aquila, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa trale parti, ha rideterminato il saldo di un conto corrente acceso presso la banca daScortitalia S.r.l., della quale [OSCURATO:PERSONA] si era costituito fideiussore, a debito delcorrentista, quantificandolo in € 10.103,44 e condannando l’odierna ricorrente al relativopagamento.Il primo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nullitàdel punto 7.2 della sentenza per omessa applicazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 2729c.c. in relazione alle presunzioni semplici invocate come prova dell'affidamento bancarioin relazione all'art. 117, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993 nonché erronea e falsaapplicazione dell'art. 116 cpc in relazione all'interpretazione della prova per presunzionicosì costituita.Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,erronea e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., 4° comma, in relazione all'art. 1219 c.c.,Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026erronea individuazione del termine finale del periodo di prescrizione decennale per effettodell'errato omesso riconoscimento della messa in mora.2. - La proposta di definizione - che concludeva per la palese inammissibilità delricorso - evidenzia quanto segue:«4.1. ― Quanto al primo mezzo è agevole osservare che:«-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.;«-) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo ilsuo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

Un., 30settembre 2020, n. 20867): ed è di tutta evidenza che nulla di tutto ciò ricorre nel casodi specie, mentre il motivo è rivolto a ribaltare l’accertamento di merito operato dallacorte territoriale nel ritenere non provato l’affidamento allegato dal Giampietro;«-) l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamentopresuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova,sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudicedi legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n.27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219).Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026«4.2. ― Quanto al secondo mezzo trova applicazione il principio secondo cui lavalutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione ― quando non si trattidegli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effettointerruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. ― costituisceapprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sededi legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (a mero titolo di esempio tra letante Cass. 17 luglio 2001, n. 9662; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140)».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementecontestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.In particolare, la ricorrente rappresenta che la Corte di appello, da un lato, nonavrebbe posto a fondamento della decisione la prova per presunzioni fornitadall’appellante omettendo di valutare taluni documenti depositati in atti e, dall’altro, cheavrebbe errato nel ritenere la raccomandata del 30 ottobre 2014 non in grado diinterrompere la prescrizione dell’azione decennale di ripetizione.Come si vede, la parte sollecita una sostanziale rivalutazione del materialeprobatorio acquisito al processo.

Tuttavia, il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e,per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (sul punto, Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez.1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).

D’altra parte, come correttamentepuntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «il compito di questaCorte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatticontenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007)».4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellaNumero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allasanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 1.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contoricorrente,dell’ulteriore somma di €. 1.500,00;Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei confronti diUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1472/2024 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 dicembre2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitrice principale, e il Sig. [OSCURATO:PERSONA],quale fideiussore, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, la Unicredits.p.a. proponendo opposizione avverso il decreto con il quale veniva loro ingiunto dipagare la complessiva somma di € 19.720,14 a titolo di saldo passivo del conto correntebancario n. 400124417.Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026A fondamento della svolta opposizione la società ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] -al quale, nel corso del processo, è succeduta la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - deducevanola nullità delle clausole del contratto di conto corrente afferenti alla determinazione dellamisura degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi, alla commissione dimassimo scoperto, al superamento del tasso di soglia di usura. Chiedevano, dunque, lacondanna dell’istituto di credito alla restituzione della somma di €. 99.554,49 ed alrisarcimento del danno morale quantificato in € 20.000,00.Accolta solo parzialmente l’opposizione dal Tribunale di Pescara, la Corte di appellodi L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Sig.ra LucianaGiampietro, condannava quest’ultima al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dellasomma di €. 10.103,44 quale saldo accertato del conto corrente sopra menzionato.2. - [OSCURATO:PERSONA] propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa. Parte ricorrente ha depositato anchememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - [OSCURATO:PERSONA], quale erede del germano [OSCURATO:PERSONA], ricorreper due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 2 dicembre 2024con cui la corte d’appello de L’Aquila, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa trale parti, ha rideterminato il saldo di un conto corrente acceso presso la banca daScortitalia S.r.l., della quale [OSCURATO:PERSONA] si era costituito fideiussore, a debito delcorrentista, quantificandolo in € 10.103,44 e condannando l’odierna ricorrente al relativopagamento.Il primo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nullitàdel punto 7.2 della sentenza per omessa applicazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 2729c.c. in relazione alle presunzioni semplici invocate come prova dell'affidamento bancarioin relazione all'art. 117, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993 nonché erronea e falsaapplicazione dell'art. 116 cpc in relazione all'interpretazione della prova per presunzionicosì costituita.Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,erronea e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., 4° comma, in relazione all'art. 1219 c.c.,Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026erronea individuazione del termine finale del periodo di prescrizione decennale per effettodell'errato omesso riconoscimento della messa in mora.2. - La proposta di definizione - che concludeva per la palese inammissibilità delricorso - evidenzia quanto segue:«4.1. ― Quanto al primo mezzo è agevole osservare che:«-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.;«-) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo ilsuo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30settembre 2020, n. 20867): ed è di tutta evidenza che nulla di tutto ciò ricorre nel casodi specie, mentre il motivo è rivolto a ribaltare l’accertamento di merito operato dallacorte territoriale nel ritenere non provato l’affidamento allegato dal Giampietro;«-) l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamentopresuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova,sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudicedi legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n.27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219).Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026«4.2. ― Quanto al secondo mezzo trova applicazione il principio secondo cui lavalutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione ― quando non si trattidegli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effettointerruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. ― costituisceapprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sededi legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (a mero titolo di esempio tra letante Cass. 17 luglio 2001, n. 9662; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140)».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementecontestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.In particolare, la ricorrente rappresenta che la Corte di appello, da un lato, nonavrebbe posto a fondamento della decisione la prova per presunzioni fornitadall’appellante omettendo di valutare taluni documenti depositati in atti e, dall’altro, cheavrebbe errato nel ritenere la raccomandata del 30 ottobre 2014 non in grado diinterrompere la prescrizione dell’azione decennale di ripetizione.Come si vede, la parte sollecita una sostanziale rivalutazione del materialeprobatorio acquisito al processo. Tuttavia, il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e,per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (sul punto, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez.1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02). D’altra parte, come correttamentepuntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «il compito di questaCorte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatticontenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007)».4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellaNumero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allasanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 1.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contoricorrente,dell’ulteriore somma di €. 1.500,00;Numero registro generale 3963/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 12207/2026Data pubblicazione 01/05/2026condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Decreto Cassazione n. 12207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris