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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44452/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trieste, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a MILOS Augusto la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione in relazione al reato di lesioni stradali, disponendo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia difetto di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella anzi detta misura.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta ha fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019, Melzani; sez.5, 13.11.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552).

4. Infondata risulta invero l'articolazione concernente il fatto che la sanzione é stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini minimi-medi edittali (sei mesi di sospensione della patente di guida a fronte di un massimo di due anni), e in termini assolutamente adeguati alla gravità della condotta e al grado della colpa in ragione delle plurime regole cautelari specifiche inosservate. 4.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211).

Il giudice si è attenuto a tale limite edittale in assenza di ulteriori profili da valorizzare.

5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trieste, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a MILOS Augusto la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione in relazione al reato di lesioni stradali, disponendo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. 2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia difetto di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella anzi detta misura. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta ha fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019, Melzani; sez.5, 13.11.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 4. Infondata risulta invero l'articolazione concernente il fatto che la sanzione é stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini minimi-medi edittali (sei mesi di sospensione della patente di guida a fronte di un massimo di due anni), e in termini assolutamente adeguati alla gravità della condotta e al grado della colpa in ragione delle plurime regole cautelari specifiche inosservate. 4.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e altro, Rv.259211). Il giudice si è attenuto a tale limite edittale in assenza di ulteriori profili da valorizzare. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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