CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 40774/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3277/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24112/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40774/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 06 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato, emesso il 16 maggio 2024, ritenendo adeguatamente motivata tale proroga per la ancora attuale pericolosità del detenuto, vista la persistente operatività del clan in cui egli ha ricoperto un ruolo apicale, la recente scarcerazione di soggetti già affiliati ad esso, il forte pericolo di ripristino di collegamenti con costoro, dimostrando i colloqui con i familiari il permanere di un diretto interessamento ai loro affari, derivanti da proventi illeciti, e vista l'assenza di una effettiva revisione critica, nonostante la regolarità della sua condotta carceraria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge. L'ordinanza si fonda su una presunzione di pericolosità desunta esclusivamente dalle informazioni degli organi inquirenti, senza valutare la copiosa produzione documentale del ricorrente, e ha una motivazione apodittica in merito alla sua capacità di mantenere i contatti con il clan malavitoso. L'ordinanza è errata quando afferma l'attuale esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], avendo la difesa prodotto il verbale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e del mar. [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno dichiarato la cessazione già nel 2015, in quanto soppiantato da un clan avversario, essendo l'affermazione della sua confluenza in un unico clan una mera ipotesi investigativa. Il ricorrente e il suo clan non risultano coinvolti in indagini recenti, come emerge dalle ordinanze cautelari prodotte, relative a soggetti a lui estranei. Il Tribunale ha negato la sussistenza di una dissociazione del ricorrente basandosi sulla motivazione di una vecchia sentenza, mentre la più recente sentenza per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il suo sincero e reale cambiamento di vita. La recente scarcerazione di ex affiliati al clan è indifferente alla posizione del ricorrente, non potendo desumersi da tale avvenimento la possibilità di ricostituzione dell'associazione, in assenza di elementi concreti, non indicati nell'ordinanza. L'ordinanza, pertanto, ha acquisito le informazioni degli inquirenti senza sottoporle al necessario vaglio critico. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto non proposto per violazione di legge. 4. In data 29 ottobre 2025 il ricorrente ha presentato una memoria, con la quale ha depositato copia della relazione comportamentale redatta dal carcere di Sassari in data 03 giugno 2025 attestante il percorso rieducativo da lui già compiuto, e ha ribadito il vizio dell'ordinanza impugnata, che ha del tutto travisato o omesso di valutare il contenuto di tale relazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso avverso il decreto applicativo del regime penitenziario differenziato, e analogamente quello avverso il decreto di proroga dello stesso, è consentito solo per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., mentre l'impugnazione proposta, benché denunciante una «violazione di legge», deduce palesemente solo un vizio della motivazione. Il ricorrente lamenta, infatti, che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa, limitando la sua decisione alla verifica della sussistenza del compendio probatorio fattuale esposto nel decreto ministeriale, e avrebbe basato le sue valutazioni sulle informazioni degli inquirenti, senza sottoporle a vaglio critico. Questa Corte ha però stabilito che «In tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805). L'ordinanza impugnata ha vagliato approfonditamente gli elementi contenuti nel decreto di proroga, tratti dalle note aggiornate della DNA, della DIA e della DDA di Napoli e costituiti, in particolare, dalle sentenze che hanno riconosciuto il ruolo apicale rivestito dal ricorrente nel clan omonimo, dai numerosi elementi che dimostrano l'attuale esistenza di tale clan e la sua potenza economica, essendo tuttora in grado di assicurare la latitanza ad un suo membro, così come un tempo la assicurò al ricorrente stesso, nonché costituiti dall'interessamento di quest'ultimo alle sue vicende, evidenziato dal contenuto dei suoi colloqui con i familiari. Il Tribunale ha valutato esplicitamente anche le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che secondo il ricorrente dimostrerebbero l'avvenuta cessazione del clan [OSCURATO:PERSONA], ed ha affermato che la lettura integrale delle loro deposizioni «non conforta affatto la tesi dello scioglimento del clan [OSCURATO:PERSONA], bensì avvalora la ricostruzione … di un'evoluzione nella compagine del gruppo», che sarebbe emersa in indagini recenti. L'ordinanza, pertanto, contiene una motivazione sufficiente e adeguata circa la sussistenza dei requisiti necessari per la proroga del regime penitenziario differenziato, ed il ricorso omette un effettivo confronto con essa, limitandosi ad affermare che la valutazione del Tribunale di sorveglianza non è comprensibile. L'omessa valutazione delle ordinanze che avrebbero dichiarato non più esistente il clan [OSCURATO:PERSONA], lamentata dal ricorrente, non è idonea, in sé, a costituire un vizio qualificabile come “violazione di legge”: è infatti evidente che non sussiste una mancanza della motivazione, ed il ricorrente stesso, peraltro, lamenta non la totale assenza di questa, bensì la sua parzialità e apoditticità. Secondo la giurisprudenza di legittimità, però, «nella nozione di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza (art. 41-bis, comma 2-sexies, della legge n. 354 del 1975, cd. ordinamento penitenziario) deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Rv. 226628; Sez., 1, n. 48494 del 09/11/2004, Rv. 230303). Tale vizio non è riscontrabile nell'ordinanza impugnata, il cui iter argomentativo appare logico ed esposto in modo chiaro, nonché fondato su elementi di fatto documentali, in parte forniti dalla difesa stessa. 3. L'affermazione del ricorrente, secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe «invalidato» la sua dissociazione senza tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa, è palesemente infondata. L'ordinanza impugnata, infatti, dopo avere esaminato e valutato gli elementi contenuti nel decreto ministeriale, ha esplicitamente citato le dichiarazioni di dissociazione pronunciate dal ricorrente in ambito processuale, ed in riferimento a quella espressa nel processo relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], indicata dal ricorrente come dimostrativa anch'essa del suo percorso di ravvedimento, ne ha motivatamente escluso ogni rilevanza ed ogni interpretazione in chiave dissociativa, evidenziando che il ricorrente, in quella occasione, ha minimizzato il proprio ruolo e descritto una dinamica contrastante con il contesto in cui il fatto è stato commesso, facendo così ritenere che tale asserita volontà di dissociazione sia stata una scelta meramente strumentale, finalizzata ad ottenere benefici processuali. L'ordinanza impugnata, infine, ha valutato l'assenza di un coinvolgimento del ricorrente nelle più recenti vicende giudiziarie relative a membri del clan, e l'ha ritenuta un elemento irrilevante, trattandosi della conseguenza della sottoposizione al trattamento penitenziario differenziato, che è specificamente finalizzato ad impedire la partecipazione del detenuto alle attività criminose dell'associazione di appartenenza. Anche quanto alla valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente, pertanto, l'ordinanza appare sufficientemente motivata, nella parte in cui ha sottolineato l'assenza di una sua dissociazione e di segnali di un suo effettivo cambiamento di vita che non consistano in mere dichiarazioni verbali, ed ha ritenuto che non possa escludersi, allo stato, la sua pericolosità. Del tutto inammissibile è anche la doglianza contenuta nella memoria depositata davanti a questa Corte, in quanto attinente ad un asserito vizio di motivazione. Deve concludersi, pertanto, che l'ordinanza impugnata non contiene vizi della motivazione così radicali da costituire una violazione di legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]