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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31732/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18071-2021 proposto da: COMUNE di CIAMPINO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-1E0; - tiCOITC17te - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 4282/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 18071 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg. 18071/2021 Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore C/ [OSCURATO:PERSONA]/va [OSCURATO:PERSONA] che: Il Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per IMU anno 2012, in relazione a quattro immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], qualificati fin dall'acquisto come abitazione principale e pertinenze per l'ampliamento dell'abitazione principale contigua, in [OSCURATO:PERSONA] 6, ha rigettato l'appello del Comune.

La CTR ha ritenuto spettante l'agevolazione (ex art. 13 dl. 201/2011) per l'abitazione principale, in quanto l'acquisto degli immobili in contestazione era stato effettuato bi funzione dell'annessione, all'abitazione principale, non avente caratteristiche di lusso, nella quale risiede ed ha il domicilio abituale l'intero nucleo familiare, considerando le risultanze catastali - rispetto all'agevolazione IMU- un dato meramente formale, dal quale può pertanto prescindersi, riconoscendo valenza dirimente all'effettivo utilizzo del bene.

La contribuente è rimasta intimata.

Il Comune di Ciampino ha depositato memoria.

La contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022, come tale inammissibile, a fronte di ricorso notificato il 23 giugno 2021, in relazione al quale la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio di quaranta giorni, ex art. 370 c.p.c..

Con l'unico motivo del ricorso il Comune di Ciampino deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile non risulti accatastato come unica unità immobiliare per cui, in mancanza di presentazione di dichiarazione DOCFA al fine di dichiarare la fusione dei cespiti - avvenuta solo in data 11.4.2018- gli immobili risultavano accatastati separatamente, senza alcun collegamento fra loro, con conseguente inapplicabilità della norma agevolativa, di stretta interpretazione.

Considerato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N4ap,Hano .7‘ IihAleugalik 111110, 27 OTT 2022 GINNUI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18071-2021 proposto da: COMUNE di CIAMPINO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-1E0; - tiCOITC17te - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 4282/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 18071 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg. 18071/2021 Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore C/ [OSCURATO:PERSONA]/va [OSCURATO:PERSONA] che: Il Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per IMU anno 2012, in relazione a quattro immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], qualificati fin dall'acquisto come abitazione principale e pertinenze per l'ampliamento dell'abitazione principale contigua, in [OSCURATO:PERSONA] 6, ha rigettato l'appello del Comune. La CTR ha ritenuto spettante l'agevolazione (ex art. 13 dl. 201/2011) per l'abitazione principale, in quanto l'acquisto degli immobili in contestazione era stato effettuato bi funzione dell'annessione, all'abitazione principale, non avente caratteristiche di lusso, nella quale risiede ed ha il domicilio abituale l'intero nucleo familiare, considerando le risultanze catastali - rispetto all'agevolazione IMU- un dato meramente formale, dal quale può pertanto prescindersi, riconoscendo valenza dirimente all'effettivo utilizzo del bene. La contribuente è rimasta intimata. Il Comune di Ciampino ha depositato memoria. La contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022, come tale inammissibile, a fronte di ricorso notificato il 23 giugno 2021, in relazione al quale la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio di quaranta giorni, ex art. 370 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso il Comune di Ciampino deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile non risulti accatastato come unica unità immobiliare per cui, in mancanza di presentazione di dichiarazione DOCFA al fine di dichiarare la fusione dei cespiti - avvenuta solo in data 11.4.2018- gli immobili risultavano accatastati separatamente, senza alcun collegamento fra loro, con conseguente inapplicabilità della norma agevolativa, di stretta interpretazione. Considerato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N4ap,Hano .7‘ IihAleugalik 111110, 27 OTT 2022 GINNUI
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