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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 21570/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA,.La3.L3M-erc -atté—pa r;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 settembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, ex art.444 c.p.p., di anni due di reclusione in relazione ai reati a lui contestati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. 309/90 e art. 385 c.p.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando la carenza e la illogicità della motivazione nella parte in cui la stessa non contiene alcuna spiegazione dei fatti, come pure alcuna valutazione in merito alla eventuale sussistenza di elementi che potessero determinare il giudice nel senso di escludere nel caso di specie la configurabilità dei vari fatti di reato.

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la

I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, l pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta e che, data la sua genericità, il ricorso neppure contiene alcuna censura specifica nei confronti della sentenza di patteggiamento, la quale motiva adeguatamente circa la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e la mancata sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA,.La3.L3M-erc -atté—pa r;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 settembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, ex art.444 c.p.p., di anni due di reclusione in relazione ai reati a lui contestati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. 309/90 e art. 385 c.p. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando la carenza e la illogicità della motivazione nella parte in cui la stessa non contiene alcuna spiegazione dei fatti, come pure alcuna valutazione in merito alla eventuale sussistenza di elementi che potessero determinare il giudice nel senso di escludere nel caso di specie la configurabilità dei vari fatti di reato. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, l pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta e che, data la sua genericità, il ricorso neppure contiene alcuna censura specifica nei confronti della sentenza di patteggiamento, la quale motiva adeguatamente circa la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e la mancata sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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