CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 06941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23442-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 114 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23442/2016 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 6941/2022 ANDRONICO, [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 360/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 1081/2013+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO 1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui accertava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), riformandola nella parte in cui, invece, aveva escluso la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla luce della normativa regionale; in accoglimento del gravame, dichiarava che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminata dal 18 dicembre 2000, condannando il Consorzio a riammettere il Vaccaro in servizio alle condizioni e con le mansioni di cui al predetto contratto ed altresì al risarcimento del danno in favore del lavoratore nella misura, rifotta rispetto alla sentenza del Tribunale, di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto. 2. La Corte territoriale ha affermato che la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U. n. 4685 del 2015) ha sancito la non obbligatorietà della regola dell’assunzione mediante concorso pubblico presso gli enti F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 pubblici economici della Regione siciliana nel periodo tra Numero registro generale 23442/2016 Numero sezionale 114/2022 l’entrata in vigore della legge della Regione siciliana n. 18 Numero di raccolta generale 6941/2022 del 1999 e la legge reg. sic. n. 15 del 2004, di talchè trova Data pubblicazione 02/03/2022 applicazione il d.lgs. n. 368 del 2001 che prevede la possibilità di far luogo alla conversione del rapporto in ragione della illegittimità del termine. Non poteva farsi applicazione dell’art. 36, comma 2 del TUPI atteso che i Consorzi non rientrano nell’ambito della pubbliche amministrazioni. Il primo contratto veniva posto in essere 18 dicembre 2000, in data anteriore alla legge reg. n. 15 del 2004, e invece nella vigenza legge reg. n. 18 del 1999 che non richiedeva il pubblico concorso. Il contratto a termine del 18 dicembre 2000 non era legittimo alla luce della legge n. 230 del 1962 che elenca tassativamente le ipotesi per far luogo alla apposizione del termine e attribuisce a tale modulo contrattuale il carattere eccezionale, rispetto al contratto a tempo indeterminato. La manutenzione delle opere di bonifica è attività ordinaria dei Consorzi. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla ricorrenza della impossibilità di affrontare le esigenze con la normale struttura organizzativa e produttiva dell’impresa. Pertanto, in accoglimento dell’appello del lavoratore la sentenza di primo grado veniva riformata dichiarandosi la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del Consorzio alla riammissione in servizio e al pagamento di un’indennità pari a quattro mesi dell’ultima retribuzione globale di fatto. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 ricorso, articolato in quattro motivi, il Consorzio, che ha Numero registro generale 23442/2016 Numero sezionale 114/2022 depositato memoria. Numero di raccolta generale 6941/2022 4. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha depositato memoria. In data 24.12.2021 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al precedente, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 434 c.p.c., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello nonostante che esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato. 2. Il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380.1 bis c.p.c., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo. È principio consolidato che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 414/2021). 3. Con il secondo mezzo si deduce la violazione della l. n. 230 del 1962, dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 temporis, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per Numero registro generale 23442/2016 Numero sezionale 114/2022 il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Numero di raccolta generale 6941/2022 Sostiene il ricorrente la legittimità del termine, ai sensi Data pubblicazione 02/03/2022 della l. n. 56 del 1968 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, venendo in rilievo l’assunzione di un operaio avventizio e stagionale ed essendo provato documentalmente che il lavoratore aveva espletato tali mansioni, atteso che nel contratto a termine vi è riferimento esplicito alle norme del c.c.n.l. e di settore applicabili agli operai avventizi. Sottolinea altresì che tali circostanze non sono state contestate dal lavoratore, di modo che possono, quindi, ritenersi pacifiche tra le parti. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee. Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che gli attori contestassero l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/18). Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 5. Con il terzo motivo ci si duole della violazione Numero registro generale 23442/2016 Numero sezionale 114/2022 dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e Numero di raccolta generale 6941/2022 9 della l.r. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l.r. Data pubblicazione 02/03/2022 Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 6. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi Numero registro generale 23442/2016 Numero sezionale 114/2022 di assunzione a tempo determinato, rinviando per le Numero di raccolta generale 6941/2022 modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza). Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021). Ne consegue l’accoglimento del terzo motivo di ricorso nei sensi di cui sopra. 7. Con il quarto mezzo si chiede che vada cassata – quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine - la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. Numero registro generale 23442/2016 Numero sezionale 114/2022 183/2010. Numero di raccolta generale 6941/2022 8. Il motivo è infondato, atteso che la legittimità del Data pubblicazione 02/03/2022 termine è stata – come sopra esposto – esclusa. 9. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto implica la pronuncia nel merito sulla stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale domanda va rigettata per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono. 10. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria, nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione dell’art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003). P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r