CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, che ha insistitoper l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma delladecisione emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato SalvatoreModica responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva,commessi nella qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante dellaMotomondo s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 23 maggio 2014, ha rideterminato lapena principale e ridotto in misura corrispondente le pene accessorie fallimentari.2. Il ricorso per cassazione, proposto per il tramite del difensore di fiducia, avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all’art.522 cod. proc. pen.Si deduce che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritenuto responsabile quale amministratore difatto della società fallita, mentre il capo di imputazione lo individua quale amministratoredi diritto. Il ricorrente osserva che nel febbraio 2013 aveva cessato di ricoprire la carica,successivamente attribuita ad [OSCURATO:PERSONA], e rileva che la relativa eccezione di nullitàdella sentenza di primo grado era stata tempestivamente proposta con l’atto di appello.2.2. Motivazione mancante o apparente, nonché, per taluni profili, manifestamenteillogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova, in relazione alla confermadella responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva.Premesso che gli addebiti di cui alle lettere a), b) e c) del capo 2 della rubricariguardano poste attive risultanti dal bilancio del 2009, ultimo bilancio regolarmenteapprovato e depositato, e segnatamente disponibilità liquide, crediti e rimanenze dimagazzino, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe omesso ogni effettivoconfronto con la consulenza tecnica di parte.Tale elaborato, valorizzando l’ampio intervallo temporale intercorrente tra glielementi posti a fondamento delle contestate condotte distrattive, risalenti al 2009, e ladichiarazione di fallimento intervenuta nel 2014, aveva ricostruito, sulla base delladocumentazione contabile e bancaria prodotta, l’evoluzione delle singole postepatrimoniali negli anni successivi, evidenziando che le disponibilità liquide, costituiteprevalentemente da assegni, erano state impiegate per finalità aziendali; che i crediticommerciali erano stati in parte riscossi e in parte oggetto di procedure di recuperogiudiziale, ovvero successivamente portati in perdita; che altri crediti erano risultatiinesigibili; e che le rimanenze di magazzino erano state progressivamente smaltite sinoal 2012, quando l’azienda era stata concessa in affitto.Si deduce che tale consulenza sia stata completamente disattesa da entrambi i giudicidi merito, nonostante lo stesso curatore avesse affermato di non avere riscontrato vere eproprie distrazioni, ad eccezione della vendita di un immobile a ridosso del fallimento,oggetto della contestazione di cui alla lettera e) del medesimo capo.Con riguardo a tale ultimo addebito, il ricorrente osserva che la vendita sarebbe statadeterminata dall’impossibilità per la società di far fronte alle obbligazioni derivanti dalleasing immobiliare e che proprio l’incasso della caparra avrebbe consentito il pagamentodelle somme necessarie al riscatto dell’immobile e alla successiva alienazione del bene.Si deduce, inoltre, che il prezzo di vendita fosse pienamente congruo.La Corte territoriale avrebbe altresì omesso di valorizzare le condotte poste in esseredall’imputato per sostenere finanziariamente la società, mediante l’immissione di risorsepersonali provenienti dalla vendita di beni di sua proprietà e successivamente versatenelle casse sociali a titolo di anticipazioni in conto soci, circostanza che, secondo la difesa,deporrebbe altresì per l’insussistenza del dolo di distrazione.Sotto tale profilo è dedotto il travisamento della prova, assumendosi che dagli allegatialla consulenza emerga come la documentazione societaria recasse espressamente lacausale «anticipo socio amm. [OSCURATO:PERSONA]» (all. 32 della consulenza). Sarebbepertanto illogica l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la naturadi tali apporti non risulterebbe dimostrata, potendo gli stessi essere qualificati come meriversamenti effettuati dal socio in tale qualità.2.3. Motivazione mancante o apparente, nonché manifestamente illogica econtraddittoria, anche per travisamento della prova, in relazione all’affermazione diresponsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.Il ricorrente deduce che la motivazione si fondi sull’assunto che egli abbia continuatoad operare quale amministratore di fatto della società anche successivamente allacessazione dalla carica di amministratore di diritto, nonostante la stessa fosse stataeffettivamente assunta dal nuovo amministratore. A sostegno della censura denuncia iltravisamento delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società, richiamando i verbaliallegati al ricorso e contestandone la valenza dimostrativa nonché l’attendibilità.2.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante deldanno di rilevante gravità.Si deduce che il primo giudice non abbia fornito alcuna motivazione in ordine allaconfigurabilità dell’aggravante, mentre la Corte di appello, pur affermando l’impossibilitàdi quantificare con precisione il pregiudizio arrecato ai creditori sociali, ne avrebbecontraddittoriamente confermato la sussistenza.2.5. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze.Con l’ultimo motivo il ricorrente censura il giudizio di bilanciamento operato dallaCorte territoriale, che ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sul rilievo dellamancata collaborazione dell’imputato, senza tuttavia confrontarsi con le risultanze dellaconsulenza tecnica di parte e con la documentazione difensiva depositata nel corso delgiudizio.3. Si è proceduto con trattazione orale e le parti hanno concluso nei termini riportatiin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio per le ragioni di seguito illustrate.2. Con riguardo al ruolo gestorio di fatto attribuito al ricorrente nel periodo successivoalla cessazione dalla carica di amministratore di diritto, va premesso che, secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte, non integra violazione del principio dicorrelazione tra imputazione e sentenza la condanna per bancarotta fraudolentapronunciata nei confronti di un soggetto quale amministratore di fatto anziché qualeamministratore di diritto, purché rimanga immutata la condotta contestata e non risulticompromesso il diritto di difesa (Sez. 5, n. 11158 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv.289597).2.1. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso pone il diverso tema della effettivadimostrazione dell’esercizio di funzioni gestorie di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel periodosuccessivo alle dimissioni, circostanza che assume rilievo decisivo, in particolare, ai finidell’affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.2.1.1. La Corte di appello ha individuato quali elementi sintomaticidell’amministrazione di fatto:• la nomina del nuovo amministratore in un periodo prossimo alla dichiarazione difallimento;• le dichiarazioni dei dipendenti che avrebbero continuato ad individuare nel Modical’effettivo gestore della società anche dopo il formale passaggio di consegne;• la messa in cassa integrazione del dipendente Ferraro;• la permanenza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al capitale sociale nella misura delcinquanta per cento.2.1.2. La sentenza impugnata, tuttavia, non si è adeguatamente confrontata con lespecifiche deduzioni difensive volte ad escludere la prosecuzione dell’attività gestoria daparte del ricorrente e fondate, in particolare, sul denunciato travisamento delledichiarazioni dei dipendenti e sulla loro inattendibilità.In particolare, la Corte territoriale nulla osserva in ordine alle deduzioni concernentil’unico episodio concretamente valorizzato quale espressione di attività gestoria, costituitodalla collocazione in cassa integrazione del dipendente Ferraro. Sul punto, la difesa haevidenziato come lo stesso Ferraro, sia dinanzi al curatore sia alla polizia giudiziaria,avesse riferito di essere stato collocato in cassa integrazione nel 2012, quando il Modicaera ancora amministratore di diritto della società, e di essere stato successivamenterichiamato al lavoro da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, in epoca successiva alle dimissioni delricorrente.Si tratta di circostanza che merita specifica valutazione, considerato che, secondo ilcostante insegnamento di questa Corte, la qualifica di amministratore di fatto richiedel’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori e non può essere desunta dainterventi meramente episodici od occasionali (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv.256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101).Parimenti priva di adeguata risposta risulta la censura concernente le dichiarazionidei dipendenti Orlando, Scardina e Torti, che la difesa assume essere state travisate conriguardo al ruolo effettivamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] dopo il passaggio delle consegne.In particolare, con riferimento alle dichiarazioni del Torti, la sentenza impugnataafferma che questi non avrebbe mai conosciuto il [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia confrontarsicon le deduzioni difensive secondo cui la lettera di licenziamento sarebbe stata sottoscrittaproprio dal nuovo amministratore e l’accordo sindacale del maggio 2013 recherebbe lefirme di entrambi, a conferma della presenza e dell’operatività del [OSCURATO:PERSONA] presso la sededella società.Analogamente, con riguardo alle dichiarazioni rese da Ferraro e Orlando, la Corteterritoriale si limita ad affermarne la sostanziale coincidenza, senza confrontarsi conl’ulteriore rilievo difensivo secondo cui gli stessi, dinanzi al curatore fallimentare,avrebbero invece riferito dell’effettivo subentro del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società.Risulta, infine, del tutto pretermessa la circostanza, allegata e documentata dalladifesa, del trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] a Bologna per assumere incarichi presso altra società,elemento potenzialmente significativo ai fini della verifica della concreta possibilità diesercitare, nel medesimo periodo, una stabile attività gestoria in relazione ad una societàoperante a Palermo.2.2. Alla luce delle evidenziate carenze motivazionali risulta fondata anche la censuraconcernente l’affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.La Corte di appello ha, infatti, ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione delle scritturecontabili, osservando che le stesse non erano state consegnate al curatore fallimentare.Una simile conclusione, tuttavia, presuppone l’accertamento del perdurante esercizio, daparte del ricorrente, di funzioni gestorie di fatto successivamente alla cessazione dallacarica formale, accertamento che, per le ragioni sopra esposte, risulta sorretto da unamotivazione non adeguatamente confrontatasi con le specifiche deduzioni difensive.In difetto di tale dimostrazione, l’obbligo di conservazione e consegna delladocumentazione sociale grava sull’amministratore in carica al momento delladichiarazione di fallimento e, dunque, nel caso di specie, sul [OSCURATO:PERSONA].Né la sentenza impugnata si confronta con la deduzione difensiva secondo cui ladocumentazione contabile sarebbe stata regolarmente consegnata al nuovoamministratore all’atto del passaggio di consegne, come emergerebbe dal verbaleassembleare del 4 febbraio 2013, sottoscritto anche dal [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultanoanaliticamente elencati i documenti trasferiti ed è attestata la coerenza dei saldi contabili.Assume, pertanto, rilievo il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, in caso di avvicendamento nella gestione della società, il nuovoamministratore è tenuto a verificare l’effettiva consistenza e regolarità delladocumentazione contabile ricevuta, nonché a ricostruire quella eventualmente mancanteo irregolare, permanendo in capo all’amministratore cessato la responsabilitàlimitatamente alla tenuta della contabilità nel periodo di gestione e all’eventualeoccultamento della documentazione esistente al momento del passaggio di consegne(Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061).Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata nonrisulta adeguata a confutare le specifiche deduzioni difensive e impone un nuovo esameda parte del giudice di rinvio.2.3. La Corte di appello, oltre a ignorare i richiamati elementi ha, d’altronde,affermato che il ricorrente non avrebbe giustificato in alcun modo la mancata consegnadella documentazione contabile, laddove emerge, al contrario, sia dalle dichiarazioni dellostesso [OSCURATO:PERSONA] che dalla documentazione allegata alla consulenza di parte (ai fini dellaautosufficienza del ricorso con il quale si deduca il travisamento della prova), che egli sipremurò di contattare i consulenti informatici della fallita e di depositare in giudizio ilsoftware della contabilità aziendale fino al 2013, condotta incompatibile con il dolospecifico che sorregge la fattispecie contestata di bancarotta documentale per sottrazione.2.3.1. Al ricorrente è, infatti, contestato (ed è stato concordemente ritenuto daentrambi i giudici di merito) il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica,caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori(o dallo specifico intento di procurarsi un ingiusto profitto). In linea generale, lo scopo direcare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desuntodalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che,pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione delcomportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).2.3.2. Ebbene, da un canto, la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato inordine alla pur ritenuta fraudolenza dell'intento, ma ne ha anche prospettato lasussistenza in termini di dolo generico, ipotizzando che la volontarietà dell’omessodeposito delle scritture contabili (o l’omesso deposito dell’elenco dei creditori dellasocietà) fosse elemento sufficiente per dimostrare la "consapevolezza" di rendereimpossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie. Sitratta, all’evidenza, di un dato intrinsecamente insufficiente, in quanto circostanza privadi efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di uno specifico intento fraudolento.Ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dalla semplice sottrazione(o dall'omessa consegna) delle scritture contabili equivarrebbe a sostenere che,ogniqualvolta l'amministratore non consegni le scritture contabili al curatore, eglipersegua necessariamente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare i creditori.2.3.3. Per chiarezza ermeneutica, va ricordato che, nella giurisprudenza di questaCorte, l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla, nel numero 2 del primocomma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative. Comerecentemente ribadito da Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01, laprima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritturecontabili) richiede il dolo specifico, mentre la seconda (tenuta dei libri e delle scritturecontabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimentodegli affari) richiede il solo dolo generico.Per la ipotesi c.d. “generale”, la legge prevede, dunque, solo il dolo generico,consistente nell’intenzione dell’agente di rendere impossibile o estremamente difficile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro,necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formulalegislativa “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o delmovimento degli affari” connota la condotta (e, dunque, l’elemento materiale del reato)e non la volontà dell’agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolospecifico (Sez. 5, n. 13701/1994, n.m.). In sintesi, si ritiene che l’ostacolo allaricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell’impresa costituisca unaconnotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendosi cioè tipici soloquei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile eimmediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 21872del 25/03/2010, Rv. 247444).È bene anche specificare, sempre con riferimento alla ipotesi c.d. generale, chel'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunta dal solo fatto, costituentel'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poiché è necessario chiarire,da parte del giudice di merito, la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputatoabbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece,di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare leconseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamentopsicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217,comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Rv. 236031; conf.Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384). Il dolo generico della fattispecie “generale”deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità dellacondotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituiscel'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie dibancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n.26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).Secondo consolidato principio recentemente ribadito da questa Sezione (sentenza n.2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630), infatti, “La bancarotta semplice e quellafraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elementosoggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, commasecondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa,ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, ditenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art.216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuatoesclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolaretenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzionedelle vicende del patrimonio dell'imprenditore.”Altro è l’elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di c.d. bancarottadocumentale specifica, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico,configurato dalla locuzione “con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizio ai creditori”. L’utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano ildolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentalespecifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animusnocendi), sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiustoprofitto (animus lucrandi), sicché la prova di uno dei due diversi intenti è sufficienteall’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5,n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv.263242). Pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzioneo falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’art. 216, comma primo, n. 2, primaparte, legge fallimentare, occorre provare lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfezionaindipendentemente dall’impossibilità di ricostruire la contabilità dell’impresa, non essendotale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto a quella concernente l’irregolaretenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv. 189813).3. Ciò posto, in presenza di concreti elementi indicativi dell’avvenuta formalizzazionedel passaggio di consegne al nuovo amministratore e a fronte di un quadro probatorionon univoco in ordine all’effettivo esercizio di funzioni gestorie di fatto da parte delricorrente, la motivazione della sentenza impugnata risulta non esaustiva e, per alcuniprofili, intrinsecamente illogica, in quanto omette di confrontarsi con le specifiche edocumentate allegazioni difensive volte a escludere la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nellagestione della società successivamente alla cessazione dalla carica formale.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio, affinché la Corte territoriale proceda a un nuovo esame sia della questionerelativa al ruolo concretamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo alla dismissionedella carica di amministratore di diritto, sia, per l’effetto, della ritenuta responsabilità perbancarotta fraudolenta documentale per occultamento o sottrazione delle scritturecontabili della fallita, alla luce dei principi affermati da questa Corte in tema di successionenella gestione societaria e di obblighi gravanti sul nuovo amministratore (Sez. 5, n. 39160del 04/10/2024, Rv. 287061).Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, procedere a una puntuale verifica delleallegazioni difensive e della documentazione richiamata, con specifico riguardo agliallegati alla consulenza tecnica di parte, confrontandosi con la prospettazione difensivasecondo cui tali elementi dimostrerebbero, da un lato, l’effettivo esercizio dell’attivitàgestoria da parte del nuovo amministratore e, dall’altro, l’avvenuto passaggio di consegnedella documentazione contabile dal [OSCURATO:PERSONA] al suo successore. Inoltre, ove ritenga diconfermare l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, dovràprocedere a un nuovo e specifico accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dallafattispecie contestata, alla luce dei principi sopra richiamati in tema di bancarottadocumentale c.d. specifica.4. Analoga conclusione si impone anche con riguardo alla bancarotta fraudolentapatrimoniale.4.1. Come si è premesso, gli addebiti ascritti nel capo 2 della rubrica riguardano postedepositato, e segnatamente disponibilità liquide, crediti e rimanenze di magazzino, oltrealla vendita di un immobile il cui prezzo non risulta neppure ritenuto incongruo dai giudicidi merito.4.2. Anche sotto tale profilo, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con lespecifiche deduzioni sviluppate nella consulenza tecnica di parte che, valorizzando l’ampiointervallo temporale intercorrente tra gli elementi utilizzati per ritenere la sussistenzadelle condotte distrattive, risalenti al 2009, e la dichiarazione di fallimento intervenuta nel2014, aveva ricostruito, sulla base della documentazione contabile e bancaria prodotta,le movimentazioni del magazzino e delle ulteriori poste attive negli anni successivi.Secondo la prospettazione difensiva, le disponibilità liquide erano state utilizzate perfinalità aziendali; i crediti non erano stati dispersi ma, in parte, riscossi e, in parte, oggettodi iniziative di recupero o successivamente svalutati; le rimanenze di magazzino eranostate progressivamente smaltite sino al 2012, anno in cui l’azienda era stata concessa inaffitto.Tale ricostruzione documentale è rimasta sostanzialmente priva di qualsiasi effettivavalutazione da parte dei giudici di merito, nonostante lo stesso curatore avesse riferito dinon avere riscontrato vere e proprie condotte distrattive, ad eccezione della venditadell’immobile a ridosso del fallimento, oggetto della contestazione di cui alla lettera e) delcapo di imputazione.Con riguardo a tale operazione, la difesa ha sostenuto che la vendita fosse statadeterminata dalla necessità di reperire le risorse occorrenti per fare fronte agli obblighiderivanti dal leasing immobiliare e che proprio l’incasso della caparra avesse consentito ilriscatto del bene e il successivo perfezionamento della cessione, in presenza di un prezzoritenuto congruo.4.3. Occorre, inoltre, evidenziare che le condotte distrattive sono state desunte daigiudici di merito dal raffronto tra le poste attive risultanti dal bilancio del 2009 e i benirinvenuti dalla curatela nel 2015. Nondimeno, la Corte di appello, con argomentazioneaffetta da evidente contraddittorietà, da un lato ha affermato l’inattendibilità dei daticontabili di riferimento e, dall’altro, ha utilizzato proprio tali dati per inferire la distrazionedei beni non rinvenuti in sede fallimentare.4.4. Quanto alle condotte poste in essere dall’imputato a sostegno della società neglianni della crisi, durante i quali si assumono realizzate le contestate distrazioni, laconsultazione dell’allegato 32 alla consulenza tecnica di parte evidenzia il denunciatotravisamento della prova, posto che la documentazione societaria reca espressamente lacausale del versamento quale «anticipo socio amm. [OSCURATO:PERSONA]».Ne deriva la manifesta incoerenza dell’affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata secondo cui non sarebbe stata dimostrata la natura di tali apporti, cheavrebbero potuto essere ricondotti a generici versamenti effettuati nella qualità di socio.La circostanza assume rilievo anche con riguardo all’elemento soggettivo dellabancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che il dolo del reato non richiede laconsapevolezza dello stato di dissesto né la sua concreta prevedibilità, ma larappresentazione del pericolo che la condotta determina per la conservazione dellagaranzia patrimoniale dei creditori e, quindi, per la tutela delle loro ragioni (Sez. 5, n.40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).4.5. Né può omettersi di rilevare che la sentenza impugnata non ha risolto l’evidenteaporia derivante dall’attribuzione al ricorrente di condotte distrattive negli stessi anni incui egli avrebbe, secondo quanto dedotto dalla difesa e documentalmente riscontrabile,immesso risorse personali nelle casse sociali. Si tratta di condotte che, almeno sul pianologico, appaiono difficilmente conciliabili e che avrebbero richiesto una motivazioneparticolarmente accurata, del tutto assente nella decisione impugnata.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio in ordine alle contestate ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, alla luce dei principi sopra richiamati. Restano assorbiti gli ulteriori motiviconcernenti la configurabilità dell’aggravante del danno di rilevante gravità e il trattamentosanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte diappello di Palermo.Così deciso in Roma, lì 6 maggio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl presidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]