CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 33533/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame ha rigettato l’appelloproposto da XXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale la Cortedi appello di Ancona in data 23/04/2024, aveva respinto l’istanza di revoca osostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata inrelazione ai reati di cui agli artt. 572, 629 e 582 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXX,tramite il difensore deducendo con il primo motivo, articolato in più punti,mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo ilTribunale travisato e letto in maniera selettiva la relazione dell’AST che attestavaun quadro di fragilità psichica del ricorrente, poco compatibile con ladetenzionecarceraria, soffermandosi solo sul rappresentato miglioramento dell’instabilitàtimica e svalutando il dato della buona condotta carceraria del prevenuto, senzaadeguatamente motivare in ordine all’applicabilità di misura meno afflittiva,posto che, nelle more, era sopravvenuta, a favore del ricorrente, la disponibilitàdi un domicilio a fini dell’applicazione degli arresti domiciliari e che detta misuraappariva adeguata a contenere le esigenze cautelari, parametrate sullapericolosità endofamiliare del prevenuto e non sulla pericolosità sociale.3. Con il secondo motivo, articolato in più punti, il ricorrente lamentaviolazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., 292e 275 , 310 cod. proc. pen. e 89 d.p.r. 309/90.Assume che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla inidoneità dimisure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, asoddisfare le esigenze cautelari; avrebbe omesso di prendere in considerazionegli elementi addotti dalla difesa ai fini dell’attenuazione del regime custodiale(relazione dell’AST); avrebbe posto a fondamento del rigetto dell’appelloelementi non valutabili (la pericolosità sociale del prevenuto); avrebbe omesso divalutare la diagnosi delSert circa lo stato di tossicodipendenza del prevenuto, inviolazione dell’art. 89 d.p.r. 309/90.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiaratoinammissibile.1. Il collegio cautelare ha disatteso il gravame difensivo voltoall’attenuazione del regime cautelare in atto nei confronti dell’imputato concollocazione dello stesso agli arresti domiciliari, sulla scorta di una motivazioneesente da profili di illogicità manifesta e giuridicamente corretta.I giudici hanno congruamente argomentato l’inadeguatezza della gradatamisura rispetto ai pericula libertatis, rimarcando non solo le modalità commissivedei delitti addebitati al prevenuto, ma più in generale la personalità violenta esopraffattrice dello stesso, così che il pericolo di reiterazione dei reati dovevaintendersi riferito non solo all’ambito endofamiliare, ma più in generale allacollettività e per tale motivo la misura massima è stata ritenuta unica idoneacontenere il pericolo di recidiva, posto che la mancanza di condotte violente inoccasione della carcerazione, valorizzata dalla difesa, era da considerarsielemento non significativo proprio in ragione del regime di controllo cui sonosottoposti i detenuti.Questa Corte ha da tempo affermato che “Il giudizio del tribunale delriesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente epregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di unodegli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assoltol'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carcerariaquando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario,ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)(Sez. 2, n. 43402 del25/09/2019, Rv. 277762 – 01).2. Altrettanto esaustiva e pertinente è la motivazione circa la irrilevanzadella relazione dell’Ast sullo stato di salute del prevenuto che, lungi dalrappresentare una patologia incompatibile con il regime carcerario, ha attestatouna condizione di fragilità psichica suscettibile di cure in ambito intramurario.3. Il Tribunale ha poi congruamente spiegato le ragioni per le quali nonpoteva applicarsi l’art. 89 d.p.r. 309/90, stante la mancata attestazione da partedel Sert dello stato di tossicodipendenza e la mancata individuazione di unastruttura residenziale come prescritto dal citato art. 89.4. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha correttamente apprezzato leemergenze acquisite, rassegnando una motivazione giuridicamente corretta epriva di criticità giustificative, mentre la difesa con riferimento alla attenuazionedelle esigenze cautelari fornisce una lettura alternativa degli elementi valorizzatidall'ordinanza impugnata che non può trovare ingresso in questa sede a fronte diuna motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1– ter, disp att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.