CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424, comma primo, cod. pen. rideterminando la pena irrogata, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quella di mesi sei di reclusione. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. Careri (violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. - primo motivo; mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto trattamento sanzionatorio, quanto all'entità della pena minima e quanto al riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod, pen.- secondo e terzo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché, in parte, versati in fatto e, in parte, comunque manifestamente infondati. Rilevato, infatti, quanto al primo motivo che secondo l'orientamento di legittimità, circa l'ambito del divieto di reformatio in peius in capo al giudice di appello, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, il descritto divieto investe l'entità complessiva della pena e gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853). Considerato, inoltre, anche con riferimento all'individuazione dell'entità della pena base che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha fissato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066) e che, in attuazione dei descritti principi, ma con specifico riferimento ad un caso in cui, a fronte della pronunciata assoluzione per il reato base, si sia irrogata soltanto la pena per il residuo reato satellite, si è sostenuto, però, che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello dell'imputato per taluni reati unificati dalla continuazione, irroghi, per il reato satellite rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento, ex art. 81 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio finale, derivato all'esito del mutamento della struttura del reato continuato, non sia superiore a quello determinato dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 2018, N., Rv. 272631; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504). Considerato, quindi, che anche nel caso di diversa qualificazione giuridica operata in sede di appello il divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. non può dirsi violato ove il giudice di secondo grado irroghi, comunque, una pena inferiore a quella che era stata inflitta all'esito del primo grado di giudizio, pur non attestata al minimo edittale. Rilevato, quanto ai residui motivi di ricorso, che questi attingono il giudizio discrezionale del giudice di merito, circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la scelta dell'entità della sanzione irrogata, nella specie esercitato in modo non arbitrario, di cui si rende conto con ragionamento lineare, non apparente e immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 I