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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 27371/2023

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[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2020della Corte di appello di TRIESTE, depositata il 9.7.2020, R.G. 28/2020;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto, nei confronti dell’odierno ricorrente , contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva respinto l’opposizione della suddetta società al decreto ingiuntivo.

Tale decreto era stato chiesto ed ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] in base a precedente sentenza del medesimo Tribunale (poi parzialmente riformata da sentenzadella suddetta Corte d’appello) quan to al diritto al pagamento di un’ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro dal 2008 all’aprile 2017, quale forma di risarcimento del danno , in via equitativa, per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale (tuta ad alta visibilità utilizzat a dal lavoratore , al cui lavaggio egli aveva provveduto), nonché, circa il quantum,in base ai prospetti paga e a un conteggio del dovuto, prodotti dall’istante.

La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva sia il motivo d’appello, relativo all’assenza di prova scritta del credito ai sensi dell’art. 633 c.p.c., che l’altro motivo, afferente l’assunta “erronea quantificazione del credito” vantato dal lavoratore.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova”, perchéla sentenza impugnata, con una motivazione che ha inciso su un punto decisivo, ha travisato la prova, non risultando dalle buste paga né da alcun atto di causa la durata (cinque o sei giorni) della settimana lavorativa e non essendo noto il C.C.N.L. che, a detta della sentenza, avrebbe fornito il divisore.

2. Con il secondo motivo, denuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. la “Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.: violazione di legge costituzionalmente rilevante”, perché la stessa sentenza discorre di “divisore” e di “numero di una sola cifra” per determinare le settimane di lavoro, nonché di C.C.N.L., senza però quantificare il primo né indicare il secondo, quindi senza motivare.

3. Con un terzo motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione dell’art. 437 c.p.c. per aver ritenuto nuovo il primo motivo d’appello”, perché la sentenza aveva errato nel ritenere che la mera illustrazione delle eccezioni formulate in primo grado ricadesse nel divieto di nova.

4. Con un quarto motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c.”, perché la sentenza, giudicando inammissibile il primo motivo d’appello, non ha esaminato le doglianze avverso la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto generiche le contestazioni formulate dalla società nei confronti del conteggio prodotto dal lavoratore e aveva invertito l’onere della prova. 5.Tali motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.

6. seguendo un criterio di priorità logica, devono ritenersi infondati ilterzo e i l quarto motivo , con cui si assume che la Corte territoriale avrebbe giudicato nuovo o inammissibile il secondo motivo d’appello, che, a detta della stessa, era in realtà il primo motivo del suo appello.

Com’è agevole constatare, infatti, la Corte di merito, non solo non ha dichiarato inammissibile perché nuovo tale motivo nella sua interezza, ma si è espressa nel merito delle doglianze proposte dall’allora appellante.

Più nello specifico, la stessa Corte- premettendo che tale motivo atteneva all’“erronea quantificazione del credito”, già sostenuta in primo grado dalla società quale opponente ma solo “in alcune, laconiche e stringate, notazioni contenute in poche righe a pag. 3 del ricorso dd. 23.4.2019”-, ha sì stigmatizzato che le ulteriori deduzioni in proposito della stessa fossero sfociate “in un articolato atto di 5 facciate dalla pag. 3 alla pag. 8 del ricorso in appello” (cfr. pagg. 6-7 della sua sentenza).

Tuttavia, si è poi comunque espressa su tali aspetti, compresa la contestazione dell’appellante che riguardava il calcolo degli accessori sul capitale (cfr. pag g . 8 - 9 dell’impugnata sentenza).

7. Tanto, del resto, è implicitamente ammesso dalla ricorrente, la quale, in seno al quarto motivo, deduce la violazione, oltre che di diverse norme processuali, anche dell’art. 2697 c.c. in chiave di un’inversione dell’onere della prova già da parte del Tribunale; deduzione, questa, che attiene ovviamente al merito del giudizio sul terreno probatorio.

8. Sennonché, la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre nell’ipotesi di attribuzione, da parte del giudice, dell’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia invece la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15017; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092).9.

La ricorrente, assume essenzialmente, già nel terzo motivo (cfr. pag. 15), ma, soprattutto, nel quarto motivo, di aver censurato la pronuncia di primo grado in quanto avrebbe invertito l’onere della prova, perché aveva confermato il decreto opposto e, quindi, ritenuto accertato il credito, imputando alla società di aver svolto una contestazione del tutto generica, sostenendo che invece tale contestazione era stata analiticagià nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Tuttavia, l’apprezzamento, operato dai giudic i del merito, della genericità della contestazione di una parte degli assunti dell’altra parte, non realizza un’illegittima inversione dell’onere della prova.

10. S econdo questa Corte, riguardo al novella to art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (così Cass. civ., sez.

I, 12/05/2022, n. 15256).

Come si è visto, anche la Corte d’appello aveva giudicato generiche le originarie contestazioni della società in primo grado (cfr. anche pag. 7 della sua sentenza).

Ma la ricorrente in questa sede di legittimità, su tale punto specifico, non ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione.

10.1. L’impugnante, inoltre, lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., dolendosi diun preteso “travisamento della prova”.

10.2. Nella specie non ricorre la dedotta violazione, atteso che la doglianza si risolve in una mera contestazione valutativa del ragionamento probatorio della Corte territoriale.La Corte d’appello, infatti, assumendo che in base alla citata sentenza 118/2018 occorreva fare riferimentoappunto “alla settimana di lavoro effettivo, e non di calendario”, aveva sottolineato che i prospetti paga redatti dalla stessa appellante, e prodotti dal lavoratore già in sede monitoria, “individuano anche le presenze al lavoro detraendo dai giorni utili (usualmente 26 al mese) i giorni di assenza per vari motivi”.

Non risulta, peraltro, che l’attuale ricorrente per cassazione, in sede d’appello, avesse lamentato la mancata produzione del C.C.N.L.

11. Infine, in disparte che nel secondo motivo non è esplicitamente denunciatala nullità dell’impugnata sentenza, la deduzione dell’essere la relativa motivazione “apparente”(cfr. pag. 7 del ricorso) si fonda in realtà su una parziale considerazione dei motivi esposti dalla Corte distrettualenella propria decisione.

11.1. I nfatti, occorre premettere che in sede d’appello non risultava contestata la correttezza sul piano aritmetico de l conteggio del dovuto prodotto dall’appellato già in sede monitoria, bensì erano posti in discussione dall’appellante gli elementiposti a base dei relativi calcoli.

Ebbene, la Corte di merito non si è limitata a ritenere che dai dati dei prospetti paga depositati insieme al ricorso per decreto ingiuntivo, e ritenuti incontroversi, era “possibile, con agio e con il ricorso a mere operazioni aritmetiche quali addizione e divisione, comprendere le presenze in servizio dell’appellato e dunque ottenere poi il risultato con una cifra (divisore) riferita alla settimana di impiego effettivo che, invero, è assai facile desumere in base al CCNL” (così a pag. 5 della sua sentenza).

La stessa Corte,oltre a reputare irrilevanti “ipotetici ed anzi ignoti lavaggi infrasettimanali” (cui faceva cenno in appello la società), ha ulteriormente osservato “che il dato dei prospetti paga va valutato dinamicamente e non atomisticamente sicché per coprire un lasso di tempo, come qui, di anni di lavoro si opera per sommatoria e alla fine del periodo interessato così che i dati sono forzatamente e logicamente completi.

L’esegesi operata dall’appellante risulta invero avulsa da ogni logica e improntata ad una pedante, frazionata ed improduttiva lettura degli atti ove essa pare riferirsi ad un frazionamento dei periodi settimana per settimana ecc.”.

E, come già visto, aveva ritenuto che i prospetti paga “individuano anche le presenze al lavoro detraendo dai giorni utili (usualmente 26 al mese) i giorni di assenza per vari motivi”.

11.2. Il second o motivo non si confr onta con la su riassunta motivazione che, non essendo stata la Corte d’appello investita di una revisione contabile del dovuto al lavoratore, non è certamente al di sotto del c.d.

“minimo costituzionale”.

12. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2020della Corte di appello di TRIESTE, depositata il 9.7.2020, R.G. 28/2020;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto, nei confronti dell’odierno ricorrente , contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva respinto l’opposizione della suddetta società al decreto ingiuntivo. Tale decreto era stato chiesto ed ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] in base a precedente sentenza del medesimo Tribunale (poi parzialmente riformata da sentenzadella suddetta Corte d’appello) quan to al diritto al pagamento di un’ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro dal 2008 all’aprile 2017, quale forma di risarcimento del danno , in via equitativa, per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale (tuta ad alta visibilità utilizzat a dal lavoratore , al cui lavaggio egli aveva provveduto), nonché, circa il quantum,in base ai prospetti paga e a un conteggio del dovuto, prodotti dall’istante. La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva sia il motivo d’appello, relativo all’assenza di prova scritta del credito ai sensi dell’art. 633 c.p.c., che l’altro motivo, afferente l’assunta “erronea quantificazione del credito” vantato dal lavoratore. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi , cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova”, perchéla sentenza impugnata, con una motivazione che ha inciso su un punto decisivo, ha travisato la prova, non risultando dalle buste paga né da alcun atto di causa la durata (cinque o sei giorni) della settimana lavorativa e non essendo noto il C.C.N.L. che, a detta della sentenza, avrebbe fornito il divisore. 2. Con il secondo motivo, denuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. la “Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.: violazione di legge costituzionalmente rilevante”, perché la stessa sentenza discorre di “divisore” e di “numero di una sola cifra” per determinare le settimane di lavoro, nonché di C.C.N.L., senza però quantificare il primo né indicare il secondo, quindi senza motivare. 3. Con un terzo motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione dell’art. 437 c.p.c. per aver ritenuto nuovo il primo motivo d’appello”, perché la sentenza aveva errato nel ritenere che la mera illustrazione delle eccezioni formulate in primo grado ricadesse nel divieto di nova. 4. Con un quarto motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c.”, perché la sentenza, giudicando inammissibile il primo motivo d’appello, non ha esaminato le doglianze avverso la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto generiche le contestazioni formulate dalla società nei confronti del conteggio prodotto dal lavoratore e aveva invertito l’onere della prova. 5.Tali motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento. 6. seguendo un criterio di priorità logica, devono ritenersi infondati ilterzo e i l quarto motivo , con cui si assume che la Corte territoriale avrebbe giudicato nuovo o inammissibile il secondo motivo d’appello, che, a detta della stessa, era in realtà il primo motivo del suo appello. Com’è agevole constatare, infatti, la Corte di merito, non solo non ha dichiarato inammissibile perché nuovo tale motivo nella sua interezza, ma si è espressa nel merito delle doglianze proposte dall’allora appellante. Più nello specifico, la stessa Corte- premettendo che tale motivo atteneva all’“erronea quantificazione del credito”, già sostenuta in primo grado dalla società quale opponente ma solo “in alcune, laconiche e stringate, notazioni contenute in poche righe a pag. 3 del ricorso dd. 23.4.2019”-, ha sì stigmatizzato che le ulteriori deduzioni in proposito della stessa fossero sfociate “in un articolato atto di 5 facciate dalla pag. 3 alla pag. 8 del ricorso in appello” (cfr. pagg. 6-7 della sua sentenza). Tuttavia, si è poi comunque espressa su tali aspetti, compresa la contestazione dell’appellante che riguardava il calcolo degli accessori sul capitale (cfr. pag g . 8 - 9 dell’impugnata sentenza). 7. Tanto, del resto, è implicitamente ammesso dalla ricorrente, la quale, in seno al quarto motivo, deduce la violazione, oltre che di diverse norme processuali, anche dell’art. 2697 c.c. in chiave di un’inversione dell’onere della prova già da parte del Tribunale; deduzione, questa, che attiene ovviamente al merito del giudizio sul terreno probatorio. 8. Sennonché, la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre nell’ipotesi di attribuzione, da parte del giudice, dell’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia invece la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15017; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092).9. La ricorrente, assume essenzialmente, già nel terzo motivo (cfr. pag. 15), ma, soprattutto, nel quarto motivo, di aver censurato la pronuncia di primo grado in quanto avrebbe invertito l’onere della prova, perché aveva confermato il decreto opposto e, quindi, ritenuto accertato il credito, imputando alla società di aver svolto una contestazione del tutto generica, sostenendo che invece tale contestazione era stata analiticagià nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia, l’apprezzamento, operato dai giudic i del merito, della genericità della contestazione di una parte degli assunti dell’altra parte, non realizza un’illegittima inversione dell’onere della prova. 10. S econdo questa Corte, riguardo al novella to art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (così Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15256). Come si è visto, anche la Corte d’appello aveva giudicato generiche le originarie contestazioni della società in primo grado (cfr. anche pag. 7 della sua sentenza). Ma la ricorrente in questa sede di legittimità, su tale punto specifico, non ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione. 10.1. L’impugnante, inoltre, lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., dolendosi diun preteso “travisamento della prova”. 10.2. Nella specie non ricorre la dedotta violazione, atteso che la doglianza si risolve in una mera contestazione valutativa del ragionamento probatorio della Corte territoriale.La Corte d’appello, infatti, assumendo che in base alla citata sentenza 118/2018 occorreva fare riferimentoappunto “alla settimana di lavoro effettivo, e non di calendario”, aveva sottolineato che i prospetti paga redatti dalla stessa appellante, e prodotti dal lavoratore già in sede monitoria, “individuano anche le presenze al lavoro detraendo dai giorni utili (usualmente 26 al mese) i giorni di assenza per vari motivi”. Non risulta, peraltro, che l’attuale ricorrente per cassazione, in sede d’appello, avesse lamentato la mancata produzione del C.C.N.L. 11. Infine, in disparte che nel secondo motivo non è esplicitamente denunciatala nullità dell’impugnata sentenza, la deduzione dell’essere la relativa motivazione “apparente”(cfr. pag. 7 del ricorso) si fonda in realtà su una parziale considerazione dei motivi esposti dalla Corte distrettualenella propria decisione. 11.1. I nfatti, occorre premettere che in sede d’appello non risultava contestata la correttezza sul piano aritmetico de l conteggio del dovuto prodotto dall’appellato già in sede monitoria, bensì erano posti in discussione dall’appellante gli elementiposti a base dei relativi calcoli. Ebbene, la Corte di merito non si è limitata a ritenere che dai dati dei prospetti paga depositati insieme al ricorso per decreto ingiuntivo, e ritenuti incontroversi, era “possibile, con agio e con il ricorso a mere operazioni aritmetiche quali addizione e divisione, comprendere le presenze in servizio dell’appellato e dunque ottenere poi il risultato con una cifra (divisore) riferita alla settimana di impiego effettivo che, invero, è assai facile desumere in base al CCNL” (così a pag. 5 della sua sentenza). La stessa Corte,oltre a reputare irrilevanti “ipotetici ed anzi ignoti lavaggi infrasettimanali” (cui faceva cenno in appello la società), ha ulteriormente osservato “che il dato dei prospetti paga va valutato dinamicamente e non atomisticamente sicché per coprire un lasso di tempo, come qui, di anni di lavoro si opera per sommatoria e alla fine del periodo interessato così che i dati sono forzatamente e logicamente completi. L’esegesi operata dall’appellante risulta invero avulsa da ogni logica e improntata ad una pedante, frazionata ed improduttiva lettura degli atti ove essa pare riferirsi ad un frazionamento dei periodi settimana per settimana ecc.”. E, come già visto, aveva ritenuto che i prospetti paga “individuano anche le presenze al lavoro detraendo dai giorni utili (usualmente 26 al mese) i giorni di assenza per vari motivi”. 11.2. Il second o motivo non si confr onta con la su riassunta motivazione che, non essendo stata la Corte d’appello investita di una revisione contabile del dovuto al lavoratore, non è certamente al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”. 12. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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