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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37853/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13 dicembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen. (capo d'imputazione 1); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d'imputazione 5), 6), 9), 20), 36), 39), 41-43), per avere fatto parte di una organizzazione transnazionale, operante in Albania, Spagna e Italia, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo Scarcelli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare condiviso l'originario provvedimento impugnato, nel quale il Giudice per le indagini preliminari aveva affermato che i reati contestati erano stati commessi dall'imputato anche all'interno della sua abitazione; e per avere omesso di considerare le circostanze segnalate con la richiesta difensiva - risalenza dei fatti a circa quattro anni fa, assenza di carichi giudiziari ulteriori, sopravvenuta ammissione di responsabilità da parte dell'interessato, sopravvenuta esclusione della contestata recidiva, pregresso svolgimento da parte dell'interessato di un'attività lavorativa lecita, periodo di custodia carceraria già sofferto, intervenuta concessione degli arresti domiciliari ad altri coimputati - idonee a dimostrare la l'attenuazione delle originarie esigenze di cautela, nonché a comprovare la possibilità di garantire i bisogni processuali residui con l'applicazione di una misura meno gravosa, quale quella degli arresti domiciliari con l'impiego di un braccialetto elettronico. 3.

Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti sono in parte generici e in parte manifestamente infondati.

2. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie, nel dedurre vizi di motivazione, il ricorrente ha sollecitato una rivalutazione degli elementi fattuali asseritamente a lui favorevoli, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale i giudici di merito avevano sottolineato come, a parte il mero dato del decorso del tempo, pacificamente 'neutro' in assenza di altri indici di significativa valenza, e l'intervenuta sentenza di .condanna, che aveva confermato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria con l'irrogazione di una severa pena detentiva, fosse assente qualsivoglia elemento di novità, diverso da quelli considerati in precedenza - natura delle eccezionalmente gravi condotte delittuose accertate, partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico internazionale ancora operante al momento dell'applicazione della misura, irrilevanza della scelte processuali improntate all'ammissione di responsabilità pienamente acclarate - che potesse permettere di contrastare la già riconosciuta necessità di mantenimento della misura in corso.

Quadro, questo, nel quale risulta irrilevante la circostanza che il Tribunale del riesame abbia anticipato il proprio percorso argomentativo asserendo la piena condivisione della decisione adottata dal primo giudice cautelare con riferimento alla valutazione globale della vicenda e non anche a singoli aspetti motivazionali: uno dei quali - quello relativo alla commissione dei reati all'interno della propria abitazione - valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, è stato correttamente omesso nella propria motivazione dal Collegio dell'appello cautelare.

3. Manifestamente infondate sono le denunciate violazioni di legge.

Secondo l'insegnamento esegetico di questa Corte di cassazione, è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323); inoltre, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante (così, tra le molte, Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203); ed ancora, come il giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762).

Di tali criteri interpretativi il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione, non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineando come, a fronte di una condanna a nove anni e otto mesi di reclusione riportata nel giudizio di cognizione, la durata della detenzione cautelare, pari a circa un anno e quattro mesi al momento dell'adozione della decisione gravata, fosse del tutto proporzionata rispetto alle riconosciute esigenze di cautela; come le decisioni cautelari adottate nei riguardi di altri coindagati aventi diverse posizioni fossero ininfluenti, in mancanza di significativi dati individualizzanti idonei a produrre effetti 'estensivi' favorevoli per lo Scarcelli; e come la misura degli arresti in casa restasse inidonea a salvaguardare il bisogno di tutela della collettività, perché il prevenuto, intraneo a contesti di criminalità organizzata, ben avrebbe potuto proseguire a curare i propri rapporti delittuosi con comunicazioni a distanza effettuate rimanendo all'interno della propria abitazione.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13 dicembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen. (capo d'imputazione 1); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d'imputazione 5), 6), 9), 20), 36), 39), 41-43), per avere fatto parte di una organizzazione transnazionale, operante in Albania, Spagna e Italia, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo Scarcelli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare condiviso l'originario provvedimento impugnato, nel quale il Giudice per le indagini preliminari aveva affermato che i reati contestati erano stati commessi dall'imputato anche all'interno della sua abitazione; e per avere omesso di considerare le circostanze segnalate con la richiesta difensiva - risalenza dei fatti a circa quattro anni fa, assenza di carichi giudiziari ulteriori, sopravvenuta ammissione di responsabilità da parte dell'interessato, sopravvenuta esclusione della contestata recidiva, pregresso svolgimento da parte dell'interessato di un'attività lavorativa lecita, periodo di custodia carceraria già sofferto, intervenuta concessione degli arresti domiciliari ad altri coimputati - idonee a dimostrare la l'attenuazione delle originarie esigenze di cautela, nonché a comprovare la possibilità di garantire i bisogni processuali residui con l'applicazione di una misura meno gravosa, quale quella degli arresti domiciliari con l'impiego di un braccialetto elettronico. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti sono in parte generici e in parte manifestamente infondati. 2. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie, nel dedurre vizi di motivazione, il ricorrente ha sollecitato una rivalutazione degli elementi fattuali asseritamente a lui favorevoli, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale i giudici di merito avevano sottolineato come, a parte il mero dato del decorso del tempo, pacificamente 'neutro' in assenza di altri indici di significativa valenza, e l'intervenuta sentenza di .condanna, che aveva confermato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria con l'irrogazione di una severa pena detentiva, fosse assente qualsivoglia elemento di novità, diverso da quelli considerati in precedenza - natura delle eccezionalmente gravi condotte delittuose accertate, partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico internazionale ancora operante al momento dell'applicazione della misura, irrilevanza della scelte processuali improntate all'ammissione di responsabilità pienamente acclarate - che potesse permettere di contrastare la già riconosciuta necessità di mantenimento della misura in corso. Quadro, questo, nel quale risulta irrilevante la circostanza che il Tribunale del riesame abbia anticipato il proprio percorso argomentativo asserendo la piena condivisione della decisione adottata dal primo giudice cautelare con riferimento alla valutazione globale della vicenda e non anche a singoli aspetti motivazionali: uno dei quali - quello relativo alla commissione dei reati all'interno della propria abitazione - valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, è stato correttamente omesso nella propria motivazione dal Collegio dell'appello cautelare. 3. Manifestamente infondate sono le denunciate violazioni di legge. Secondo l'insegnamento esegetico di questa Corte di cassazione, è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323); inoltre, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante (così, tra le molte, Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203); ed ancora, come il giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762). Di tali criteri interpretativi il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione, non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineando come, a fronte di una condanna a nove anni e otto mesi di reclusione riportata nel giudizio di cognizione, la durata della detenzione cautelare, pari a circa un anno e quattro mesi al momento dell'adozione della decisione gravata, fosse del tutto proporzionata rispetto alle riconosciute esigenze di cautela; come le decisioni cautelari adottate nei riguardi di altri coindagati aventi diverse posizioni fossero ininfluenti, in mancanza di significativi dati individualizzanti idonei a produrre effetti 'estensivi' favorevoli per lo Scarcelli; e come la misura degli arresti in casa restasse inidonea a salvaguardare il bisogno di tutela della collettività, perché il prevenuto, intraneo a contesti di criminalità organizzata, ben avrebbe potuto proseguire a curare i propri rapporti delittuosi con comunicazioni a distanza effettuate rimanendo all'interno della propria abitazione. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
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