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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 01349/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto con distinti atti ricorso per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha rideterminato ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. la pena inflitta dal Tribunale di Trani in relazione al reato di cui agli artt.99,110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 2016 considerato che gli esponenti lamentano omessa motivazione anche in relazione all'art.129 cod. proc. pen. ma che si tratta di ricorsi inammissibili ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. peri., introdotto dall'art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.

A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501).

Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901). considerato che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto con distinti atti ricorso per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha rideterminato ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. la pena inflitta dal Tribunale di Trani in relazione al reato di cui agli artt.99,110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 2016 considerato che gli esponenti lamentano omessa motivazione anche in relazione all'art.129 cod. proc. pen. ma che si tratta di ricorsi inammissibili ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. peri., introdotto dall'art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901). considerato che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023
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