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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20123/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8444/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 1643/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1,0'10-4( Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - costruttrice, sulla base di una convenzione con il Comune di Calderara di Reno del 4.6.90, di uno stabile in Calderara di Reno nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), nonché venditrice delle relative unità immobiliari - ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4574/09.

Tale ultima sentenza: per un verso, aveva dichiarato nulla la clausola - inserita nei contratti di trasferimento delle unità immobiliari vendute dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui la venditrice si era riservata la proprietà dei lastrici al piano terreno; per altro verso, aveva giudicato nulla, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971, la clausola relativa alla determinazione del prezzo di vendita degli immobili, per la parte in cui tale prezzo eccedeva l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla suddetta convenzione del 4.6.90 tra la società [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Calderara di Reno, conseguentemente condannando la società venditrice a restituire agli acquirenti le somme dagli stessi pagate in eccesso. ) La Corte felsinea ha dichiarato inammissibile l'impugnazione I - della [OSCURATO:SOCIETA]. per il mancato rispetto del requisito della specificità dei motivi di impugnazione richiesto dall'art. 342 c.p.c., argomentando come tale articolo imponga all'appellante «di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, essendo necessaria una contrapposizione argomentativa rivolta al contenuto della decisione appellata» (pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza).

In particolare, secondo la Corte distrettuale «la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime cosicché non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onore di specificità dei motivi di impugnazione quando alle argomentazioni esposte in sentenza siano contrapposte quelle dell'appellante (Cass.

Civile sez III 31.05.2006 n.12984) sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e giuridiche per le quali è formulato il gravame.

Alla parte volitiva di appello va dunque sempre accompagnata una parte argomentativa che confuti o contesti le ragioni del primo giudice, ma che, nell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], viene del tutto omessa, non essendo riportato nemmeno un passo della decisione impugnata né essendo indicato ove tale sentenza sarebbe errata, cosicché il quantum appellatum non resta individuato in modo chiaro ed esauriente, come invece richiesto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.

SS.UU. 27.05.2015 n.10878)» (pag. 5, primo capoverso, della sentenza).

Con l'unico motivo di ricorso riferito ai numeri 3 e 4 di cui all'art. 360 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e/o erronea applicazione dell'art.342 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata fonda la propria decisione sul rilievo che ferma che nell'atto d'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], non è riportato nemmeno un passo della decisione impugnata, né è indicato ove tale sentenza sarebbe errata, sicché il quantum appellatum non resterebbe a individuato in modo chiaro ed esauriente.

Sul punto la ricorrente rileva: che l'atto di appello in questione era stato proposto il 19.02.2010, prima della riforma dell'art. 349 c.p.c introdotta con legge n. 134/7.8.2012 di conversione del D.L.83/12; che la tecnica di redazione dell'appello consentiva di individuare proprio nell'epigrafe di ciascun motivo, in neretto, i capi e i punti impugnati della sentenza di prime cure, rispetto ai quali nella parte motiva si evidenziavano le ragioni, alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali veniva chiesta la riforma; che le epigrafi individuavano i temi in discussione riprendendoli espressamente dalla sentenza impugnata, con uno sforzo di sintesi teso ad offrire l'immediata percezione del quantum appellatum; che la dottrina e la giurisprudenza relative all'art.342 c.p.c., sia ante che post riforma, escludono che i motivi di appello possano considerarsi carenti di specificità solo perché le argomentazioni del giudice di primo grado non sono riportate nell'atto, ma con richiamo fatto nella rubrica. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso, con ricorso incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese del secondo grado, lamentando la violazione del principio della soccombenza.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021, in prossimità della quale i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Nicolai hanno depositato comparsa di costituzione del nuovo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.ssa Valletta, con spillata procura speciale in favore del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] (invalida, trattandosi di procura non notarile rilasciata nell'ambito di un giudizio introdotto in primo grado prima del 4 luglio 2009).

L'unico mezzo del ricorso principale è fondato.

Preliminarmente è opportuno richiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte alla cui stregua, per un verso, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass. n. 21401/2021) e, per altro verso, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n.23781/2020).

Tanto premesso, il Collegio osserva che il diretto esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, operato da questa Corte in ragione della natura processuale della questione posta con il ricorso principale (che, in sostanza, deduce un error in procedendo cfr. Cass. 20716/18), consente di apprezzare l'idoneità delle censure mosse nell'atto di appello a sottoporre a critica adeguata e specifica la decisione impugnata e, quindi, la sufficiente specificità delle stesse.

Il ricorso principale va quindi accolto e l' impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

L'accoglimento del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale dei controricorrenti, dovendo la regolazione delle spese di lite essere interamente rivista in sede di rinvio alla luce dell'esito finale della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8444/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 1643/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1,0'10-4( Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - costruttrice, sulla base di una convenzione con il Comune di Calderara di Reno del 4.6.90, di uno stabile in Calderara di Reno nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), nonché venditrice delle relative unità immobiliari - ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4574/09. Tale ultima sentenza: per un verso, aveva dichiarato nulla la clausola - inserita nei contratti di trasferimento delle unità immobiliari vendute dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui la venditrice si era riservata la proprietà dei lastrici al piano terreno; per altro verso, aveva giudicato nulla, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971, la clausola relativa alla determinazione del prezzo di vendita degli immobili, per la parte in cui tale prezzo eccedeva l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla suddetta convenzione del 4.6.90 tra la società [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Calderara di Reno, conseguentemente condannando la società venditrice a restituire agli acquirenti le somme dagli stessi pagate in eccesso. ) La Corte felsinea ha dichiarato inammissibile l'impugnazione I - della [OSCURATO:SOCIETA]. per il mancato rispetto del requisito della specificità dei motivi di impugnazione richiesto dall'art. 342 c.p.c., argomentando come tale articolo imponga all'appellante «di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, essendo necessaria una contrapposizione argomentativa rivolta al contenuto della decisione appellata» (pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza). In particolare, secondo la Corte distrettuale «la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime cosicché non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onore di specificità dei motivi di impugnazione quando alle argomentazioni esposte in sentenza siano contrapposte quelle dell'appellante (Cass. Civile sez III 31.05.2006 n.12984) sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e giuridiche per le quali è formulato il gravame. Alla parte volitiva di appello va dunque sempre accompagnata una parte argomentativa che confuti o contesti le ragioni del primo giudice, ma che, nell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], viene del tutto omessa, non essendo riportato nemmeno un passo della decisione impugnata né essendo indicato ove tale sentenza sarebbe errata, cosicché il quantum appellatum non resta individuato in modo chiaro ed esauriente, come invece richiesto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 27.05.2015 n.10878)» (pag. 5, primo capoverso, della sentenza). Con l'unico motivo di ricorso riferito ai numeri 3 e 4 di cui all'art. 360 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e/o erronea applicazione dell'art.342 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata fonda la propria decisione sul rilievo che ferma che nell'atto d'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], non è riportato nemmeno un passo della decisione impugnata, né è indicato ove tale sentenza sarebbe errata, sicché il quantum appellatum non resterebbe a individuato in modo chiaro ed esauriente. Sul punto la ricorrente rileva: che l'atto di appello in questione era stato proposto il 19.02.2010, prima della riforma dell'art. 349 c.p.c introdotta con legge n. 134/7.8.2012 di conversione del D.L.83/12; che la tecnica di redazione dell'appello consentiva di individuare proprio nell'epigrafe di ciascun motivo, in neretto, i capi e i punti impugnati della sentenza di prime cure, rispetto ai quali nella parte motiva si evidenziavano le ragioni, alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali veniva chiesta la riforma; che le epigrafi individuavano i temi in discussione riprendendoli espressamente dalla sentenza impugnata, con uno sforzo di sintesi teso ad offrire l'immediata percezione del quantum appellatum; che la dottrina e la giurisprudenza relative all'art.342 c.p.c., sia ante che post riforma, escludono che i motivi di appello possano considerarsi carenti di specificità solo perché le argomentazioni del giudice di primo grado non sono riportate nell'atto, ma con richiamo fatto nella rubrica. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso, con ricorso incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese del secondo grado, lamentando la violazione del principio della soccombenza. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021, in prossimità della quale i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Nicolai hanno depositato comparsa di costituzione del nuovo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.ssa Valletta, con spillata procura speciale in favore del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] (invalida, trattandosi di procura non notarile rilasciata nell'ambito di un giudizio introdotto in primo grado prima del 4 luglio 2009). L'unico mezzo del ricorso principale è fondato. Preliminarmente è opportuno richiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte alla cui stregua, per un verso, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass. n. 21401/2021) e, per altro verso, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n.23781/2020). Tanto premesso, il Collegio osserva che il diretto esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, operato da questa Corte in ragione della natura processuale della questione posta con il ricorso principale (che, in sostanza, deduce un error in procedendo cfr. Cass. 20716/18), consente di apprezzare l'idoneità delle censure mosse nell'atto di appello a sottoporre a critica adeguata e specifica la decisione impugnata e, quindi, la sufficiente specificità delle stesse. Il ricorso principale va quindi accolto e l' impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. L'accoglimento del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale dei controricorrenti, dovendo la regolazione delle spese di lite essere interamente rivista in sede di rinvio alla luce dell'esito finale della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la re
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