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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03636/2024

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 4524 /201 6 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec : matteo.fausta@cert.ordineavvo- catipotenza.it), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:revocazione –giudicato esterno FrancescoFalcitelli in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 8 c/o GCP [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania,n.7321/28/2015 depositata il 2 1 luglio 201 5 , non notifi- cata; nonchésul ricorso iscritto al n. 12615 /201 7 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: achille . benigni @ avvocatiavellino- pec.it), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] 18 ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n.9945/50/2016 depositata l’1 1 novembre 201 6 , non no- tificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.7321/28/2015 , veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] schittiRiccardo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della societàM [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Napoli n. 21448 / 2 1 /2014 in rela- zionea tre avvis i di accertamento per II.DD. e IVA 2007 .2.

In particolare, con l’avviso di accertamento n.

TF3020406627/2011l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione incapo alla società maggiori ricavi, determinati con metodo anali- tico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

Per effetto dell ’accertamento , venivano li- quidate a carico della società maggiori imposte a titolo di Iva e di Irapper l'anno di imposta 2007 .

C onseguentemente, per effetto de- gli avvisi di accertamento n n.

TF30 1 040 3233 /201 2 e TF3010403254/2012il maggio r reddito societario veniva imputato aifini I rpef in ragione delle quote di partecipazione ai due soci Ric- cardo Moschitti e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 40, comma 2,del medesimo d.P.R. 600/73 . 3.Venivano proposti tre ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, uno per ciascun avviso impugnato, ma nelle more della fissazione dell'udienza la società di persone veniva posta in liquidazione e, quindi,veniva cancellata dal Registro delle imprese estinguendosi.

I sociMoschitti e Mercadante, con comparsa del 1 ° luglio 2014 davano atto avanti al giudice di prime cure di tale fatto , costitu endosi in luogodella società estinta . 4.Il giudice di pri mo grado emetteva tre separate sentenze di rigetto deiricorsi introduttivi recanti i l n. 21448/21/2014 in corrispondenza del ricorso del Moschitti alla base del presente giudizio , il n. 21447/21/2014 in riferimento a l ricorso della Mercadante, ed il n. 2163721/2014 quanto a l ricorso della società .

Le tre sentenze erano sorrettedalla medesima motivazione di tenore sfavorevole ai contri- buenti. 5.Con un unic o atto di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dante, « in proprio e quali ex soci con partecipazione, rispettiva- mente,per il 70 e per il 30 per cento, e successori della M M. di R Moschittisnc., estinta » impug navano la sentenza n. 21448/21/2014 chiedendol'annullamento di tutti e tre gli avvisi di accertament o, si a quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] (n.

TF3010403233/2012) che quellia carico della società estinta ( n.

TF3020406627/2011 ) e di Mi- chelaMercadante (n.

TF3010403254/2012) .

5.1. L’Agenzia delle entrate eccepiva l a parziale inammissibi li tà dell’appello,ritenendolo utilmente proposto unicamente da parte d i [OSCURATO:PERSONA] ed esclusivamente avverso l'avviso di accerta- mentoemesso nei suoi confronti relativo ai redditi prodotti in forma associatada cui era scaturita la sentenza n. 21448/21/2014 . 5.2.Secondo l’ Amministrazione e ra da ritenersi inammissibile l’ap- pelloproposto dal Moschitti avverso l'avviso di accertamento emesso neiconfronti della società per il quale era stata emessa una distinta sentenzadi primo grado, nonché quello proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non legittimata a impugnare un provvedi- mentoemesso nei confronti di altro soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - , nonessendo stata parte processuale nel primo giudizio deciso con la sentenzan. 21448/21/2014 .

6. La CTR con la sentenza n. 7321/28/15 riteneva il litisconsorzio integroaffermando: « Preliminarmente va rilevato che, pur se il giu- dizio di pri mo grado è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], relativamentealla dichiarazione da questi prodotta per l'anno 2007, qualetitolare del reddito da partecipazione, nel corso dello stesso si costituivala Mercadante, nonché quest'ultima e il Moschitti quali suc- cessori universali della società caduta nelle more in liquidazione » .

Inoltre,la sentenza qui impugnata dava atto che il giudice di primo gradoaveva statuito come « l'avvenuta estinzione della società M M Moschittisnc e la costituzione dei soci nel giudizio del Moschitti de- termina la successione nel processo » , e concludeva nel senso del rispetto del contraddittorio, stante l’intervenuta costituzione di en- trambele persone fisiche, anche quali ex soci della estinta società e successoridella stessa . 6.1.Nel merito, la CTR riteneva fondata la questione sollevata dagli appellantidi violazione dell’art.10 comma 4 bis della l. n.146/98 , non essendo applicabile alla fattispecie la novella di cui all’art.2 del d.l. n.138/2011, con la conseguenza che era sufficiente la congruità delladichiarazione fiscale alle risultanze degli studi di settore al fine dievitare l’accertamento analitico induttivo il quale, per siffatta ra- gione,veniva considerato illegittimo. 7.Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso, iscritto all’RGN 4524/2016,affidato a tre motivi, cui replicano i controricorrenti con controricorso.

In data 15 gennaio 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di differimento della trattazione della controversia per con- sentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione age- volataintrapresa dai contribuenti. 8.Contro la medesima sentenza della CTR, n.7321/28/2015 deposi- tata il 21 luglio 2015, l’Agenzia proponeva avanti alla CTR anche ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5 ) cod. proc. civ. che il giudice d’appello accoglieva co n sentenza n. 9945/50/2016, depositatal'11 novembre 2016 .

Contale decisione la CTR condivideva la prospettazione dell’Agenzia e riteneva decisiva l'esistenza di un precedente giudicato nei con- fronti della società , maturato in data 17.3.2015 .

Il riferimento era allasentenza della CTP n. 21637/21/14 depositata in data 16.9.2014 relativa a i maggior i ricavi accertat i in capo alla società , premessa logica della successiva distribuzione pro quota in capo ai soci del maggiorereddito ai fini IRPEF . 9.Avverso la sentenza n. 9945/50/2016 del giudice d’appello i con- tribuentipropongono ricorso, iscritto all’RGN 12515/2017, affidato a tremotivi.

L ’Agenzia non ha svolto difese .

In data 5.1.2024 i contri- buentihanno depositato memoria rendendo nota la costituzione di nuovodifensore, allegando la definizione agevolata della lite e x lege n.197/2022e chiedendo l’estinzione del processo .

Ritenutoche: 10.Preliminarmente, dev’essere disposta la riunione del ricorso R n.RG 12615/2017, più giovane, al ricorso n.

RG 4524/2016, più risalente,per connessione logica tra i due processi nel quale l’uno vertesulla cassazione della decisione di appello e l’altro sulla cas- sazionedella sentenza che ha revocato la sentenza di appello.11.Ciò premesso, i n accoglimento della richiesta dell’Agenzia de- positata in data 15 gennaio 2024 dev’essere disposto il rinvio a nuovoruolo delle controversie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 4524 /201 6 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec : matteo.fausta@cert.ordineavvo- catipotenza.it), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:revocazione –giudicato esterno FrancescoFalcitelli in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 8 c/o GCP [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania,n.7321/28/2015 depositata il 2 1 luglio 201 5 , non notifi- cata; nonchésul ricorso iscritto al n. 12615 /201 7 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di- fesi,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: achille . benigni @ avvocatiavellino- pec.it), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] 18 ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n.9945/50/2016 depositata l’1 1 novembre 201 6 , non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania n.7321/28/2015 , veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] schittiRiccardo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della societàM [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Napoli n. 21448 / 2 1 /2014 in rela- zionea tre avvis i di accertamento per II.DD. e IVA 2007 .2. In particolare, con l’avviso di accertamento n. TF3020406627/2011l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione incapo alla società maggiori ricavi, determinati con metodo anali- tico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Per effetto dell ’accertamento , venivano li- quidate a carico della società maggiori imposte a titolo di Iva e di Irapper l'anno di imposta 2007 . C onseguentemente, per effetto de- gli avvisi di accertamento n n. TF30 1 040 3233 /201 2 e TF3010403254/2012il maggio r reddito societario veniva imputato aifini I rpef in ragione delle quote di partecipazione ai due soci Ric- cardo Moschitti e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 40, comma 2,del medesimo d.P.R. 600/73 . 3.Venivano proposti tre ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, uno per ciascun avviso impugnato, ma nelle more della fissazione dell'udienza la società di persone veniva posta in liquidazione e, quindi,veniva cancellata dal Registro delle imprese estinguendosi. I sociMoschitti e Mercadante, con comparsa del 1 ° luglio 2014 davano atto avanti al giudice di prime cure di tale fatto , costitu endosi in luogodella società estinta . 4.Il giudice di pri mo grado emetteva tre separate sentenze di rigetto deiricorsi introduttivi recanti i l n. 21448/21/2014 in corrispondenza del ricorso del Moschitti alla base del presente giudizio , il n. 21447/21/2014 in riferimento a l ricorso della Mercadante, ed il n. 2163721/2014 quanto a l ricorso della società . Le tre sentenze erano sorrettedalla medesima motivazione di tenore sfavorevole ai contri- buenti. 5.Con un unic o atto di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dante, « in proprio e quali ex soci con partecipazione, rispettiva- mente,per il 70 e per il 30 per cento, e successori della M M. di R Moschittisnc., estinta » impug navano la sentenza n. 21448/21/2014 chiedendol'annullamento di tutti e tre gli avvisi di accertament o, si a quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] (n. TF3010403233/2012) che quellia carico della società estinta ( n. TF3020406627/2011 ) e di Mi- chelaMercadante (n. TF3010403254/2012) . 5.1. L’Agenzia delle entrate eccepiva l a parziale inammissibi li tà dell’appello,ritenendolo utilmente proposto unicamente da parte d i [OSCURATO:PERSONA] ed esclusivamente avverso l'avviso di accerta- mentoemesso nei suoi confronti relativo ai redditi prodotti in forma associatada cui era scaturita la sentenza n. 21448/21/2014 . 5.2.Secondo l’ Amministrazione e ra da ritenersi inammissibile l’ap- pelloproposto dal Moschitti avverso l'avviso di accertamento emesso neiconfronti della società per il quale era stata emessa una distinta sentenzadi primo grado, nonché quello proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non legittimata a impugnare un provvedi- mentoemesso nei confronti di altro soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - , nonessendo stata parte processuale nel primo giudizio deciso con la sentenzan. 21448/21/2014 . 6. La CTR con la sentenza n. 7321/28/15 riteneva il litisconsorzio integroaffermando: « Preliminarmente va rilevato che, pur se il giu- dizio di pri mo grado è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], relativamentealla dichiarazione da questi prodotta per l'anno 2007, qualetitolare del reddito da partecipazione, nel corso dello stesso si costituivala Mercadante, nonché quest'ultima e il Moschitti quali suc- cessori universali della società caduta nelle more in liquidazione » . Inoltre,la sentenza qui impugnata dava atto che il giudice di primo gradoaveva statuito come « l'avvenuta estinzione della società M M Moschittisnc e la costituzione dei soci nel giudizio del Moschitti de- termina la successione nel processo » , e concludeva nel senso del rispetto del contraddittorio, stante l’intervenuta costituzione di en- trambele persone fisiche, anche quali ex soci della estinta società e successoridella stessa . 6.1.Nel merito, la CTR riteneva fondata la questione sollevata dagli appellantidi violazione dell’art.10 comma 4 bis della l. n.146/98 , non essendo applicabile alla fattispecie la novella di cui all’art.2 del d.l. n.138/2011, con la conseguenza che era sufficiente la congruità delladichiarazione fiscale alle risultanze degli studi di settore al fine dievitare l’accertamento analitico induttivo il quale, per siffatta ra- gione,veniva considerato illegittimo. 7.Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso, iscritto all’RGN 4524/2016,affidato a tre motivi, cui replicano i controricorrenti con controricorso. In data 15 gennaio 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di differimento della trattazione della controversia per con- sentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione age- volataintrapresa dai contribuenti. 8.Contro la medesima sentenza della CTR, n.7321/28/2015 deposi- tata il 21 luglio 2015, l’Agenzia proponeva avanti alla CTR anche ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5 ) cod. proc. civ. che il giudice d’appello accoglieva co n sentenza n. 9945/50/2016, depositatal'11 novembre 2016 . Contale decisione la CTR condivideva la prospettazione dell’Agenzia e riteneva decisiva l'esistenza di un precedente giudicato nei con- fronti della società , maturato in data 17.3.2015 . Il riferimento era allasentenza della CTP n. 21637/21/14 depositata in data 16.9.2014 relativa a i maggior i ricavi accertat i in capo alla società , premessa logica della successiva distribuzione pro quota in capo ai soci del maggiorereddito ai fini IRPEF . 9.Avverso la sentenza n. 9945/50/2016 del giudice d’appello i con- tribuentipropongono ricorso, iscritto all’RGN 12515/2017, affidato a tremotivi. L ’Agenzia non ha svolto difese . In data 5.1.2024 i contri- buentihanno depositato memoria rendendo nota la costituzione di nuovodifensore, allegando la definizione agevolata della lite e x lege n.197/2022e chiedendo l’estinzione del processo . Ritenutoche: 10.Preliminarmente, dev’essere disposta la riunione del ricorso R n.RG 12615/2017, più giovane, al ricorso n. RG 4524/2016, più risalente,per connessione logica tra i due processi nel quale l’uno vertesulla cassazione della decisione di appello e l’altro sulla cas- sazionedella sentenza che ha revocato la sentenza di appello.11.Ciò premesso, i n accoglimento della richiesta dell’Agenzia de- positata in data 15 gennaio 2024 dev’essere disposto il rinvio a nuovoruolo delle controversie
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