CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20718/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 9176/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 settembre 2019 n. 5421; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] (per delega) e [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: procedimento civile -impugnazione del quantum debeatur-potere del giudice d’appello di decidere anche sull’an debeaturin assenza di impugnazione incidentale - esclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (che sarà successivamente incorporata nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), editrice del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”, il direttore responsabile della stessa testata, [OSCURATO:PERSONA], ed il giornalista [OSCURATO:PERSONA]Orefice, esponendo che il 25 ottobre 2009 il suddetto quotidiano aveva pubblicato un articolo contenente informazioni false e diffamatorie sul suo conto e chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno. 2. Con sentenza 24 aprile 2014 n. 9260 il Tribunale di Roma rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che il suddetto articolo aveva riferito fatti veri, ma aveva superato il limite della continenza, utilizzando modalità espressive ed artifici narrativi intesi a presentare come un illecito di natura penale una vicenda che poteva costituire al massimo inadempimento di una obbligazione. Il Tribunale tuttavia rigettò la domanda ritenendo non provata l’esistenza del danno. La sentenza venne appellata dal soccombente. 3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 9 settembre 2019 n. 5421 rigettò il gravame. La Corte d’appello premise che per sindacare la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto violato il limite della continenza non era necessario un appello incidentale, ma solo la riproposizione della relativa eccezione. Ciò posto, andando in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ritenne che l’articolo oggetto del contendere nel definire “corrotto” l’odierno ricorrente non avesse superato il “contesto dialettico” del pezzo, inteso ad esprimere “un severo giudizio critico sulla condotta pubblica e privata di un’intera classe politica”. Di conseguenza escluse, per altra ragione rispetto a quella ritenuta dal Tribunale, la sussistenza dell’illecito. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la curatela della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orefice sono rimasti intimati. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, del giudicato interno. Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile: -) il Tribunale aveva ritenuto l’articolo di [OSCURATO:PERSONA]Orefice lesivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’esistenza del danno; -) la sentenza fu perciò appellata dal soccombente unicamente in punto di quantum debeatur; -) la Corte d’appello, tuttavia, senza nemmeno occuparsi del tema della quantificazione del danno (argomento definito infatti “assorbito”), ha sindacato ex officio ed in assenza di impugnazione incidentale la questione dell’an debeatur, arrivando ad escludere che l’articolo contestato avesse superato il limite della continenza verbale, e fosse perciò illecito. 1.1. Il motivo è fondato. In primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilità: il Tribunale infatti ritenne sussistente la natura illecita dello scritto. Poiché nessuno impugnò la suddetta statuizione sull’an debeatur, la Corte d’appello non avrebbe potuto riesaminarla d’ufficio in assenza di appello incidentale, in virtù del principio tantum devolutum, quantum appellatum. 1.2. Né viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall’art. 346 c.p.c.. I limiti di applicabilità di tale norma sono stati definitamente stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nelle ampie motivazioni delle decisioni pronunciate da Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017 e Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016. Ivi si è stabilito che: a) se una questione è decisa espressamente dal giudice in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa in base all’esito finale della lite, quella statuizione deve essere impugnata con l’appello incidentale; b) la questione “non accolta”, che è possibile riproporre in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. da parte di chi sia risultato vittorioso in primo grado, ed a fronte dell’impugnazione proposta dalla controparte, è solo quella sulla quale il giudice di primo grado non si sia pronunciato, per assorbimento od altra ragione. Questi princìpi, già da tempo condivisi da questa Corte anche prima dell’intervento delle SS.UU. (Sez. 3, Sentenza n. 18160 del 23/10/2012, Rv. 624058 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 751 del 14/01/2011, Rv. 615954 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 466 del 11/02/1969, Rv. 338557 - 01), sono stati in seguito ribaditi (tra le altre, da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017; Cass. Sez. 6- L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018, Rv. 650998 -01). In tutte queste decisioni si afferma che “la pronuncia sull’an debeatur è autonoma e distinta da quella sul quantum” (così già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 28/11/1981, Rv. 417127 - 01) e che l’impugnazione dell’una non rimette di per sé in discussione la decisione sull’altra. 1.3. La sentenzava dunque cassata con rinvio affinché la Corte d’appello torni ad esaminare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], applicando i suddetti princìpi. 2. I restanti motivi restano assorbiti. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella came