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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28338/2026

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la Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MIchele Ciambellini, cheha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Roma ha dichiaratonon luogo a provvedere sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] – condannatacon sentenza della Corte di appello di Roma in data 7 giugno 2021, divenutacosa giudicata – di determinazione delle spese di giustizia poste a suo carico.L’istanza muoveva dall’impossibilità di riferire sua posizione processuale dellacondannata l’intero ammontare indicato nella cartella esattoriale, in ragione delfatto che si trattava prevalentemente di spese per intercettazioni e che ellaaveva svolto un ruolo marginale nella vicenda illecita oggetto del processo.A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione Tribunale – in sensocontrario alla richiesta della condannata – ha rilevato che la questione giuridicasottesa era stata decisa dalla giurisprudenza di legittimità nella sua piùautorevole composizione e, segnatamente, con la sentenza Sez.

U, n. 491 del29/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251265 – 01 (di cui ha riportato la massima euna parte della motivazione), constatando che – nel caso in esame – lacontestazione dell’istante non investiva la condanna al pagamento delle speseprocessuali, bensì s’incentrava sull’addebito in via solidale di quelle sostenute perle intercettazioni telefoniche.2.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv.

D’Agosto, e deduce un unico motivo con il quale denuncia lamancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione.Aggredisce la motivazione in punto di criterio di riparto applicato dalla Corteterritoriale in sede di condanna al pagamento delle spese processuali,osservando che il rimborso delle spese processuali costituisce un effetto penaledella condanna e la concreta quantificazione delle somme traduce il contenutoprecettivo del giudicato in una conseguenza patrimoniale determinata.

Nel casoin scrutinio il tema sarebbe costituito dalla modalità di riparto delle spese tra piùcoimputati, tema sul quale – secondo la tesi della ricorrente – le Sezioni UnitePislor attribuiscono la competenza al giudice dell’esecuzione penale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, hachiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso dev’essere rigettato.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso da Sez.

U, n. 491del 29/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251265 – 01 che, diversamente daquanto sostenuto dalla ricorrente, si occupa di un caso esattamente in terminirispetto a quello in scrutinio (salvo che in quel caso il Giudice dell’esecuzioneaveva correttamente provveduto a “delimitare” le imputazioni cui ciascuna spesasi riferiva), affermando il principio secondo cui «La domanda del condannato che,senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimentopenale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci dispesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errataquantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ai sensidell’art. 615 cod. proc. civ., non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizionedi detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena». [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che il giudice penaleerroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domandadel condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamentodi determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo aprovvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione e che tale declaratoria nonpreclude, di per sé, la riproposizione della stessa istanza al giudice civilecompetente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata.Il principio è stato ulteriormente ripreso e ribadito dalla giurisprudenzasuccessiva: Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270 –01 ha statuito che «In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali,le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata,pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importialla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile».

Nella fattispecie ilricorrente lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcunevoci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto e la Corte ha statuito cheegli avrebbe dovuto adire non il giudice dell'esecuzione penale, bensì proporreopposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile.

Si veda, in senso conforme,Sez. 1, n. 11604 del 15/12/2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610 – 01, nellaquale la Corte ha ritenuto la competenza del giudice civile a pronunciarsi sulledoglianze del ricorrente che contestava la condanna in solido subita con riguardoalle spese per intercettazioni telefoniche, attinenti a reati diversi da quelli per cuiera stato condannato; e, ancora, Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo,Rv. 277866 – 01, secondo cui, in tema di esecuzione della condanna alle speseprocessuali, spetta al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decideresulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azionedi recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relativedisposizioni, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle speseincluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, l'interessato deveadire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione.Conclusivamente sul tema della non pertinenza alla posizione processualedel ricorrente di alcune voci di spesa, osserva il [OSCURATO:PERSONA] che la Sezioni UnitePislor hanno attribuito all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penalela «questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535comma 2 cod. proc. pen., recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo disolidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso giàemessa».

La soluzione si pone in continuità con il tradizionale orientamento,secondo cui al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questionidi recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli attipredisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute,l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile.

A talearresto si è pervenuti, anche alla luce del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che haradicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali edall'art. 226 ha previsto, in alternativa ad un intervento in autotutela da partedella P.A., la possibilità di esperire il rimedio processuale ordinariodell'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e ss. avversocartelle esattoriali con le quali fosse richiesto il pagamento di entrate nontributarie (così sez. 1, n. 16721 del 23/03/2007, Martinelli, rv. 236436; sez. 1,n. 44079 del 11/11/2008, Galiazzo, rv. 241850; sez. 1, n. 45773 del02/12/2008, Stara, rv. 242573; sez. 1, n. 30589 del 07/04/2011, Colleoni, rv.250273).Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale egiudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette ladistinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto eportata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale e la fasecronologicamente distinta e successiva del calcolo del quantum da esigere neiconfronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere lastatuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabilio la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate algiudice civile (Sez. 1, n. 30589 del 7/4/2011, Colleoni, Rv. 250273).3.

Tanto premesso, le questioni dedotte dalla ricorrente, che contesta inparticolare la solidarietà della condanna con riguardo alle spese perintercettazioni telefoniche (costituenti la causale di spesa) asseritamente ripartiteerroneamente in ragione del suo ruolo di minore rilievo, si risolvono proprio nellacontestazione del principale titolo di spesa e, come tali, appartengono allacompetenza del giudice civile secondo la indicata giurisprudenza di questa Corte.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MIchele Ciambellini, cheha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Roma ha dichiaratonon luogo a provvedere sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] – condannatacon sentenza della Corte di appello di Roma in data 7 giugno 2021, divenutacosa giudicata – di determinazione delle spese di giustizia poste a suo carico.L’istanza muoveva dall’impossibilità di riferire sua posizione processuale dellacondannata l’intero ammontare indicato nella cartella esattoriale, in ragione delfatto che si trattava prevalentemente di spese per intercettazioni e che ellaaveva svolto un ruolo marginale nella vicenda illecita oggetto del processo.A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione Tribunale – in sensocontrario alla richiesta della condannata – ha rilevato che la questione giuridicasottesa era stata decisa dalla giurisprudenza di legittimità nella sua piùautorevole composizione e, segnatamente, con la sentenza Sez. U, n. 491 del29/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251265 – 01 (di cui ha riportato la massima euna parte della motivazione), constatando che – nel caso in esame – lacontestazione dell’istante non investiva la condanna al pagamento delle speseprocessuali, bensì s’incentrava sull’addebito in via solidale di quelle sostenute perle intercettazioni telefoniche.2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. D’Agosto, e deduce un unico motivo con il quale denuncia lamancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione.Aggredisce la motivazione in punto di criterio di riparto applicato dalla Corteterritoriale in sede di condanna al pagamento delle spese processuali,osservando che il rimborso delle spese processuali costituisce un effetto penaledella condanna e la concreta quantificazione delle somme traduce il contenutoprecettivo del giudicato in una conseguenza patrimoniale determinata. Nel casoin scrutinio il tema sarebbe costituito dalla modalità di riparto delle spese tra piùcoimputati, tema sul quale – secondo la tesi della ricorrente – le Sezioni UnitePislor attribuiscono la competenza al giudice dell’esecuzione penale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, hachiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dev’essere rigettato.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso da Sez. U, n. 491del 29/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251265 – 01 che, diversamente daquanto sostenuto dalla ricorrente, si occupa di un caso esattamente in terminirispetto a quello in scrutinio (salvo che in quel caso il Giudice dell’esecuzioneaveva correttamente provveduto a “delimitare” le imputazioni cui ciascuna spesasi riferiva), affermando il principio secondo cui «La domanda del condannato che,senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimentopenale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci dispesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errataquantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ai sensidell’art. 615 cod. proc. civ., non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizionedi detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena». [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che il giudice penaleerroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domandadel condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamentodi determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo aprovvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione e che tale declaratoria nonpreclude, di per sé, la riproposizione della stessa istanza al giudice civilecompetente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata.Il principio è stato ulteriormente ripreso e ribadito dalla giurisprudenzasuccessiva: Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270 –01 ha statuito che «In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali,le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata,pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importialla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile». Nella fattispecie ilricorrente lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcunevoci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto e la Corte ha statuito cheegli avrebbe dovuto adire non il giudice dell'esecuzione penale, bensì proporreopposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile. Si veda, in senso conforme,Sez. 1, n. 11604 del 15/12/2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610 – 01, nellaquale la Corte ha ritenuto la competenza del giudice civile a pronunciarsi sulledoglianze del ricorrente che contestava la condanna in solido subita con riguardoalle spese per intercettazioni telefoniche, attinenti a reati diversi da quelli per cuiera stato condannato; e, ancora, Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo,Rv. 277866 – 01, secondo cui, in tema di esecuzione della condanna alle speseprocessuali, spetta al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decideresulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azionedi recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relativedisposizioni, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle speseincluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, l'interessato deveadire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione.Conclusivamente sul tema della non pertinenza alla posizione processualedel ricorrente di alcune voci di spesa, osserva il [OSCURATO:PERSONA] che la Sezioni UnitePislor hanno attribuito all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penalela «questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535comma 2 cod. proc. pen., recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo disolidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso giàemessa». La soluzione si pone in continuità con il tradizionale orientamento,secondo cui al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questionidi recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli attipredisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute,l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile. A talearresto si è pervenuti, anche alla luce del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che haradicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali edall'art. 226 ha previsto, in alternativa ad un intervento in autotutela da partedella P.A., la possibilità di esperire il rimedio processuale ordinariodell'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e ss. avversocartelle esattoriali con le quali fosse richiesto il pagamento di entrate nontributarie (così sez. 1, n. 16721 del 23/03/2007, Martinelli, rv. 236436; sez. 1,n. 44079 del 11/11/2008, Galiazzo, rv. 241850; sez. 1, n. 45773 del02/12/2008, Stara, rv. 242573; sez. 1, n. 30589 del 07/04/2011, Colleoni, rv.250273).Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale egiudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette ladistinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto eportata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale e la fasecronologicamente distinta e successiva del calcolo del quantum da esigere neiconfronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere lastatuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabilio la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate algiudice civile (Sez. 1, n. 30589 del 7/4/2011, Colleoni, Rv. 250273).3. Tanto premesso, le questioni dedotte dalla ricorrente, che contesta inparticolare la solidarietà della condanna con riguardo alle spese perintercettazioni telefoniche (costituenti la causale di spesa) asseritamente ripartiteerroneamente in ragione del suo ruolo di minore rilievo, si risolvono proprio nellacontestazione del principale titolo di spesa e, come tali, appartengono allacompetenza del giudice civile secondo la indicata giurisprudenza di questa Corte.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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