CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 34782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 8781/2022 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro nr. 3052/2021 depositata in data 27.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]/t