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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07906/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1.

Sentenza del Tribunale di Bologna 27 novembre 2018, riformata dalla pronuncia della Corte d'appello di Bologna 13 marzo del 2019, irrevocabile il 19 settembre 2019;

2. Sentenza del Tribunale di Bologna 10 settembre del 2019, confermata dalla pronuncia della Corte d'appello di Bologna 7 luglio del 2020, irrevocabile 11 12 gennaio 2022, limitatamente ai capi di imputazione da 1 a 18,a seguito di pronuncia della Corte Suprema di Cassazione 12 gennaio 2022, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con riferimento a tali capi e l'annullamento con rinvio con riferimento ad altri).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bologna, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stato emesso il provvedimento da giudice incompetente, in quanto, in caso la sentenza che radica la competenza sia oggetto di annullamento con rinvio, anche soltanto parziale, la competenza appartiene comunque al giudice del rinvio, anche se lo stesso non si è ancora pronunciato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità de plano del ricorso in quanto presentato da soggetto non legittimato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato è una ordinanza del Tribunale di Bologna; il ricorso è proposto dal Procuratore generale di Bologna.

L'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., individua il pubblico ministero titolato ad intervenire nel procedimento di esecuzione, determinandolo, "salvo che sia diversamente disposto", nel "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665".

Nel sistema normativo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 655 e 665 cod. proc. pen. vi è, pertanto, una simmetria tra pubblico ministero incaricato della fase esecutiva e giudice incaricato della fase esecutiva, ed il primo è individuato in relazione al secondo.

Questa simmetria si ripropone anche in fase di impugnazione, perché la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo" (Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Pmt in proc.

Covello, Rv. 278981; conforme Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Pg in proc.

Montanari, Rv. 249203).

In applicazione di questi principi è stato espressamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità che il Procuratore generale presso la Corte di appello, che è estraneo alla dialettica processuale della fase esecutiva, possa impugnare i provvedimenti del Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, in quanto nella nozione di parte legittimata secondo la previsione dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. non può comprendersi la Procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione, riferendosi l'espressione usata ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei a quella fase processuale (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, PG in proc.

Moro, Rv. 212743).

Questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in pronuncia successiva (Sez. 1, Sentenza n. 6324 del 11/01/2013, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224), che pure ha ritenuto che il Procuratore Generale della Corte di appello non abbia titolo per ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo.

L'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito induce a ritenere, infatti, che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, rv. 235981; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, rv. 249203) In definitiva, per riprendere le espressioni usate da altra pronuncia di legittimità, il potere di impugnazione del pubblico ministero è collegato in via generale alle funzioni esercitate in via permanente dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare e le deroghe che si rinvengono in alcune previsioni normative relative ad atti specifici devono ritenersi eccezioni, non suscettibili di estensione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, Pg. in proc.

Aloisio ed altri, Rv. 211151).

Per le considerazioni svolte il ricorso, in quanto proposto da soggetto non legittimato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma primo lett. a), cod. proc. pen.

P.Q.M.

DEPOSITATt [OSCURATO:PERSONA],ERIA Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1. Sentenza del Tribunale di Bologna 27 novembre 2018, riformata dalla pronuncia della Corte d'appello di Bologna 13 marzo del 2019, irrevocabile il 19 settembre 2019; 2. Sentenza del Tribunale di Bologna 10 settembre del 2019, confermata dalla pronuncia della Corte d'appello di Bologna 7 luglio del 2020, irrevocabile 11 12 gennaio 2022, limitatamente ai capi di imputazione da 1 a 18,a seguito di pronuncia della Corte Suprema di Cassazione 12 gennaio 2022, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con riferimento a tali capi e l'annullamento con rinvio con riferimento ad altri). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bologna, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stato emesso il provvedimento da giudice incompetente, in quanto, in caso la sentenza che radica la competenza sia oggetto di annullamento con rinvio, anche soltanto parziale, la competenza appartiene comunque al giudice del rinvio, anche se lo stesso non si è ancora pronunciato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità de plano del ricorso in quanto presentato da soggetto non legittimato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato è una ordinanza del Tribunale di Bologna; il ricorso è proposto dal Procuratore generale di Bologna. L'art. 655, primo comma, cod. proc. pen., individua il pubblico ministero titolato ad intervenire nel procedimento di esecuzione, determinandolo, "salvo che sia diversamente disposto", nel "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665". Nel sistema normativo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 655 e 665 cod. proc. pen. vi è, pertanto, una simmetria tra pubblico ministero incaricato della fase esecutiva e giudice incaricato della fase esecutiva, ed il primo è individuato in relazione al secondo. Questa simmetria si ripropone anche in fase di impugnazione, perché la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo" (Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Pmt in proc. Covello, Rv. 278981; conforme Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Pg in proc. Montanari, Rv. 249203). In applicazione di questi principi è stato espressamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità che il Procuratore generale presso la Corte di appello, che è estraneo alla dialettica processuale della fase esecutiva, possa impugnare i provvedimenti del Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, in quanto nella nozione di parte legittimata secondo la previsione dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. non può comprendersi la Procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione, riferendosi l'espressione usata ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei a quella fase processuale (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, PG in proc. Moro, Rv. 212743). Questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in pronuncia successiva (Sez. 1, Sentenza n. 6324 del 11/01/2013, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224), che pure ha ritenuto che il Procuratore Generale della Corte di appello non abbia titolo per ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo. L'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito induce a ritenere, infatti, che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, rv. 235981; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, rv. 249203) In definitiva, per riprendere le espressioni usate da altra pronuncia di legittimità, il potere di impugnazione del pubblico ministero è collegato in via generale alle funzioni esercitate in via permanente dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare e le deroghe che si rinvengono in alcune previsioni normative relative ad atti specifici devono ritenersi eccezioni, non suscettibili di estensione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, Pg. in proc. Aloisio ed altri, Rv. 211151). Per le considerazioni svolte il ricorso, in quanto proposto da soggetto non legittimato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma primo lett. a), cod. proc. pen. P.Q.M. DEPOSITATt [OSCURATO:PERSONA],ERIA Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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