CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20482/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di prossima congiunta di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione da questi proposta avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina che lo ha condannato per il delitto di omicidio. Con successiva memoria ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza degli elementi addotti dalla difesa volti ad escludere il coinvolgimento dell'imputato nella realizzazione del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a sostanzialmente a rinviare all'istanza di revisione, senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria sono manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione in quanto le ragioni poste a suo fondamento sono state valutate inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, sicché in tal caso rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2029:-- Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente