CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 17/12/2021 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del precedente 21/06/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di omessa dichiarazione e di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Sosso, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa dal giudice di prime cure, si sarebbe, di fatto, basata sul solo accertamento presuntivo degli organi inquirenti, senza acquisire elementi ulteriori che confortassero "ab extrinseco" la valenza indiziaria di tale atto, così eludendo la specifica doglianza articolata con il gravame. Aggiunge, inoltre, che la decisione impugnata risulterebbe del tutto priva di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei delitti per cui v'era stata condanna, la cui ricorrenza si vuole sia stata del pari desunta in via meramente presuntiva. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 99 e 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena e di vizio di motivazione per carenza laddove si è tenuto conto, in funzione dell'esercizio del potere dosimetrico, della contestata recidiva qualificata. Osserva al riguardo che la Corte di appello di Torino, a fronte di specifica deduzione con cui si contestava la decisione del giudice di prime cure nella parte relativa alla quantificazione della pena, si sarebbe limitata a valutare corretto l'operato bilanciamento della recidiva in termini di equivalenza con le attenuanti generiche, senza argomentare in alcun modo la ritenuta sussistenza dell'indicata aggravante soggettiva. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, assumendo, per un verso, che la Corte territoriale avrebbe basato la conferma della decisione di condanna resa in primo grado sul solo accertamento presuntivo effettuato dagli organi inquirenti, senza acquisire elementi di riscontro alla valenza indiziaria di tale atto e sostenendo, per altro verso, che la decisione impugnata risulterebbe priva di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei delitti per cui v'era stata condanna, la cui ricorrenza si vorrebbe del pari desunta in via meramente presuntiva. Osserva al riguardo il Collegio che la Corte di appello di Torino, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha avuto cura di indicare, nel corpo della decisione gravata, gli elementi di riscontro ai menzionati accertamenti presuntivi, posto che, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2011, ha ritenuto che fosse stata superata la soglia di punibilità ricostruendo i ricavi - risultati dell'importo di euro 478.826,00 in esito alla consultazione della banca dati V.I.E.S. - sulla base del valore degli acquisti operati in ambito comunitario dall'impresa individuale di cui imputato era titolare e individuando gli elementi che fornivano riscontro alla quantificazione in tal modo effettuata nel mancato rinvenimento, nella disponibilità del predetto, di documentazione contabile idonea a consentire la ricostruzione delle transazioni con l'estero e l'individuazione della destinazione finale della merce movimentata, peraltro mai rinvenuta dal personale di polizia giudiziaria operante e di tipologia non compatibile con l'oggetto d'impresa. Analogamente, la Corte distrettuale, a fronte di specifica deduzione difensiva, ha motivato in maniera congrua, seppur sintetica, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che le concrete circostanze in cui era maturata la vicenda rendevano evidente che tanto l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA quanto la correlata distruzione dei documenti contabili fossero stati realizzati con finalità di evasione. Orbene, in presenza di wn argomentato - come quello testé scrutinato - .>stl4.0 t o Amo r4"4( O 0.4".. completo, linearé e coerente `f appare di tutta evidenza l'infondatezza dell'agitata doglianza nella parte in cui è contestato il vizio motivazionale. La decisione della Corte territoriale risulta, peraltro, pienamente rispettosa del dato normativo e dell'interpretazione offertane in sede giurisprudenziale, la qual cosa attesta la manifesta infondatezza della dedotta lamentazione anche nella parte in cui è contestata la violazione di legge.3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 99 e 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena e di vizio di motivazione per carenza nella parte in cui si è valutata, in funzione dell'esercizio del potere dosimetrico, la contestata recidiva qualificata, sostenendo che la Corte territoriale, seppure investita di specifica doglianza incentrata sulla quantificazione della pena effettuata dal giudice di prime cure, si sarebbe limitata a valutare corretto l'operato bilanciamento della recidiva in termini di equivalenza con le attenuanti generiche, senza argomentare in alcun modo la ritenuta sussistenza dell'indicata aggravante soggettiva. Rileva al riguardo il Collegio che, con uno dei motivi dell'atto di appello, il ricorrente aveva lamentato la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, in esito all'esclusione della contestata recidiva, del pari invocata. A fronte dell'anzidetta doglianza, la Corte di appello di Torino, con motivazione sintetica, ma congrua e lineare, ha osservato che doveva ritenersi corretta l'operata valutazione in termini di equivalenza con le menzionate attenuanti - "generosamente" concesse all'imputato - della recidiva qualificata formante oggetto di contestazione, la cui riconosciuta configurabilità trovava logica giustificazione nella pluralità dei precedenti, anche specifici, da cui il predetto risultava gravato, nella rilevanza di essi e nella gravità dei fatti per cui v'era stata condanna, fattori complessivamente indicativi di quella particolare proclività a delinquere che l'incremento sanzionatorio normativamente previsto per i recidivi "qualificati" intende contrastare. Appaiono quindi del tutto infondate le dedotte doglianze, risultando congruamente argomentate sia la denegata esclusione della recidiva (per la necessità di motivazione al riguardo, da ultimo, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803-01), sia la conseguente Eidenegata riduzione sanzionatoria e non riscontrandosi violazione alcuna delle disposizioni codicistiche evocate. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle 4kmmende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p