Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24971/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. (Sibillani) Ritenuto che la Corte di merito ha accolto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e l'imputato circa la pena da irrogargli in ordine ai reati ascrittigli; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA] dente Angel ostanzo D E PO T 4k T A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. (Sibillani) Ritenuto che la Corte di merito ha accolto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e l'imputato circa la pena da irrogargli in ordine ai reati ascrittigli; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA] dente Angel ostanzo D E PO T 4k T A
Sentenza Cassazione n. 24971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris