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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36306/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56

I. 689/81 conseguente all'omesso avviso della possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva nonché vizio di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva inflitta con la detenzione presso una comunità terapeutica è manifestamente infondato; rilevato, in primo luogo, che l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, 5., Rv. 285710 - 01); rilevato, inoltre, che i giudici di appello con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale della ricorrente -desumibile dall'evasione dagli arresti domiciliari nel corso del procedimento e dalla commissione del reato di furto nel corso dell'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora- comporta una prognosi negativa in ordine al "rispetto delle prescrizioni connaturate alle misure sostitutive" (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 sette bre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56 I. 689/81 conseguente all'omesso avviso della possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva nonché vizio di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva inflitta con la detenzione presso una comunità terapeutica è manifestamente infondato; rilevato, in primo luogo, che l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, 5., Rv. 285710 - 01); rilevato, inoltre, che i giudici di appello con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale della ricorrente -desumibile dall'evasione dagli arresti domiciliari nel corso del procedimento e dalla commissione del reato di furto nel corso dell'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora- comporta una prognosi negativa in ordine al "rispetto delle prescrizioni connaturate alle misure sostitutive" (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 sette bre
Sentenza Cassazione n. 36306/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris