CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15628/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/05/2023 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Lecce, con sentenza riportata in epigrafe condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. ID) e 6 L. 283/1962 per la detenzione, su un automezzo Renault, a fini di vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Cosimo mediante il proprio difensore, sollevando un solo motivo comune di impugnazione. 3.Si deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e vizi riguardo alla mancata concessione dei benefici di legge, sub specie della sospensione condizionale della pena e della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la richiesta dei "benefici di legge" non risulta specificata in udienza dinnanzi al primo giudice né il motivo qui in esame è corredato da alcuna allegazione puntuale circa le ragioni, in fatto e diritto, che avrebbero supportato la concessione dei benefici. Non essendo tale il rinvio a non meglio precisati precedenti penali, definiti apoditticamente "irrilevanti poiché datati", che come tali avrebbero portato a concedere i suddetti benefici. Tanto è in conformità con il condivisibile principio, valevole anche in questa sede per ogni tipo di beneficio non espressamente specificato e motivato, per cui in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta. (Sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023 Rv. 285413 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.P.Q.N11. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle