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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14263/2026

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ta e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA]2 S.r.l. in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] nonchédella Liquidatrice giudiziale Avv. [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 5115/2024 depositata il 09/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Con sentenza n. 15484/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2S.r.l. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa aldecreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale diTorre Annunziata nel procedimento iscritto al n. 1/2021, imposta applicatain misura proporzionale, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte prima,allegata al d.P.R. n. 131/1986, sull’ammontare dell’accollo dei debiti daparte della terza assuntrice [OSCURATO:SOCIETA]. e della quale la ricorrente chiedeval’applicazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, lett. g), del citato d.P.R..2.

Con sentenza n. 5115/2024, depositata il 9/08/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Commissario liquidatore delConcordato Preventivo e di [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:SOCIETA], affermando, in conformità a quanto statuito da questaCorte (Cass., n. 21113/2022), che “il decreto di omologazione delconcordato preventivo è assoggettato ad imposta di registro in misurafissa a meno che da esso derivi un effetto traslativo o altro effettoproduttivo di ricchezza”, atteso che solo in presenza di tali effettiassumeva rilevanza la norma speciale, in deroga a quella di cui alla lett. gdell’art. 8, [OSCURATO:PERSONA], del d.P.R. n. 1331/1986 e che, nel caso dispecie, non vi erano né beni trasferibili, stante l’assenza di un patrimonioin capo alla debitrice, né un accollo di debiti, ma solo l’apporto di “finanzaesterna” da parte dell’assuntrice, ricavata da flussi aziendali derivanti siadall’attività tipica che dalla cessione di taluni rami d’azienda medianteconferimento in [OSCURATO:SOCIETA]. e contestuale acquisto di partecipazioni dacedere a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico della conferitaria e società capogruppo,per un apporto di 8,1 milioni di euro.3.

Avverso la sentenza della CdGT di II grado della Campaniaproponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/20264. [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., in persona dell’A.U. nonché dellaLiquidatrice giudiziale, resisteva con controricorso, proponendo ricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deducono “la violazione e falsa applicazionedegli artt. 8 e 9 del d.P.R. n.131/1986 – Tariffa – Parte prima, nonchéviolazione dell’art. 21 del TUR, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.”,ritenendo che il soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell’art. 160 leggefall., può avvenire anche mediante il solo accollo dei debiti, sul quale vapertanto calcolata l’imposta, trattandosi di modalità con cui si realizza lafinalità propria dell’atto tassato e non di mera disposizione accessoriarispetto al trasferimento dell’attivo, a cui, secondo quanto affermato dallaCircolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2012, l’accollo èoggettivamente connesso, con conseguente applicabilità dell’art. 21,comma 2, TUR e tassazione della disposizione che dà luogo all’imposizionepiù onerosa.

Nel caso di specie, “mancando il trasferimento dell’attivo”, ladisposizione principale da tassare, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parteprima, è costituita dall’accollo dei debiti da parte della terza assuntrice,controllante la [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l. nel periodo in cui era insortala crisi e perciò interessata ad evitare il fallimento e le eventuali azioni diresponsabilità nei confronti degli amministratori, fornendo la provvistafinanziaria per estinguere le obbligazioni nell’ambito del concordato,provvista “destinata a costituire l’attivo concordatario” ed espressiva di“ricchezza nuova” a beneficio del ceto creditorio, del debitore proponente,nonché dell’accollante stessa, diversamente da quanto ritenuto dal giudiced’appello, che ha escluso che nella fattispecie in esame vi sia “unincremento di ricchezza”.Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente, considerato che la sentenzaimpugnata richiama un unico precedente specifico relativo alla concretaNumero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026fattispecie in esame, mentre non si ritiene che, prospettando la violazioneo falsa applicazione di legge, abbia richiesto una mera rivalutazione infatto della vicenda, argomentando piuttosto la applicabilità, al caso dispecie, di norme del d.P.R. n. 131/1986 diverse da quelle ritenuteapplicabili dal giudice d’appello, pur dovendosi escludere la valutabilitàdegli elementi fattuali introdotti dalla ricorrente per la prima volta in sededi giudizio di legittimità per argomentare la sussistenza di un vantaggiopatrimoniale in capo al terzo assuntore.Il motivo di ricorso principale è infondato.Questa Corte ha chiarito, nel precedente richiamato dal giudiced’appello (Cass., n. 21113/2002), che la individuazione della disciplinarelativa alla tassazione del decreto di omologazione del concordatopreventivo va risolta in considerazione dei rapporti tra norma generale -costituita dall’art. 8, lett. g, della Tariffa, Parte prima, che prevedel’assoggettamento a tassa fissa degli atti di omologa - e norma speciale,laddove sia riscontrabile un effetto traslativo o altro effetto espressivo diricchezza, non ravvisabili nel caso di specie.

Nella fattispecie concreta, deltutto analoga a quella affrontata dal citato precedente, costituita da unconcordato in continuità con apporto di finanza esterna, si è evidenziatoche “l’impegno del terzo di conferire una determinata somma di danaro(cd finanza esterna), al fine di soddisfare, sia pure parzialmente, icreditori, non si traduce, con l’omologa, né in un accollo né in unasituazione assimilabile, comportando soltanto la messa a disposizione, afavore della procedura, della provvista necessaria ai fini della fattibilità delconcordato e dell’estinzione di obbligazioni già esistenti: nulla siaggiunge, dunque, rispetto alla originaria situazione debitoria delproponente né si genera nuova ricchezza in favore dei creditori.”.

Del pari,la pacifica inesistenza, nella fattispecie concreta, di qualsiasi patrimonio incapo alla debitrice, esclude anche qualsiasi effetto traslativo di beni infavore dell’assuntrice.Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026In tale specifico caso, la tassazione, che ha ad oggetto il decreto diomologa del concordato, rimane pertanto assoggettata alla disciplinagenerale prevista per gli atti di omologazione, ossia all’art. 8, lett. g, dellaTariffa, Parte prima, allegata al d.P.R., n. 131/1986, con conseguenteapplicazione dell’imposta fissa.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente deduce“violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., nonchédell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma VI c.p.c.”, per averela sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese di entrambele fasi di merito, sulla scorta della “natura interpretativa dellacontroversia”, violando il principio della soccombenza, senza indicare legravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione e fornendo unamotivazione solo apparente.Il motivo è fondato.Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. n. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabileratione temporis al caso di specie, stabiliscono che: “1.

La partesoccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sonoliquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto incaso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate.” (previsionequest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limitidell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le speseNumero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 del d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cuial comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza dielementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso dicompensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga èdato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, censurabile insede di legittimità (Cass. n. 20755/2025; Cass., n. 9878/2025; Cass., n.9312/2024), ovvero una ipotesi di nullità della sentenza (pure prospettatanell’unico composito motivo di ricorso) laddove la motivazione non risultirispettosa del cd minimo costituzionale.

A tal proposito, va evidenziato chele Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata,Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 19881/2014; Cass. Sez.

U.,n. 8053/2014).Orbene, va anzitutto rilevato che il riferimento alla “naturainterpretativa della controversia” costituisce, per la sua assoluta genericitàe per il riferimento ad un’attività “interpretativa” ontologicamente insitanell’attività giurisdizionale, una formula evidentemente inidonea adesprimere concreti profili di eccezionalità e gravità delle ragioni chegiustificano la compensazione delle spese di lite (Cass., n. 26956/2019,Cass., n. 8919/15), integrando perciò una motivazione apparente.La sentenza va pertanto cassata limitatamente alla statuizione relativaalle spese e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la ricorrente, soccombente, va condannata alpagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favoredella parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, avuto riguardoal valore della causa.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono del pari la soccombenza della ricorrente.

P.Q.MNumero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026rigetta il ricorso principale;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in 5.880,00euro, oltre 200,00 euro per esborsi e accessori di legge, da distrarsi infavore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;accoglie il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatalimitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito,condanna la ricorrente al pagamento delle spese del primo grado digiudizio, che liquida in 9.341,00 euro per compensi professionali, oltreaccessori di legge e al pagamento delle spese del secondo grado digiudizio, che liquida in 9.776,00 euro per compensi professionali, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA]2 S.r.l. in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] nonchédella Liquidatrice giudiziale Avv. [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 5115/2024 depositata il 09/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con sentenza n. 15484/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2S.r.l. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa aldecreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale diTorre Annunziata nel procedimento iscritto al n. 1/2021, imposta applicatain misura proporzionale, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte prima,allegata al d.P.R. n. 131/1986, sull’ammontare dell’accollo dei debiti daparte della terza assuntrice [OSCURATO:SOCIETA]. e della quale la ricorrente chiedeval’applicazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, lett. g), del citato d.P.R..2. Con sentenza n. 5115/2024, depositata il 9/08/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Commissario liquidatore delConcordato Preventivo e di [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:SOCIETA], affermando, in conformità a quanto statuito da questaCorte (Cass., n. 21113/2022), che “il decreto di omologazione delconcordato preventivo è assoggettato ad imposta di registro in misurafissa a meno che da esso derivi un effetto traslativo o altro effettoproduttivo di ricchezza”, atteso che solo in presenza di tali effettiassumeva rilevanza la norma speciale, in deroga a quella di cui alla lett. gdell’art. 8, [OSCURATO:PERSONA], del d.P.R. n. 1331/1986 e che, nel caso dispecie, non vi erano né beni trasferibili, stante l’assenza di un patrimonioin capo alla debitrice, né un accollo di debiti, ma solo l’apporto di “finanzaesterna” da parte dell’assuntrice, ricavata da flussi aziendali derivanti siadall’attività tipica che dalla cessione di taluni rami d’azienda medianteconferimento in [OSCURATO:SOCIETA]. e contestuale acquisto di partecipazioni dacedere a [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico della conferitaria e società capogruppo,per un apporto di 8,1 milioni di euro.3. Avverso la sentenza della CdGT di II grado della Campaniaproponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/20264. [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., in persona dell’A.U. nonché dellaLiquidatrice giudiziale, resisteva con controricorso, proponendo ricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deducono “la violazione e falsa applicazionedegli artt. 8 e 9 del d.P.R. n.131/1986 – Tariffa – Parte prima, nonchéviolazione dell’art. 21 del TUR, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.”,ritenendo che il soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell’art. 160 leggefall., può avvenire anche mediante il solo accollo dei debiti, sul quale vapertanto calcolata l’imposta, trattandosi di modalità con cui si realizza lafinalità propria dell’atto tassato e non di mera disposizione accessoriarispetto al trasferimento dell’attivo, a cui, secondo quanto affermato dallaCircolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2012, l’accollo èoggettivamente connesso, con conseguente applicabilità dell’art. 21,comma 2, TUR e tassazione della disposizione che dà luogo all’imposizionepiù onerosa. Nel caso di specie, “mancando il trasferimento dell’attivo”, ladisposizione principale da tassare, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parteprima, è costituita dall’accollo dei debiti da parte della terza assuntrice,controllante la [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l. nel periodo in cui era insortala crisi e perciò interessata ad evitare il fallimento e le eventuali azioni diresponsabilità nei confronti degli amministratori, fornendo la provvistafinanziaria per estinguere le obbligazioni nell’ambito del concordato,provvista “destinata a costituire l’attivo concordatario” ed espressiva di“ricchezza nuova” a beneficio del ceto creditorio, del debitore proponente,nonché dell’accollante stessa, diversamente da quanto ritenuto dal giudiced’appello, che ha escluso che nella fattispecie in esame vi sia “unincremento di ricchezza”.Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente, considerato che la sentenzaimpugnata richiama un unico precedente specifico relativo alla concretaNumero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026fattispecie in esame, mentre non si ritiene che, prospettando la violazioneo falsa applicazione di legge, abbia richiesto una mera rivalutazione infatto della vicenda, argomentando piuttosto la applicabilità, al caso dispecie, di norme del d.P.R. n. 131/1986 diverse da quelle ritenuteapplicabili dal giudice d’appello, pur dovendosi escludere la valutabilitàdegli elementi fattuali introdotti dalla ricorrente per la prima volta in sededi giudizio di legittimità per argomentare la sussistenza di un vantaggiopatrimoniale in capo al terzo assuntore.Il motivo di ricorso principale è infondato.Questa Corte ha chiarito, nel precedente richiamato dal giudiced’appello (Cass., n. 21113/2002), che la individuazione della disciplinarelativa alla tassazione del decreto di omologazione del concordatopreventivo va risolta in considerazione dei rapporti tra norma generale -costituita dall’art. 8, lett. g, della Tariffa, Parte prima, che prevedel’assoggettamento a tassa fissa degli atti di omologa - e norma speciale,laddove sia riscontrabile un effetto traslativo o altro effetto espressivo diricchezza, non ravvisabili nel caso di specie. Nella fattispecie concreta, deltutto analoga a quella affrontata dal citato precedente, costituita da unconcordato in continuità con apporto di finanza esterna, si è evidenziatoche “l’impegno del terzo di conferire una determinata somma di danaro(cd finanza esterna), al fine di soddisfare, sia pure parzialmente, icreditori, non si traduce, con l’omologa, né in un accollo né in unasituazione assimilabile, comportando soltanto la messa a disposizione, afavore della procedura, della provvista necessaria ai fini della fattibilità delconcordato e dell’estinzione di obbligazioni già esistenti: nulla siaggiunge, dunque, rispetto alla originaria situazione debitoria delproponente né si genera nuova ricchezza in favore dei creditori.”. Del pari,la pacifica inesistenza, nella fattispecie concreta, di qualsiasi patrimonio incapo alla debitrice, esclude anche qualsiasi effetto traslativo di beni infavore dell’assuntrice.Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026In tale specifico caso, la tassazione, che ha ad oggetto il decreto diomologa del concordato, rimane pertanto assoggettata alla disciplinagenerale prevista per gli atti di omologazione, ossia all’art. 8, lett. g, dellaTariffa, Parte prima, allegata al d.P.R., n. 131/1986, con conseguenteapplicazione dell’imposta fissa.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente deduce“violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., nonchédell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma VI c.p.c.”, per averela sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese di entrambele fasi di merito, sulla scorta della “natura interpretativa dellacontroversia”, violando il principio della soccombenza, senza indicare legravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione e fornendo unamotivazione solo apparente.Il motivo è fondato.Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. n. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabileratione temporis al caso di specie, stabiliscono che: “1. La partesoccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sonoliquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto incaso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate.” (previsionequest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limitidell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le speseNumero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 del d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cuial comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza dielementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso dicompensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga èdato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, censurabile insede di legittimità (Cass. n. 20755/2025; Cass., n. 9878/2025; Cass., n.9312/2024), ovvero una ipotesi di nullità della sentenza (pure prospettatanell’unico composito motivo di ricorso) laddove la motivazione non risultirispettosa del cd minimo costituzionale. A tal proposito, va evidenziato chele Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata,Numero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U.,n. 8053/2014).Orbene, va anzitutto rilevato che il riferimento alla “naturainterpretativa della controversia” costituisce, per la sua assoluta genericitàe per il riferimento ad un’attività “interpretativa” ontologicamente insitanell’attività giurisdizionale, una formula evidentemente inidonea adesprimere concreti profili di eccezionalità e gravità delle ragioni chegiustificano la compensazione delle spese di lite (Cass., n. 26956/2019,Cass., n. 8919/15), integrando perciò una motivazione apparente.La sentenza va pertanto cassata limitatamente alla statuizione relativaalle spese e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la ricorrente, soccombente, va condannata alpagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favoredella parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, avuto riguardoal valore della causa.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono del pari la soccombenza della ricorrente. P.Q.MNumero registro generale 23199/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14263/2026Data pubblicazione 14/05/2026rigetta il ricorso principale;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in 5.880,00euro, oltre 200,00 euro per esborsi e accessori di legge, da distrarsi infavore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;accoglie il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatalimitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito,condanna la ricorrente al pagamento delle spese del primo grado digiudizio, che liquida in 9.341,00 euro per compensi professionali, oltreaccessori di legge e al pagamento delle spese del secondo grado digiudizio, che liquida in 9.776,00 euro per compensi professionali, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris