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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18877/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Perugia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuciano Fedeli; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 10 giugno 2022 del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Fedeli in relazione al contestato reato di ricettazione di un assegno bancario (art.648 cod. pen.) accertato in data 31 luglio 2019 mentre lo stesso imputato era stato assolto dal contestato reato di cui all’art. 491 cod. pen. con la formula “perché il fatto non sussiste”; infine il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato per l’ulteriore reato di truffa per remissione di querela.

Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge in relazione all’intervenuta condanna per il reato di ricettazione atteso che il titolo di credito non risultava di provenienza delittuosa dato che il legittimo proprietario ne aveva denunciato il solo smarrimento.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, condiviso anche dall’odierno Collegio, secondo il quale «Integra la condotta di furto, e non di appropriazione di cose smarrite, l'apprensione di assegni in bianco di un conto corrente bancario, o anche di carte di credito, che siano smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato» (Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Ensabella, Rv. 250566 – 01; Sez. 2, n. 11034 del 16/06/1999, P.M. in proc.

Occigano, Rv. 214359 – 01; in senso conforme anche Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 – 01; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432 - 01).

Considerato poi che in tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente della delittuosa provenienza della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ed anche dal comportamento dell'imputato, che dimostri la certezza dell'origine illecita della cosa ricettata (Sez. 2, n. 9291 del 16/05/1991, Pezzino, Rv. 187940) elemento questo nel caso in esame di assoluta evidenza nel momento in cui l’imputato ha ricevuto un bene che non poteva ignorare essere di proprietà di altri e del quale ha fatto uso a fini delittuosi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Perugia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuciano Fedeli; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 10 giugno 2022 del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Fedeli in relazione al contestato reato di ricettazione di un assegno bancario (art.648 cod. pen.) accertato in data 31 luglio 2019 mentre lo stesso imputato era stato assolto dal contestato reato di cui all’art. 491 cod. pen. con la formula “perché il fatto non sussiste”; infine il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato per l’ulteriore reato di truffa per remissione di querela. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge in relazione all’intervenuta condanna per il reato di ricettazione atteso che il titolo di credito non risultava di provenienza delittuosa dato che il legittimo proprietario ne aveva denunciato il solo smarrimento. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, condiviso anche dall’odierno Collegio, secondo il quale «Integra la condotta di furto, e non di appropriazione di cose smarrite, l'apprensione di assegni in bianco di un conto corrente bancario, o anche di carte di credito, che siano smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato» (Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Ensabella, Rv. 250566 – 01; Sez. 2, n. 11034 del 16/06/1999, P.M. in proc. Occigano, Rv. 214359 – 01; in senso conforme anche Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 – 01; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432 - 01). Considerato poi che in tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente della delittuosa provenienza della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ed anche dal comportamento dell'imputato, che dimostri la certezza dell'origine illecita della cosa ricettata (Sez. 2, n. 9291 del 16/05/1991, Pezzino, Rv. 187940) elemento questo nel caso in esame di assoluta evidenza nel momento in cui l’imputato ha ricevuto un bene che non poteva ignorare essere di proprietà di altri e del quale ha fatto uso a fini delittuosi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 18877/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris