CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/6/2020 del Tribunale di Viterbo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10) c.p. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] del quale offendeva la reputazione in un fax inviato al direttore generale dell'Asl di cui lo Scipioni era dipendente. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di Pace in quanto il fatto deve ritenersi aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 595 c.p. in quanto il fax costituisce un mezzo di pubblicità. Erroneamente il Tribunale avrebbe inoltre ritenuto inammissibile per carenza d'interesse l'analoga eccezione sollevata con i motivi d'appello in quanto volta a riqualificare in termini più gravi il fatto contestato. In tal senso il giudice dell'appello non avrebbe infatti considerato come l'approdo dinanzi al giudice ordinario avrebbe consentito all'imputato di patteggiare una pena inferiore a quella irrogata ovvero vedersi applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in merito alla ricostruzione unitaria del fatto, alla ritenuta sussistenza del requisito della comunicazione con una pluralità di persone ed all'attribuibilità all'imputato dell'invio del fax ricevuto dal direttore dell'Asl. 3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. Va infatti ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448). In tal senso va allora evidenziato che il Tribunale ha sì dichiarato l'inammissibilità del motivo d'appello con il quale era stata eccepita l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, ma ha altresì rigettato l'eccezione nel merito rilevando come il giudice dell'appello è preclusa la possibilità di ravvisare una aggravante non contestata nemmeno in fatto dal pubblico ministero. Con questa autonoma ratio dedicendi il ricorrente non si è compiutamente confrontato, limitandosi a ribadire solo che il fax costituirebbe mezzo di pubblicità ai sensi ed agli L effetti del terzo comma dell'art. 595 c.p., rivelando così e per l'appunto la genericità del motivo. 3. Il secondo motivo denunzia invece vizi non deducibili in questa sede. Premesso che il provvedimento impugnato motivazione tutt'altro che apparente in merito ai punti ed alle questioni oggetto delle censure del ricorrente, va ribadito che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende ed alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2