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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 32615/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 1612-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], FIDENZIO 2021 [OSCURATO:PERSONA], 3788 CRISTIAN, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent1 - avverso la sentenza n. 390/2015 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata il 11/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che:

1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Molise accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento per imposta di registro su sentenza del Tribunale di Isernia dichiarativa della appartenenza di un determinato immobile a [OSCURATO:PERSONA], dante causa di essi contribuenti, per maturata usucapione;

2. i contribuenti resistevano con controricorso;

3. con atto del 13 aprile 2021, i contribuenti, documentando che [OSCURATO:PERSONA] aveva, il 28 maggio 2019, presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla

I. 136/2019, ed aveva effettuato il pagamento della somma dovuta, chidevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 4.con atto del 22 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate, dando conto dell'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio;

5. considerato quanto precede, visto il comma 14 dell'art.6 de ridetto d.l. ("La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8"), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le h3 anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021, svolta con modalità da remoto.

Il Presidente omenico9inde ,-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1612-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], FIDENZIO 2021 [OSCURATO:PERSONA], 3788 CRISTIAN, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent1 - avverso la sentenza n. 390/2015 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata il 11/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: 1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Molise accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento per imposta di registro su sentenza del Tribunale di Isernia dichiarativa della appartenenza di un determinato immobile a [OSCURATO:PERSONA], dante causa di essi contribuenti, per maturata usucapione; 2. i contribuenti resistevano con controricorso; 3. con atto del 13 aprile 2021, i contribuenti, documentando che [OSCURATO:PERSONA] aveva, il 28 maggio 2019, presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019, ed aveva effettuato il pagamento della somma dovuta, chidevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 4.con atto del 22 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate, dando conto dell'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio; 5. considerato quanto precede, visto il comma 14 dell'art.6 de ridetto d.l. ("La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8"), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le h3 anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021, svolta con modalità da remoto. Il Presidente omenico9inde ,-