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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47308/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per i seguenti reati: artt. 81, 110, 635, 337, 61 n. 2 cod. pen (capo A); artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo B).

Considerato che, con unico motivo, contestando l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., si è proposta una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigli9:è estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per i seguenti reati: artt. 81, 110, 635, 337, 61 n. 2 cod. pen (capo A); artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo B). Considerato che, con unico motivo, contestando l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., si è proposta una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigli9:è estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47308/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris