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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28323/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 giugno 1997; avverso la sentenza del 23 dicembre 2021, della Corte d'appello Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso; letta la memoria depositata il 29 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'in- teresse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 dicembre 2021, la Corte d'appello di Palermo, con- fermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri due coimputati (giudicati separatamente), di due furti pluriaggravati in abitazione.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censu- ra, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazio- ne.

2.1. In particolare, con il primo, la difesa deduce che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le deduzioni difensive svolte nell'atto di appello, ritenute come dirette a sostenere la non imputabilità del Koubaa, ma, in realtà, finalizzate a sollecitare un approfondimento della ricorrenza dell'elemento psico- logico.

Con una conseguente omessa pronuncia in ordine al relativo motivo d'ap- pello.

2.2. Con il secondo, invece, si censura il mancato riconoscimento del- l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., esclusa sulla base di un'er- ronea valutazione dell'apporto fornito dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non si sa- rebbe limitato a suffragare circostanze oggettive acquisite dagli agenti, come so- stenuto dalla Corte territoriale, ma avrebbe offerto loro un contributo determi- nante, in un momento in cui, considerate le dichiarazioni degli altri partecipi, vi erano ancora sostanziali incertezze sia in ordine alla perpetrazione dei furti, sia in ordine agli effettivi partecipanti.

2.3. Il terzo, in ultimo attiene al trattamento sanzionatorio.

Secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale avrebbe, implicitamente, applicato l'art. 624-bis cod. pen. nella formulazione vigente al momento della decisione, laddove i fatti sarebbero stati consumati in un momento antecedente e, quindi, sotto la vigenza della precedente disciplina, da applicarsi in ragione della sua mi- nore afflittività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla lettura del motivo d'appello (relativo al punto oggetto della censura), emerge che la difesa, pur deducendo, in tesi, il difetto di un'effettiva coscienza e volontà del fatto, ha evidenziato gli effetti che l'assunzione ripetuta di sostanze stupefacenti avrebbe prodotto sulle aree cerebrali e sui relativi processi decisio- nali, sulle facoltà cognitive e sulla personalità dell'assuntore.

In questi termini, effettivamente, sembra prospettare, nella sostanza, profili problematici incidenti sulla capacità di intendere e di volere e, quindi, sull'impu- tabilità del soggetto, non già sulla sua effettiva coscienza e volontà del fatto.

Tanto più che, alla luce della evidente autonomia concettuale tra l'imputabilità (che attiene alla sfera psichica del soggetto e al momento della formazione della sua volontà) e il dolo (che, invece, riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l'obiettivo avuto di mira dal soggetto agente), una effet- tiva partecipazione soggettiva dell'agente, in termini di coscienza e la volontà del fatto, non è di per sé inconciliabile con eventuali situazioni concrete di diminuita capacità.

D'altronde, ove anche il motivo potesse effettivamente interpretarsi come afferente al profilo soggettivo del dolo, esso sarebbe formulato in termini del tut- to generici, in quanto fondato su deduzioni astratte e rimaste allo stato di mera allegazione.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

L'art. 625-bis cod. pen. prevede una riduzione della pena (da un terzo alla metà) per il colpevole che, prima del giudizio, abbia consentito (in concreto) l'in- dividuazione di correi o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta.

Cosicché, è onere del giudice quello di verificare l'effettiva,4 èUtilità e la concretez- za del contributo collaborativo fornito dal colpevole ai fini della successiva indivi- duazione dei complici o dei ricettatori (Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv. 254855).

E la relativa motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto, è in- sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della manifesta illogicità o della contraddittorietà.

Ciò premesso, in concreto, l'accertamento dei fatti e la conseguente indivi- duazione dei tre partecipanti sono stati ricondotti, sostanzialmente, ad un iniziale controllo di polizia, effettuato al momento del loro ingresso all'interno della sta- zione ferroviaria di Palermo: gli agenti, insospettiti dall'utilizzo di un passaggio pedonale non ancora completato e dai sacchi neri di grosse dimensioni in pos- sesso dei tre ragazzi (che lasciavano intravvedere un televisore e un tagliasiepi), avrebbero fermato i ragazzi e, in questo contesto, non riuscendo a giustificare il possesso degli oggetti detenuti, il ricorrente confessava i delitti commessi.

Cosic- ché, a fronte dell'evidenza investigativa emersa all'esito dei controlli e e della valenza meramente confermativa delle le'dichiarazioni rese dal ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la confessione resa dal ricorrente.

La motivazione è logica e coerente con i dati processuali e, quindi, insinda- cabile in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Al ricorrente è stata irrogata la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, alla quale si è giunti ritenendo le circostanze attenuanti generiche equiva- lenti alle aggravanti contestate ed applicando la riduzione prevista in ragione del rito prescelto.

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno valutato, da un canto, l'atteggiamento collaborativo manifestato in udienza (in primo grado) e, dall'altro (la Corte territoriale), i significativi precedenti emersi a suo carico, un'estorsione ed un altro furto.Ebbene, sul presupposto per cui l'onere motivazionale connesso alla deter- minazione del trattamento sanzionatorio si affievolisce quanto più ci si avvicini al minimo edittale, alla luce delle argomentazioni offerte in primo e secondo grado, nulla induce a ritenere che non sia stata applicata, discostandosi dai minimi (edittali), la previsione normativa vigente al momento di consumazione dei fatti (che prevedeva una forbice edittale da uno a sei anni di reclusione e la multa da 309 a 1.032 euro) ma quella, deteriore, introdotta con la legge n. 103 del 2017.

Tanto più che in questo caso, si sarebbe dovuto applicare anche l'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen. che avrebbe escluso la possibilità di bilanciare, in termini di equivalenza, le attenuanti di cui all'art. 625 cod. pen. con le pur ri- conosciute attenuanti generiche.

E in quAlitpcontesto, l'erroneo riferimento da parte della Corte territoriale al "minimo edittale" resta assolutamente irrilevante.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 giugno 1997; avverso la sentenza del 23 dicembre 2021, della Corte d'appello Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso; letta la memoria depositata il 29 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'in- teresse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 dicembre 2021, la Corte d'appello di Palermo, con- fermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri due coimputati (giudicati separatamente), di due furti pluriaggravati in abitazione. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censu- ra, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazio- ne. 2.1. In particolare, con il primo, la difesa deduce che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le deduzioni difensive svolte nell'atto di appello, ritenute come dirette a sostenere la non imputabilità del Koubaa, ma, in realtà, finalizzate a sollecitare un approfondimento della ricorrenza dell'elemento psico- logico. Con una conseguente omessa pronuncia in ordine al relativo motivo d'ap- pello. 2.2. Con il secondo, invece, si censura il mancato riconoscimento del- l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., esclusa sulla base di un'er- ronea valutazione dell'apporto fornito dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non si sa- rebbe limitato a suffragare circostanze oggettive acquisite dagli agenti, come so- stenuto dalla Corte territoriale, ma avrebbe offerto loro un contributo determi- nante, in un momento in cui, considerate le dichiarazioni degli altri partecipi, vi erano ancora sostanziali incertezze sia in ordine alla perpetrazione dei furti, sia in ordine agli effettivi partecipanti. 2.3. Il terzo, in ultimo attiene al trattamento sanzionatorio. Secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale avrebbe, implicitamente, applicato l'art. 624-bis cod. pen. nella formulazione vigente al momento della decisione, laddove i fatti sarebbero stati consumati in un momento antecedente e, quindi, sotto la vigenza della precedente disciplina, da applicarsi in ragione della sua mi- nore afflittività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura del motivo d'appello (relativo al punto oggetto della censura), emerge che la difesa, pur deducendo, in tesi, il difetto di un'effettiva coscienza e volontà del fatto, ha evidenziato gli effetti che l'assunzione ripetuta di sostanze stupefacenti avrebbe prodotto sulle aree cerebrali e sui relativi processi decisio- nali, sulle facoltà cognitive e sulla personalità dell'assuntore. In questi termini, effettivamente, sembra prospettare, nella sostanza, profili problematici incidenti sulla capacità di intendere e di volere e, quindi, sull'impu- tabilità del soggetto, non già sulla sua effettiva coscienza e volontà del fatto. Tanto più che, alla luce della evidente autonomia concettuale tra l'imputabilità (che attiene alla sfera psichica del soggetto e al momento della formazione della sua volontà) e il dolo (che, invece, riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l'obiettivo avuto di mira dal soggetto agente), una effet- tiva partecipazione soggettiva dell'agente, in termini di coscienza e la volontà del fatto, non è di per sé inconciliabile con eventuali situazioni concrete di diminuita capacità. D'altronde, ove anche il motivo potesse effettivamente interpretarsi come afferente al profilo soggettivo del dolo, esso sarebbe formulato in termini del tut- to generici, in quanto fondato su deduzioni astratte e rimaste allo stato di mera allegazione. 2. Il secondo motivo è inammissibile. L'art. 625-bis cod. pen. prevede una riduzione della pena (da un terzo alla metà) per il colpevole che, prima del giudizio, abbia consentito (in concreto) l'in- dividuazione di correi o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta. Cosicché, è onere del giudice quello di verificare l'effettiva,4 èUtilità e la concretez- za del contributo collaborativo fornito dal colpevole ai fini della successiva indivi- duazione dei complici o dei ricettatori (Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv. 254855). E la relativa motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto, è in- sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della manifesta illogicità o della contraddittorietà. Ciò premesso, in concreto, l'accertamento dei fatti e la conseguente indivi- duazione dei tre partecipanti sono stati ricondotti, sostanzialmente, ad un iniziale controllo di polizia, effettuato al momento del loro ingresso all'interno della sta- zione ferroviaria di Palermo: gli agenti, insospettiti dall'utilizzo di un passaggio pedonale non ancora completato e dai sacchi neri di grosse dimensioni in pos- sesso dei tre ragazzi (che lasciavano intravvedere un televisore e un tagliasiepi), avrebbero fermato i ragazzi e, in questo contesto, non riuscendo a giustificare il possesso degli oggetti detenuti, il ricorrente confessava i delitti commessi. Cosic- ché, a fronte dell'evidenza investigativa emersa all'esito dei controlli e e della valenza meramente confermativa delle le'dichiarazioni rese dal ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la confessione resa dal ricorrente. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali e, quindi, insinda- cabile in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Al ricorrente è stata irrogata la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, alla quale si è giunti ritenendo le circostanze attenuanti generiche equiva- lenti alle aggravanti contestate ed applicando la riduzione prevista in ragione del rito prescelto. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno valutato, da un canto, l'atteggiamento collaborativo manifestato in udienza (in primo grado) e, dall'altro (la Corte territoriale), i significativi precedenti emersi a suo carico, un'estorsione ed un altro furto.Ebbene, sul presupposto per cui l'onere motivazionale connesso alla deter- minazione del trattamento sanzionatorio si affievolisce quanto più ci si avvicini al minimo edittale, alla luce delle argomentazioni offerte in primo e secondo grado, nulla induce a ritenere che non sia stata applicata, discostandosi dai minimi (edittali), la previsione normativa vigente al momento di consumazione dei fatti (che prevedeva una forbice edittale da uno a sei anni di reclusione e la multa da 309 a 1.032 euro) ma quella, deteriore, introdotta con la legge n. 103 del 2017. Tanto più che in questo caso, si sarebbe dovuto applicare anche l'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen. che avrebbe escluso la possibilità di bilanciare, in termini di equivalenza, le attenuanti di cui all'art. 625 cod. pen. con le pur ri- conosciute attenuanti generiche. E in quAlitpcontesto, l'erroneo riferimento da parte della Corte territoriale al "minimo edittale" resta assolutamente irrilevante. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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