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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15657/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a" che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto contestato come truffa semplice.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il processo di appello si celebrava con il rito cartolare, dato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione orale; ciononostante la requisitoria del pubblico ministero non fosse stata comunicata alla difesa dell'imputato, che non poteva controdedurre nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Si premette che il termine di prescrizione non è decorso, tenuto conto delle due sospensioni correlate all'adesione del difensore alla astensione dalle udienze che intercorrono dal 23 novembre all'il. settembre 2017 e dal 14 marzo al 14 novembre 2018.

1.2. Il collegio ribadisce che la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, in quanto lede il diritto di difesa: l'imputato non è, infatti, posto nelle condizioni di conoscere le conclusioni della parte pubblica e di contrastarle specificamente prima della decisione (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01; decisione seguita da tutte quelle successive (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 5, n. 4 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 3, n. 20557 del 08/03/2022, Chaieb, n.nn.; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.; Sez. 6, n. 31538 del 15/06/2022, Farruggio, n.m.).

Come osserva condivisibilmente da Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H, cit.

«la disposizione [...] che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, «la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.».

1.3. Circa l'identificazione della fase processuale in cui è necessario dedurre la nullità, per impedirne la sanatoria, si registrano, tuttavia, orientamenti giurisprudenziali non omogenei: (a) da un lato si è affermato che nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepite con le conclusioni scritte, ove presentate (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, V., Rv. 283048 - 02; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.); (b) dall'altro si è affermato che nel giudizio cartolare di appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V, Rv. 283532 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.) Il collegio intende aderire al secondo orientamento.

In primo luogo il collegio osserva che il contraddittorio "cartolare" sostituisce - salvo espressa volontà delle parti - quello "orale" e costituisce una fase centrale del processo, dato che invera il principio costituzionale del contraddittorio.

Deve essere chiarito inoltre che le conclusioni della parte privata sono facoltative e che le stesse sono funzionali non solo a rafforzare le ragioni dell'eventuale impugnazione, ma soprattutto a contrastare gli argomenti del pubblico ministero, ove non favorevoli alla parte.

Non può dunque pretendersi che con le conclusioni - si ripete "facoltative" - possano contrastarsi il contenuto di un atto ignoto, perché non comunicato.

Ma non può neanche ritenersi che l'omessa comunicazione debba essere eccepita con le conclusioni scritte, tenuto conto (a) che la parte "non ha assistito" alla nullità in ragione della cartolarità del rito, (b) che la nullità in questione, essendo il contraddittorio cartolare "parte integrante" del giudizio, poiché invera la fase del contraddittorio - seppur in forma cartolare - può essere eccepita ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione.

Si è chiarito infatti che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, cit.).

1.4. Nel caso in esame la requisitoria del pubblico ministero non veniva comunicata alla parte che, tempestivamente, eccepiva la nullità con il ricorso per cassazione: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a" che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto contestato come truffa semplice. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il processo di appello si celebrava con il rito cartolare, dato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione orale; ciononostante la requisitoria del pubblico ministero non fosse stata comunicata alla difesa dell'imputato, che non poteva controdedurre nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Si premette che il termine di prescrizione non è decorso, tenuto conto delle due sospensioni correlate all'adesione del difensore alla astensione dalle udienze che intercorrono dal 23 novembre all'il. settembre 2017 e dal 14 marzo al 14 novembre 2018. 1.2. Il collegio ribadisce che la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, in quanto lede il diritto di difesa: l'imputato non è, infatti, posto nelle condizioni di conoscere le conclusioni della parte pubblica e di contrastarle specificamente prima della decisione (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01; decisione seguita da tutte quelle successive (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 5, n. 4 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 3, n. 20557 del 08/03/2022, Chaieb, n.nn.; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.; Sez. 6, n. 31538 del 15/06/2022, Farruggio, n.m.). Come osserva condivisibilmente da Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H, cit. «la disposizione [...] che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, «la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.». 1.3. Circa l'identificazione della fase processuale in cui è necessario dedurre la nullità, per impedirne la sanatoria, si registrano, tuttavia, orientamenti giurisprudenziali non omogenei: (a) da un lato si è affermato che nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepite con le conclusioni scritte, ove presentate (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, V., Rv. 283048 - 02; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.); (b) dall'altro si è affermato che nel giudizio cartolare di appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V, Rv. 283532 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.) Il collegio intende aderire al secondo orientamento. In primo luogo il collegio osserva che il contraddittorio "cartolare" sostituisce - salvo espressa volontà delle parti - quello "orale" e costituisce una fase centrale del processo, dato che invera il principio costituzionale del contraddittorio. Deve essere chiarito inoltre che le conclusioni della parte privata sono facoltative e che le stesse sono funzionali non solo a rafforzare le ragioni dell'eventuale impugnazione, ma soprattutto a contrastare gli argomenti del pubblico ministero, ove non favorevoli alla parte. Non può dunque pretendersi che con le conclusioni - si ripete "facoltative" - possano contrastarsi il contenuto di un atto ignoto, perché non comunicato. Ma non può neanche ritenersi che l'omessa comunicazione debba essere eccepita con le conclusioni scritte, tenuto conto (a) che la parte "non ha assistito" alla nullità in ragione della cartolarità del rito, (b) che la nullità in questione, essendo il contraddittorio cartolare "parte integrante" del giudizio, poiché invera la fase del contraddittorio - seppur in forma cartolare - può essere eccepita ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione. Si è chiarito infatti che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, cit.). 1.4. Nel caso in esame la requisitoria del pubblico ministero non veniva comunicata alla parte che, tempestivamente, eccepiva la nullità con il ricorso per cassazione: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello
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