CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1998
Cassazione n. 36587/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1998 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data -16/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 10/9/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; -vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e con specifico riferimento all'utilizzabilità dell'individuazione del ricorrente effettuata da uno degli operanti vedendo le riprese delle videocamere di sorveglianza. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata il riconoscimento del ricorrente effettuato dal luogotenente Capobianco vedendo le immagini della videocamera è utilizzabile e deve essere valutato alla stregua della prova testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437). A ben vedere, d'altro canto, nel caso in cui il riconoscimento venga effettuato visionando delle immagini nelle quali è ritratto l'autore del reato, peraltro nell'atto di commetterlo, non sembra neanche corretto fare riferimento al concetto di individuazione. In tale situazione, infatti, nella quale vi è una prova documentale che lo ritrae, non si pone il problema di individuare l'autore del reato quanto, piuttosto, quello di attribuire a quella specifica persona, già fisicamente individuata, un'identità, un nome e un cognome. Ragione questa per la quale il riconoscimento della persona ripresa, effettuato visionando le immagini acquisite sulla base di una pregressa e autonoma conoscenza, è oggetto della testimonianza e come tale deve essere valutato. Nel caso di specie, pertanto, la conclusione della Corte territoriale -che ha dato atto della credibilità del teste e dell'attendibilità della dichiarazione da questo resa- risulta corretta e la motivazione, con il riferimento alla circostanza che il ricorrente risiede in un piccolo centro e che era pertanto conosciuto dai Carabinieri del luogo, è sul punto adeguata e coerente. 2.1. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa di quella già proposta in appello/ è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto quanto a questo aspetto‘i precedenti penali,oilla sfrontatezza dell'azione e 4illa non modesta gravità dei fatti (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] sten