CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 04796/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27080/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4743/2024 depositata il 04/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20139/2018, ha respinto le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] snc (che, riferendosi al rapporto di c/c n. 400040532, su cui erano regolati gli ulteriori rapporti di apertura di credito, affidamento e conto anticipi, e a due rapporti di mutuo chirografario, ha lamentato l’applicazione di tassi d’interesse maggiori di quelli convenuti e di illegittime capitalizzazione, CMS e spese), rilevando che la domanda di ripetizione di indebito era improponibile, essendo il conto corrente ancora aperto, che la domanda di accertamento della nullità parziale dei contratti di c/c e anticipazione bancaria era infondata perché priva di idoneo supporto probatorio e che non era ravvisabile alcuna usurarietà degli interessi moratori, né alcuna capitalizzazione nel meccanismo dell’ammortamento alla francese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, sostenendo che era ammissibile almeno l’azione di accertamento del saldo del conto corrente e che, dal punto di vista probatorio, essa aveva formulato a suo tempo istanza ex art. 119 TUB e che era irrilevante che l’istanza ex art. 210 c.p.c, avanzata in atto di citazione, non fosse stata riproposta in sede istruttoria. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 4/7/2024, ha respinto l’impugnazione, osservando, in primo luogo, che il Tribunale non aveva negato in astratto l’ammissibilità dell’azione di accertamento finalizzata alla ricostruzione del saldo del c/c, ma l’aveva respinta nel merito per difetto di prova. La Corte ha poi affermato, dal punto di vista probatorio, che, avendo agito in giudizio il cliente, incombeva su di esso l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene le clausole nulle o dal quale emerge l’assenza della pattuizione di commissioni o spese (considerato anche che di regola il contratto viene consegnato al cliente al momento della stipula, ex art. 117, co. 1, TUB, e che l’onere probatorio non subisce deroghe neppure quando l’accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, potendo la prova del fatto essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni). La Corte ha allora sottolineato che la domanda dell’attore era affetta da gravi carenze in punto allegazione (non essendo indicati gli esatti estremi dei contratti azionati), con conseguente impossibilità di accertare l’esistenza di eventuali addebiti illegittimi, in difetto di prova del contenuto delle pattuizioni e non essendo neppure ammissibile l’istanza ex art. 210 c.p.c., perché formulata senza l’indicazione specifica dei documenti da acquisire e non reiterata nelle difese successive all’originaria citazione. [OSCURATO:PERSONA] snc ha impugnato la sentenza in cassazione, lamentandosi della dichiarazione di inammissibilità dell’azione di ripetizione, sostenendo che per giurisprudenza costante non è necessaria l’acquisizione integrale degli estratti conto per ricostruire il rapporto contabile, sottolineando di aver proposto istanza ex art. 119 TUB e contestando la mancata disposizione di CTU contabile. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso. 2) Riguardo al presente ricorso è stata formulata la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.: “Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi sull'ammissibilità dell'azione di ripetizione; col secondo motivo di censura si deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c.; col terzo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 191 e 198 c.p.c. in relazione all’art. 61 c.p.c., stante la mancata ammissione dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della consulenza tecnica d'ufficio econometrica; col quarto la società istante si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il senso della decisione impugnata, per la parte che interessa: la Corte di appello non ha infatti escluso che in costanza del rapporto di conto corrente possa rendersi una pronuncia sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rideterminazione del saldo, depurato delle appostazioni illegittime; ha invece affermato, in modo del tutto condivisibile, che in assenza di rimesse solutorie «non è configurabile un pagamento idoneo a giustificare una pretesa restitutoria» (pag. 4 della sentenza impugnata); ebbene, la ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la doglianza stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490); il secondo motivo è parimenti inammissibile: anche in questo caso la censura non si misura con la decisione della Corte di Roma, la quale ha rilevato che la domanda attrice era «affetta da gravi carenze in punto di allegazione» (sentenza, pag. 5), avendo specificamente riguardo al momento in cui i contratti di conto corrente e di anticipazione bancaria erano stati conclusi e alla forma (scritta o verbale) con cui era avvenuto il perfezionamento dei contratti stessi; la censura proposta non è evidentemente pertinente, dal momento che la denunciata violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707): errore, questo, non ravvisabile nella fattispecie in esame; semmai la ricorrente avrebbe dovuto confutare quanto osservato dal Giudice distrettuale quanto alla genericità delle allegazioni attoree: e a tal fine sarebbe stato necessario censurare la pronuncia per un error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.), conferendo, poi, specificità alla detta doglianza (posto che la deduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale»: Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181); il terzo motivo si profila pure inammissibile: la ricorrente non si mostra infatti in grado di contrastare efficacemente il rilievo, formulato nella sentenza impugnata, per cui l'ordine di esibizione di documenti deve riguardare scritti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, laddove la richiesta risultava essere stata formulata «senza indicare in modo specifico quali fossero i singoli documenti di cui veniva chiesta l'esibizione» (pag. 6 della pronuncia); né vale opporre, al riguardo, il diritto della società istante all’acquisizione della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere, giusta l’art. 119, comma 4, t.u.b.: tale diritto non interferisce, infatti, con la regolamentazione dello strumento processuale dell’esibizione, che opera solo rispetto a documenti che siano specificamente indicati dalla parte (per tutte: Cass. 24 giugno 2008, n. 17149; Cass. 25 maggio 2004, n. 10043); peraltro, come puntualmente osservato dalla Corte di appello, il diritto contemplato dal cit. art. 119, quarto comma, concerne, in via esclusiva, le operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e nella fattispecie non era possibile stabilire se i documenti contrattuali di cui era stata domandata l’esibizione si fossero formati nel decennio anteriore all’istanza di accesso (rileva la Corte di merito non essere dato sapere quando «siano sorti i singoli rapporti bancari dedotti in giudizio»: sentenza impugnata, pag. 6); va infine respinto il quarto mezzo: la richiesta di esperimento della consulenza contabile è stata implicitamente disattesa sulla scorta del rilievo per cui, come si è visto, la domanda attrice era carente in punto di allegazione ( dato ― questo ― che aveva precluso l’acquisizione dei documenti contrattuali che avrebbero dovuto comprovare la pattuizione di clausole nulle); va qui rammentato che la consulenza tecnica è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218); d’altro canto, la richiesta di consulenza tecnica deve considerarsi implicitamente respinta quando il giudice, con la motivazione adottata, abbia dimostrato di ritenere idonee e sufficienti per la decisione della causa le risultanze processuali già acquisite (cfr. già Cass. 17 febbraio 1971, n. 392; di recente, nel senso che la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo può essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato: Cass. 13 gennaio 2020, n. 326); Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.”; 3) la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la ricorrente hachiesto la decisione. E’stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. 4) All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta, considerato anche che nella memoria 12/2/2026 la ricorrente non ha esposto esplicite argomentazioni in confutazione della suddetta proposta. 5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Né è raccoglibile l’istanza della ricorrente (esposta nella memoria 12/2/2026) di reiezione della richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] (il cui credito era stato ceduto alla Aporti e poi alla [OSCURATO:SOCIETA] e che non era stata estromessa dal giudizio). Si osserva, infatti, che l’attività difensiva della [OSCURATO:SOCIETA] è legittima, avendo essa ricevuto dalla ricorrente la notifica del ricorso. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge,nonché dell'ulteriore somma di euro 7.000,00, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 3.000,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da p