CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 08973/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, emessa l'11 marzo 2019, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita aggravato contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro-tempore, statuizioni costituite dalla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e al pagamento di una provvisionale di euro 2000 stabilita in via equitativa. L'accusa era quella che l'imputato aveva trattenuto per sé, nonostante le diffide, un'auto presa a noleggio dalla parte civile con la quale intercorreva un rapporto di collaborazione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato le statuizioni civili con motivazione apparente, non tenendo conto di tutti i documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento in quanto prodotti dalla difesa e volti a dimostrare che l'azione civile nel processo penale non avrebbe potuto essere proposta né decisa in senso favorevole alla parte civile in quanto le pretese di quest'ultima erano sovrapponibili a quelle vantate in parallelo processo civile, già definitosi, del quale erano state prodotte le sentenze ed alcuni atti di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. A fronte della documentazione allegata al ricorso, che dimostra l'esistenza di una parallela controversia civile tra le parti inerente a pretese economiche relative al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la parte civile ricomprendente anche le eventuali somme dovute dall'imputato per l'appropriazione indebita del veicolo che fondano la condanna penale al risarcimento del danno patrimoniale in favore della Boscovivo ICA s.r.I., la motivazione offerta dalla Corte di appello non risulta che abbia esaminato a fondo la questione, che pure le era stata posta con l'atto di appello nel quale si richiamavano gli atti a sostegno della tesi del ricorrente riproposta in ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.hA- Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'sa betta Rosi [OSCURATO:PERSONA]