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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 27565/2026

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to in fatto1.

Con ordinanza del 2 aprile 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 2021, per reatidi cui agli artt. 570 e 570-bis cod. pen. commessi dall’ottobre 2019;2. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 2025 per reatidi cui all’art. 570-bis cod. pen. commessi da ottobre 2021 a febbraio 2023.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando in particolare che nella seconda condanna il trattamentosanzionatorio era stato ritenuto più grave ed era stata ritenuta l’esistenza dellarecidiva, che è incompatibile con l’istituto della continuazione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, peril tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge evizio di motivazione perché i reati sono identici, sono commessi il danno deglistessi figli, e perpetrati senza soluzione di continuità, posto che il reato dellasentenza era caratterizzato da contestazione aperta per cui la sua cessazione èda individuare nell’ottobre 2021, in cui è stata pronunciata la sentenza di primogrado, per cui la seconda contestazione inizia proprio laddove finisce la prima.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

L’ordinanza fonda la decisione su un principio (ovvero, quello dellaincompatibilità tra recidiva e continuazione) che non è previsto dal sistemapenale.Continuazione e recidiva sono istituti diversi, che non interferiscono, inquanto il primo è fondato sulla individuazione di una volizione criminale unitariaalla base di più crimini, mentre il secondo sulla maggiore capacità criminale dicui può essere ritenuto titolare chi ha già commesso altri reati.Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene, fin da tempo risalente, che“non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione,sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sulreato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per lacontinuazione” (Sez.

U, n. 9148 del 17/04/1996, P.m. in proc.

Zucca, Rv.205543 – 01; conforme, più di recente, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953 – 02: “non sussiste incompatibilità tra l'istituto dellarecidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione,sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo noncomporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo delmedesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini ditemperamento del trattamento penale)È vero, invece, che la ripetuta commissione di reati da parte di uno stessosoggetto può anche essere indice di una scelta di vita criminale, che, di per sé,non è sufficiente per desumere la programmazione unitaria di parte di essi,della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad unprogramma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondocontingenti opportunità, non integra di per sè l'unitaria e anticipata ideazione dipiù condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo,che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.”(Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01), ma si tratta dimotivazione diversa da quella contenuta nel provvedimento impugnato, che havalorizzato non la scelta di vita criminale, ma soltanto la maggior gravità delsecondo reato per effetto dell’applicazione della recidiva.Ne consegue che l’ordinanza impugnata è affetta da un vizio dellamotivazione, e che il giudice dell’esecuzione, eliminata l’argomentazione noncorretta, dovrà affrontare il merito dell’istanza rispondendo agli argomenti dellacondannata sulla omogeneità delle violazioni e la mancanza di una soluzione dicontinuità temporale tra esse, coltivate anche con il ricorso per cassazione.L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2.

Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso cheCorte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmenteillegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinviodopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciareordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sedeesecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata, diversa persona fisica.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in fatto1. Con ordinanza del 2 aprile 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 2021, per reatidi cui agli artt. 570 e 570-bis cod. pen. commessi dall’ottobre 2019;2. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 2025 per reatidi cui all’art. 570-bis cod. pen. commessi da ottobre 2021 a febbraio 2023.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando in particolare che nella seconda condanna il trattamentosanzionatorio era stato ritenuto più grave ed era stata ritenuta l’esistenza dellarecidiva, che è incompatibile con l’istituto della continuazione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, peril tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge evizio di motivazione perché i reati sono identici, sono commessi il danno deglistessi figli, e perpetrati senza soluzione di continuità, posto che il reato dellasentenza era caratterizzato da contestazione aperta per cui la sua cessazione èda individuare nell’ottobre 2021, in cui è stata pronunciata la sentenza di primogrado, per cui la seconda contestazione inizia proprio laddove finisce la prima.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. L’ordinanza fonda la decisione su un principio (ovvero, quello dellaincompatibilità tra recidiva e continuazione) che non è previsto dal sistemapenale.Continuazione e recidiva sono istituti diversi, che non interferiscono, inquanto il primo è fondato sulla individuazione di una volizione criminale unitariaalla base di più crimini, mentre il secondo sulla maggiore capacità criminale dicui può essere ritenuto titolare chi ha già commesso altri reati.Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene, fin da tempo risalente, che“non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione,sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sulreato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per lacontinuazione” (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, P.m. in proc. Zucca, Rv.205543 – 01; conforme, più di recente, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953 – 02: “non sussiste incompatibilità tra l'istituto dellarecidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione,sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo noncomporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo delmedesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini ditemperamento del trattamento penale)È vero, invece, che la ripetuta commissione di reati da parte di uno stessosoggetto può anche essere indice di una scelta di vita criminale, che, di per sé,non è sufficiente per desumere la programmazione unitaria di parte di essi,della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad unprogramma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondocontingenti opportunità, non integra di per sè l'unitaria e anticipata ideazione dipiù condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo,che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.”(Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01), ma si tratta dimotivazione diversa da quella contenuta nel provvedimento impugnato, che havalorizzato non la scelta di vita criminale, ma soltanto la maggior gravità delsecondo reato per effetto dell’applicazione della recidiva.Ne consegue che l’ordinanza impugnata è affetta da un vizio dellamotivazione, e che il giudice dell’esecuzione, eliminata l’argomentazione noncorretta, dovrà affrontare il merito dell’istanza rispondendo agli argomenti dellacondannata sulla omogeneità delle violazioni e la mancanza di una soluzione dicontinuità temporale tra esse, coltivate anche con il ricorso per cassazione.L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso cheCorte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmenteillegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinviodopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciareordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sedeesecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata, diversa persona fisica.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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