CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44236/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente il reato suindicato, pur in difetto di prova "in ordine alla concreta possibilità che lo strumento", trovato nel possesso del ricorrente, "fosse utilizzato per attività illecite". 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo manifestamente infondato. Il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, la quale, nel rimarcare che l'imputato, già condannato per ben 14 furti, era stato trovato in possesso di un cacciavite, di cui non aveva fornito giustificazione, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 52523 del 3/11/2016, Rv. 268410), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 c.p., è sufficiente il possesso di arnesi atti allo scasso, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti, rinvenuti presso di lui. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camera le del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA];9,[OSCURATO:PERSONA]Agostini DE P03 I [OSCURATO:PERSONA]