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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42849/2024

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 14 luglio 2016, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria di generi alimentari custoditi all'interno di un supermercato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità del giudizio dovuta alla omessa notifica al difensore di ufficio in allora nominato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, essendosi illegittimamente proceduto, contro il principio della immutabilità della difesa, alla nomina di un nuovo difensore di ufficio, fuori dai casi previsti dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e dopo che il Tribunale aveva restituito gli atti al Pubblico ministero affinché procedesse per il delitto di rapina anziché di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato io jlianifes-ternerr ato.

Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, risulta che era stato instaurato un primo procedimento a carico della ricorrente per il reato di furto.

Tale procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Gragnano del 17.5.2011, con la quale era stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico ministero "per le determinazioni di competenza" (affinchè procedesse per il reato di rapina anziché di furto, di competenza del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica) ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen..

Dunque, il primo procedimento si era così ultimato ed il successivo esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero - per nulla obbligatorio, a conferma della diversità dei procedimenti anche a prescindere ed a monte della differenza dei numeri di ruolo - aveva dato luogo ad un altro, nuovo procedimento per un differente reato, nel quale era stato nominato un nuovo difensore di ufficio rispetto al vecchio pregresso procedimento, senza incorrere in alcuna nullità.

Peraltro, il ricorrente non manifesta alcuna concreta lesione del diritto di difesa (argomenta da Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937, laddove la regressione era stata endoprocedimentale in quanto non si era trattato di procedere nei confronti dell'imputato per un altro reato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.10.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] PENALE11. 2 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 14 luglio 2016, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria di generi alimentari custoditi all'interno di un supermercato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità del giudizio dovuta alla omessa notifica al difensore di ufficio in allora nominato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, essendosi illegittimamente proceduto, contro il principio della immutabilità della difesa, alla nomina di un nuovo difensore di ufficio, fuori dai casi previsti dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e dopo che il Tribunale aveva restituito gli atti al Pubblico ministero affinché procedesse per il delitto di rapina anziché di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato io jlianifes-ternerr ato. Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, risulta che era stato instaurato un primo procedimento a carico della ricorrente per il reato di furto. Tale procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Gragnano del 17.5.2011, con la quale era stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico ministero "per le determinazioni di competenza" (affinchè procedesse per il reato di rapina anziché di furto, di competenza del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica) ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.. Dunque, il primo procedimento si era così ultimato ed il successivo esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero - per nulla obbligatorio, a conferma della diversità dei procedimenti anche a prescindere ed a monte della differenza dei numeri di ruolo - aveva dato luogo ad un altro, nuovo procedimento per un differente reato, nel quale era stato nominato un nuovo difensore di ufficio rispetto al vecchio pregresso procedimento, senza incorrere in alcuna nullità. Peraltro, il ricorrente non manifesta alcuna concreta lesione del diritto di difesa (argomenta da Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937, laddove la regressione era stata endoprocedimentale in quanto non si era trattato di procedere nei confronti dell'imputato per un altro reato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] PENALE11. 2 2
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