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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22686/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica; -rilevato che con dichiarazioni rese dinanzi ai Cc della Stazione di Vasto il 6 Maggio 2024 i procuratori speciali del querelante [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno rispettivamente rimesso la querela sporta e accettato l'atto abdicativo; che, pertanto, deve essere pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando integrata la causa estintiva di cui all'art. 152 cod.pen.; in assenza di diverse pattuizioni le spese restano a carico del querelato a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Revoca le statuizioni civili.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica; -rilevato che con dichiarazioni rese dinanzi ai Cc della Stazione di Vasto il 6 Maggio 2024 i procuratori speciali del querelante [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno rispettivamente rimesso la querela sporta e accettato l'atto abdicativo; che, pertanto, deve essere pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando integrata la causa estintiva di cui all'art. 152 cod.pen.; in assenza di diverse pattuizioni le spese restano a carico del querelato a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22686/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris