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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 24338/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale proposto, ha confermato il decreto emesso in data 31 maggio 2022 dal Tribunale di Catanzaro con il quale è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e della confisca con riferimento ad alcuni beni mobili ed immobili allo stesso intestati o comunque riconducibili.

La misura di prevenzione era stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sul presupposto della pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, quale persona che vive ed ha vissuto nel periodo corrispondente a quello degli acquisti dei beni con i proventi di reati contro il patrimonio.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto dell'attualità della pericolosità del proposto anche per l'intervenuto annullamento da parte del Tribunale per il riesame dell'ordinanza cautelare per difetto della gravità indiziaria sul coinvolgimento di Parisi in una illecita attività di sversamento di rifiuti dopo il sequestro del 2018 dell'area di pertinenza della società ad esso riferibile.

Con riferimento alla richiesta di confisca il Tribunale, pur ravvisando una sproporzionalità tra gli incrementi patrimoniali del proposto ed i redditi del suo nucleo familiare, ha rilevato la mancanza di corrispondenza temporale tra l'epoca degli acquisti di beni e quella in cui si sarebbe manifestata la sua pericolosità sociale, delimitata al periodo compreso tra il 2014 ed il 2018.

La Corte di appello, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha confermato la decisione di rigetto, evidenziando sia l'assenza di elementi di fatto concreti per ampliare il periodo di pericolosità del proposto negli anni antecedenti al 2014, in cui si sono verificati gli acquisti dei beni di maggiore consistenza patrimoniale, sia con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s costituita nel 2009 e sia per i beni immobili tutti acquistati in periodi molto risalenti nel tempo e non compresi nel perimetro temporale sopra indicato.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Procuratore generale articolando un unico motivo per violazione di legge.

Deduce in particolare violazione di legge in relazione alla omessa valutazione di pronunce di condanna emesse nei confronti del proposto che essendo riferite a reati produttivi di reddito commessi negli anni 2010, 2012 e 2013, avrebbero giustificato un ampliamento del perimetro temporale della pericolosità oltre il periodo considerato nel provvedimento impugnato limitato a quello compreso tra il 2014 ed il 2018.

Le pronunce rilevanti - secondo il ricorrente - sono il decreto penale del 3 agosto 2011, relativo al reato di omesso versamento IVA accertato in epoca prossima al febbraio 2010, la condanna per il reato di bancarotta patrimoniale commesso il 18 ottobre 2012 e la condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 commessi dal 15 novembre 2012 al 18 febbraio 2013.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Si deve ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, e che quindi deve essere esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è invece certamente possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 ,cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

La decisione da ultimo impugnata non può essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quale condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione della confisca.

Nel caso in esame il Pubblico Ministero lamenta soltanto un vizio di motivazione, peraltro insussistente, perché la Corte di appello ha evidenziato come la principale espressione della pericolosità del proposto, inquadrabile nella categoria di chi vive abitualmente con i proventi dell'attività criminale, si è manifestata con l'attività di illecito sversamento dei rifiuti collocata tra il 2014- 2018.

Le altre condanne sono state ritenute non significative perché relative a fatti episodici, non indicativi di una pericolosità sociale già manifestatasi nel periodo coincidente con l'epoca degli incrementi patrimoniali, perché inidonee a fondare un giudizio di ragionevole accumulo di un reddito illecito congruente rispetto all'entità dei beni di cui si è chiesta la confisca, di cui neppure è stata specificata l'epoca di acquisto.

Il motivo di ricorso del Pubblico Ministero è generico perché si riduce ad una elencazione di condanne già ritenute inconferenti rispetto alla dimostrazione dell'accumulo illecito di ricchezza conseguente all'attività imprenditoriale di smaltimento illecito dei rifiuti, secondo la valutazione dei giudici di merito di primo e secondo grado.

La decisione della Corte di appello appare, pertanto, coerente con la linea interpretativa impressa dalla Corte Cost. con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, che in tema di pericolosità comune ha effettivamente ristretto la portata applicativa della normativa delle misure di prevenzione anche ai fini della confisca, richiedendo un vaglio di ragionevole proporzionalità tra il valore dei beni confiscati e l'entità dei profitti da reato, che integrano la pericolosità, intesa come abitualità di reati fonte di effettivi guadagni.

In particolare, con la citata sentenza è stato affermato che "l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare".

A tale riguardo va osservato che la ragionevolezza dell'accumulo illecito di ricchezza non richiede che i reati accertati abbiano comportato un profitto di entità corrispondente, ma esige comunque la dimostrazione che la tipologia dell'attività delinquenziale svolta dal •soggetto, avente necessario carattere abituale, abbia comunque prodotto l'accumulo di quella ricchezza priva di giustificazione lecita, avendo costituito nel periodo temporale considerato l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

Quindi sotto tale profilo il motivo di ricorso è del tutto silente, mentre la motivazione del provvedimento impugnato non può definirsi carente, così da tradursi in violazione di legge che costituisce l'unico profilo censurabile in sede di legittimità in tema di misure di prevenzione.

Da ciò discende la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale proposto, ha confermato il decreto emesso in data 31 maggio 2022 dal Tribunale di Catanzaro con il quale è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e della confisca con riferimento ad alcuni beni mobili ed immobili allo stesso intestati o comunque riconducibili. La misura di prevenzione era stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sul presupposto della pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, quale persona che vive ed ha vissuto nel periodo corrispondente a quello degli acquisti dei beni con i proventi di reati contro il patrimonio. Il Tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto dell'attualità della pericolosità del proposto anche per l'intervenuto annullamento da parte del Tribunale per il riesame dell'ordinanza cautelare per difetto della gravità indiziaria sul coinvolgimento di Parisi in una illecita attività di sversamento di rifiuti dopo il sequestro del 2018 dell'area di pertinenza della società ad esso riferibile. Con riferimento alla richiesta di confisca il Tribunale, pur ravvisando una sproporzionalità tra gli incrementi patrimoniali del proposto ed i redditi del suo nucleo familiare, ha rilevato la mancanza di corrispondenza temporale tra l'epoca degli acquisti di beni e quella in cui si sarebbe manifestata la sua pericolosità sociale, delimitata al periodo compreso tra il 2014 ed il 2018. La Corte di appello, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha confermato la decisione di rigetto, evidenziando sia l'assenza di elementi di fatto concreti per ampliare il periodo di pericolosità del proposto negli anni antecedenti al 2014, in cui si sono verificati gli acquisti dei beni di maggiore consistenza patrimoniale, sia con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s costituita nel 2009 e sia per i beni immobili tutti acquistati in periodi molto risalenti nel tempo e non compresi nel perimetro temporale sopra indicato. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Procuratore generale articolando un unico motivo per violazione di legge. Deduce in particolare violazione di legge in relazione alla omessa valutazione di pronunce di condanna emesse nei confronti del proposto che essendo riferite a reati produttivi di reddito commessi negli anni 2010, 2012 e 2013, avrebbero giustificato un ampliamento del perimetro temporale della pericolosità oltre il periodo considerato nel provvedimento impugnato limitato a quello compreso tra il 2014 ed il 2018. Le pronunce rilevanti - secondo il ricorrente - sono il decreto penale del 3 agosto 2011, relativo al reato di omesso versamento IVA accertato in epoca prossima al febbraio 2010, la condanna per il reato di bancarotta patrimoniale commesso il 18 ottobre 2012 e la condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 commessi dal 15 novembre 2012 al 18 febbraio 2013.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, e che quindi deve essere esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è invece certamente possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 ,cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La decisione da ultimo impugnata non può essere ritenuta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quale condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzione della confisca. Nel caso in esame il Pubblico Ministero lamenta soltanto un vizio di motivazione, peraltro insussistente, perché la Corte di appello ha evidenziato come la principale espressione della pericolosità del proposto, inquadrabile nella categoria di chi vive abitualmente con i proventi dell'attività criminale, si è manifestata con l'attività di illecito sversamento dei rifiuti collocata tra il 2014- 2018. Le altre condanne sono state ritenute non significative perché relative a fatti episodici, non indicativi di una pericolosità sociale già manifestatasi nel periodo coincidente con l'epoca degli incrementi patrimoniali, perché inidonee a fondare un giudizio di ragionevole accumulo di un reddito illecito congruente rispetto all'entità dei beni di cui si è chiesta la confisca, di cui neppure è stata specificata l'epoca di acquisto. Il motivo di ricorso del Pubblico Ministero è generico perché si riduce ad una elencazione di condanne già ritenute inconferenti rispetto alla dimostrazione dell'accumulo illecito di ricchezza conseguente all'attività imprenditoriale di smaltimento illecito dei rifiuti, secondo la valutazione dei giudici di merito di primo e secondo grado. La decisione della Corte di appello appare, pertanto, coerente con la linea interpretativa impressa dalla Corte Cost. con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, che in tema di pericolosità comune ha effettivamente ristretto la portata applicativa della normativa delle misure di prevenzione anche ai fini della confisca, richiedendo un vaglio di ragionevole proporzionalità tra il valore dei beni confiscati e l'entità dei profitti da reato, che integrano la pericolosità, intesa come abitualità di reati fonte di effettivi guadagni. In particolare, con la citata sentenza è stato affermato che "l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare". A tale riguardo va osservato che la ragionevolezza dell'accumulo illecito di ricchezza non richiede che i reati accertati abbiano comportato un profitto di entità corrispondente, ma esige comunque la dimostrazione che la tipologia dell'attività delinquenziale svolta dal •soggetto, avente necessario carattere abituale, abbia comunque prodotto l'accumulo di quella ricchezza priva di giustificazione lecita, avendo costituito nel periodo temporale considerato l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Quindi sotto tale profilo il motivo di ricorso è del tutto silente, mentre la motivazione del provvedimento impugnato non può definirsi carente, così da tradursi in violazione di legge che costituisce l'unico profilo censurabile in sede di legittimità in tema di misure di prevenzione. Da ciò discende la inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara
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