Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:468
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]83/05
Procedimento promosso da
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Realizzazione del mercato interno — Ravvicinamento delle legislazioni — Veicoli a motore — Procedura di omologazione comunitaria — Direttiva 70/156/CEE — Portata — Classificazione secondo le caratteristiche tecniche dei tipi di veicoli — Incidenza sulla classificazione dei veicoli da parte di una normativa nazionale che disciplina le condizioni della circolazione
stradale»
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 luglio 2006
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Veicoli a motore — Procedura di omologazione comunitaria — Direttiva 70/156
(Direttiva del Consiglio 70/156)
La direttiva 70/156, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi, come modificata dalla direttiva 92/53, dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una
normativa nazionale secondo cui un autoveicolo non è soggetto alle disposizioni nazionali in materia di velocità relative
alle autovetture private, bensì a quelle applicabili ai mezzi pesanti, sebbene tale autoveicolo sia stato immatricolato come
autovettura privata sulla base di un’omologazione comunitaria per tipo rilasciata in applicazione della detta direttiva.
Infatti, la direttiva 70/156 riguarda le caratteristiche tecniche di un tipo di autoveicolo. Non risulta né dal suo tenore
letterale, né dal suo oggetto, né dalla sua finalità, che il legislatore comunitario abbia inteso collegare all’omologazione
comunitaria per tipo di autoveicoli, introdotta dalla detta direttiva per eliminare gli ostacoli alla realizzazione del mercato
interno, conseguenze circa l’applicazione delle norme nazionali in materia di circolazione stradale che disciplinano la velocità
delle diverse categorie di autoveicoli.
(v. punti 18, 20-21 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
13 luglio 2006 (
*
)
«Realizzazione del mercato interno – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Procedura di omologazione comunitaria – Direttiva 70/156/CEE – Portata – Classificazione secondo le caratteristiche tecniche dei tipi di veicoli – Incidenza sulla classificazione dei veicoli da parte di una normativa nazionale che disciplina le condizioni della circolazione
stradale»
Nel procedimento C-83/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Germania), con decisione 14 gennaio 2005, pervenuta in cancelelria il 18 febbraio 2005, nel procedimento promosso da
[OSCURATO:PERSONA]
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dal sig. U. Forsthoff, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X Lewis e dalla sig.ra M. Heller, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi (GU L 42, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE (GU L 225, pag. 1; in
prosieguo: la «direttiva 70/156»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Bretten
(presidenza del distretto di [OSCURATO:PERSONA]-Bretten) in merito ad un’ammenda irrogata all’interessato nell’ambito di un procedimento
di infrazione amministrativa.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 I motivi che hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare la direttiva 70/156 sono esposti nei ‘considerando’:
«(…) in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate
caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; (…) tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all’altro;
(…) con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all’interno della Comunità economica europea;
(…) questi ostacoli all’istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse
disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione
attuale;
(…) un controllo dell’osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della
commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; (…) questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;
(...)
(…) sul piano comunitario il controllo dell’osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni
Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l’instaurazione di una procedura di omologazione
comunitaria per ogni tipo di veicolo;
(…) questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli
previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; (…) essa deve del pari consentire ai costruttori
di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; (…) quando sia munito di questo
certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; (…) è opportuno
che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la constatazione fatta, inviando copia della scheda d’omologazione
compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;
(...)».
4 L’art. 1, primo comma, della direttiva 70/156 recita:
«La presente direttiva riguarda l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché
dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all’impiego nei suddetti veicoli e rimorchi».
5 Ai sensi dell’art. 2 della detta direttiva:
– l’«omologazione» è definita come «l’atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell’elenco
completo degli allegati IV o XI»;
– per «veicolo» si intende «ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno
quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli
che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili» e,
– il «tipo» designa «i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati
nell’allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B)».
6 Secondo l’allegato II della direttiva 70/156, la categoria «M 1» comprende i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
La normativa nazionale
7 Le disposizioni della normativa tedesca in materia di circolazione stradale sono contenute in diversi testi legislativi e
regolamentari. Per la causa principale rilevano la legge sulla circolazione stradale (Strassenverkehrsgesetz; in prosieguo:
lo «StVG»), il codice della strada (Strassenverkehrsordnung; in prosieguo: la «StVO») e la legge sul trasporto delle persone
(Personenbeforderungsgesetz; in prosieguo: lo «PBefG»). La direttiva 70/156 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco
con il regolamento relativo all’omologazione comunitaria per tipo di veicoli e componenti di veicoli (Verordnung über die
EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile del 9 dicembre 1994, da ultimo modificata il 7 febbraio 2004). Il codice
dell’immatricolazione ai fini della circolazione stradale (Strassenverkehrszulassungsordnung; in prosieguo: la «StVZO») regola
ormai solo il procedimento di immatricolazione, nonché l’assicurazione obbligatoria, e contiene regole applicabili alla costruzione
e all’uso dei veicoli.
8 La StVO definisce i requisiti da rispettare alla guida di autoveicoli. Essa fissa, per quanto riguarda le autovetture private,
norme in materia di velocità diverse da quelle applicabili agli altri autoveicoli. Tale distinzione risulta dall’art. 18,
n. 5, seconda frase, punto 1, della StVO, disposizione rilevante nella causa principale, che limita a 80 km/h la velocità
massima su autostrada per veicoli diversi dalle autovetture private. Queste ultime non sono soggette ad alcuna limitazione
generale di velocità.
9 La StVO non contiene alcuna definizione della nozione di «autovettura privata». L’art. 4, n. 4, del PBefG definisce le autovetture
private come gli autoveicoli che, «considerato il loro tipo di costruzione e di equipaggiamento, sono idonei e destinati al
trasporto di massimo nove persone (compreso in conducente)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
10 Il 21 ottobre 2003, mentre guidava su un’autostrada federale, extraurbana, un autoveicolo del tipo «Sprinter», costruito dalla
società DaimlerChrysler AG, del peso totale autorizzato pari a 4,6 tonnellate, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato fermato per un controllo.
Poiché la velocità del detto autoveicolo, ridotta del margine di tolleranza consentito, era pari a 134 km/h, il [OSCURATO:PERSONA]Bretten, con decisione 18 novembre 2003, ha irrogato al sig. [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda amministrativa di 275 euro, a causa
del superamento, di 54 km/h, del limite di velocità consentito di 80 km/h applicabile in particolare ai mezzi pesanti. Inoltre,
all’interessato è stata sospesa la patente per due mesi e presso il registro centrale della circolazione stradale sono stati
iscritti a suo carico quattro punti di penalità. L’autoveicolo condotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] oggetto di un’omologazione comunitaria
per tipo nella categoria «M 1», è registrato – conformemente ai documenti di immatricolazione – come autovettura privata.
11 Il 27 novembre 2003 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro tali misure. Facendo riferimento al certificato di immatricolazione
dell’autoveicolo di cui trattasi, secondo cui quest’ultimo è classificato come autovettura privata, egli ha considerato che
il limite di velocità a 80 km/h sull’autostrada, al di fuori di un agglomerato urbano, applicabile segnatamente ai mezzi pesanti,
non riguardava il detto autoveicolo, il quale è soggetto alle limitazioni relative alle autovetture private.
12 Con decisione 10 marzo 2004, il [OSCURATO:PERSONA] di Friburgo ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] di Friburgo il fascicolo del sig. [OSCURATO:PERSONA]
affinché si pronunciasse sulla sanzione richiesta. Il 29 aprile 2004 tale giudice ha pronunciato una decisione di assoluzione.
[OSCURATO:PERSONA] di Friburgo ha proposto ricorso avverso tale pronuncia dinanzi all’Oberlandsgericht di [OSCURATO:PERSONA]. Il
26 agosto 2004 l’Oberlandsgericht di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato la decisione di assoluzione. Esso ha infatti ritenuto che la causa
principale avesse bisogno di accertamenti di fatti supplementari in merito alla versione specifica dell’autoveicolo di tipo
«Sprinter» condotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], considerata la distinzione da operare tra le diverse versioni di tale autoveicolo stabilite
in una decisione pronunciata il giorno prima e relativa ad una causa simile, in cui si è considerata irrilevante l’indicazione
«autovettura privata» nei documenti di immatricolazione.
13 L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva 70/156 (...), recepita nell’ordinamento tedesco con la EG-TypV (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für
Fahrzeuge und Fahrzeugteile – regolamento sull’omologazione comunitaria per veicoli e componenti di veicoli – 9 dicembre 1994,
da ultimo modificata il 7 febbraio 2004) debba essere interpretata nel senso che il conducente di un autoveicolo, immatricolato
come autovettura privata in base a un’omologazione per tipo fondata su un’omologazione comunitaria, sia anche legittimato
a porlo in circolazione sulla rete stradale quale tipo di veicolo autorizzato, e se il suddetto conducente in particolare
sia anche soggetto esclusivamente ai limiti di velocità vigenti per le autovetture private.
2) Se le autorità competenti a perseguire violazioni del codice della strada possano dichiarare irrilevanti ai fini dell’immatricolazione
di tale tipo di autoveicolo le omologazioni rilasciate dall’ufficio federale per la motorizzazione in conformità alle omologazioni
comunitarie per tipo e le immatricolazioni concesse dai servizi tedeschi competenti fondate sulle suddette omologazioni comunitarie
per tipo quando si tratta di stabilire i limiti di velocità che un conducente di un autoveicolo di questo tipo è tenuto a
rispettare».
Sulla prima questione
14 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva 70/156
debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui un autoveicolo come quello di cui trattasi
nella causa principale non è soggetto alle disposizioni nazionali in materia di velocità relative alle autovetture private,
bensì a quelle applicabili ai mezzi pesanti, sebbene tale autoveicolo sia stato immatricolato come autovettura privata sulla
base di un’omologazione comunitaria per tipo rilasciata in applicazione della detta direttiva.
15 In via preliminare, si deve osservare, da un lato, che la direttiva 70/156, la quale riguarda espressamente solo la classificazione
internazionale degli autoveicoli nelle categorie M, N o O definite nel suo allegato II, non contiene alcuna disposizione relativa
alla classificazione degli autoveicoli nella categoria delle «autovetture private». Dall’altro, secondo le constatazioni del
giudice del rinvio, se è vero che il costruttore dell’autoveicolo di cui trattasi nella causa principale dispone per quest’ultimo
di un’omologazione comunitaria per tipo «M 1», è solo al momento dell’immatricolazione di tale autoveicolo da parte delle
autorità tedesche che quest’ultimo è stato qualificato come autovettura privata.
16 La direttiva 70/156 contiene disposizioni che hanno lo scopo, secondo i suoi ‘considerando’, di determinare e instaurare una
procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di autoveicolo che sostituisca le procedure di omologazione anteriormente
in vigore negli Stati membri. La portata di una siffatta omologazione comunitaria può essere determinata solo alla luce del
preciso ambito di applicazione della direttiva 70/156.
17 Ora, tale direttiva espone cronologicamente il procedimento di omologazione per tipo, il successivo procedimento di rilascio
di una scheda di omologazione, la redazione da parte del costruttore del certificato di conformità, nonché l’obbligo degli
Stati membri di controllare, ai fini dell’immatricolazione, la conformità della produzione al tipo omologato. Le disposizioni
della detta direttiva hanno lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. L’armonizzazione delle
disposizioni e delle caratteristiche tecniche rappresenta lo strumento per raggiungere tale obiettivo. Al contrario, la direttiva
70/156 non contiene alcuna indicazione che vada al di là di questa armonizzazione. In particolare essa non contiene alcuna
disposizione rivolta agli Stati membri per quanto riguarda le regole in materia di velocità applicabili alle varie categorie
di autoveicoli per i quali è stata rilasciata un’omologazione comunitaria per tipo.
18 Occorre quindi rilevare che la direttiva 70/156 riguarda le caratteristiche tecniche di un tipo di autoveicolo e non contiene
alcuna altra considerazione relativa alle regole di circolazione stradale che devono essere rispettate dai conducenti di autoveicoli.
19 Si deve altresì rilevare che la direttiva 70/156 si basa sull’art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 100 del Trattato CE,
a sua volta divenuto art. 94 CE) o sull’art. 100 A del Trattato CEE (divenuto art. 100 A del Trattato CE, a sua volta divenuto,
in seguito a modifica, art. 95 CE), relativi alle competenze in materia di armonizzazione al fine di realizzare il mercato
comune o il mercato interno.
20 Di conseguenza, non risulta né dal tenore letterale della direttiva 70/156, né dal suo oggetto, né dalla sua finalità, che
il legislatore comunitario abbia inteso collegare all’omologazione comunitaria per tipo di autoveicoli, introdotta dalla detta
direttiva per eliminare gli ostacoli alla realizzazione del mercato interno, conseguenze circa l’applicazione delle norme
nazionali in materia di circolazione stradale che disciplinano la velocità delle diverse categorie di autoveicoli.
21 Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] devono essere risolte dichiarando
che la direttiva 70/156 dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale secondo cui un autoveicolo
come quello di cui trattasi nella causa principale non è soggetto alle disposizioni nazionali in materia di velocità relative
alle autovetture private, bensì a quelle applicabili ai mezzi pesanti, sebbene tale autoveicolo sia stato immatricolato come
autovettura privata sulla base di un’omologazione comunitaria per tipo rilasciata in applicazione della detta direttiva.
Sulle spese
22 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1)
La direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno
1992, 92/53/CEE, dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale secondo cui un autoveicolo come
quello di cui trattasi nella causa principale non è soggetto alle disposizioni nazionali in materia di velocità relative alle
autovetture private, bensì a quelle applicabili ai mezzi pesanti, sebbene tale autoveicolo sia stato immatricolato come autovettura
privata sulla base di un’omologazione comunitaria per tipo rilasciata in applicazione della detta direttiva.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.