CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 42624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.» [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione disposto dalla Corte di appello di Napoli in data 29/09/1998, per aver realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, un fabbricato per il quale era stata presentata domanda di condono ai sensi dell'art. 39 delle legge 724/1994, oggetto di parere negativo a causa del vincolo idrogeologico che concerne il lotto edilizio su cui insiste il fabbricato. 1.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo, travisamento del fatto e vizio della motivazione, in quanto la corte territoriale ha ritenuto erroneamente che il procedimento di riperinnetrazione delle aree pericolose soggette a rischio frana - finalizzato ad escludere il lotto in questione- e il contestuale il progetto di demolizione parziale del manufatto allo scopo di ridurre la volumetria nei limiti dei 750 mc, fosse ancora allo stato embrionale e che fosse non definibile in tempi ragionevolmente brevi e che, a prescindere dall'istanza di riperimetrazione, non sussistono le condizioni affinchè la domanda di condono possa essere accolta. Al contrario, ad avviso del ricorrente, la documentazione prodotta in giudizio attesta l'avvenuto completamento, con esito positivo, della suddetta procedura amministrativa e la conseguente definitiva rimozione del vincolo idrogeologico. In tal senso depone la nota del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] destinata al Comune di Napoli, erroneamente interpretata dai giudici come mero carteggio che preannuncia l'avvio della diversa procedura di aggiornamento delle mappe del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'Autorità di Bacino. Inoltre il giudice ha ritenuto erroneamente che la demolizione parziale del manufatto fosse inidonea a conformare le opere al requisito volumetrico in misura inferiore ai 750 mc e a sanare l'abuso. Pertanto, ha ritenuto carente il requisito della doppia conformità. Tuttavia non ostacola la concessione del condono il fatto che il volume dell'immobile ecceda i 750 mc, posto che, a differenza della richiesta in sanatoria, nel caso di condono edilizio è consentito all'interessato demolire le parti scorporabili eccedenti e così rimuovere l'ostacolo alla concessione (art. 32 comma 25 L. 326/2003). Ed in effetti il ricorrente ha presentato in data 15/02/2022 progetto di demolizione dell'immobile fino all'osservanza del limite volumetrico dei 750 mc. Né è compito del giudice accertare la doppia conformità dell'opera, posto che tale compito sussiste nel solo caso di richiesta di concessione in sanatoria, ma non in caso di richiesta di condono edilizio, sicchè la motivazione del giudice è erronea. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento 1.1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione, ritenendo che il procedimento di riperimetrazione delle aree pericolose soggette a rischio frana fosse ancora allo stato embrionale e che fosse non definibile in tempi ragionevolmente brevi e che, a prescindere dall'istanza di riperimetrazione, fossero insussistenti le condizioni di accoglimento della domanda di condono edilizio. Tuttavia, contraddittoriamente, il giudice di merito, alla pagina 3 del provvedimento impugnato, pur facendo riferimento alla richiesta di condono edilizio, richiama più volte il requisito della c.d. doppia conformità e la procedura di concessione in sanatoria prevista dall'art. 36 del d.P.r. n.380 del 2001. E' invece assodato che il ricorrente avesse fatto richiesta di condono edilizio nei termini, in data 01/03/1995, ai sensi dell'art. 39 delle legge 724/1994. Va precisato che, sebbene gli effetti riconducibili alle speciali cause estintive rappresentate dal condono edilizio e dalla concessione in sanatoria siano analoghi, tuttavia diversi sono i meccanismi di operatività, in quanto l'estinzione del reato per concessione in sanatoria, a differenza del cosiddetto condono edilizio, non consegue al pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma si fonda sul rilascio della concessione sanante da parte dell'Autorità amministrativa, previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti, approvati o anche semplicemente adottati, nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta (Sez.3, n. 6331 del 20/12/2007, Rv. 238822). In relazione alla procedura amministrativa di condono edilizio, invece, non spetta al giudice verificare la doppia conformità del manufatto, ma solo accertare se la domanda sia stata presentata ritualmente, e se sia stata rilasciata concessione in sanatoria a seguito del pagamento dell'oblazione. In tal senso, la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che, in tema di condono edilizio, "la presentazione di una tempestiva domanda, accompagnata dall'attestazione del versamento parziale o integrale della somma dovuta a titolo di oblazione da parte di un soggetto legittimato, determina la sospensione del procedimento anche in fase esecutiva, dovendo il giudice valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto "de quo" al fine di revocare l'ordine di demolizione, che sia divenuto incompatibile con la conseguita sanatoria, particolarmente quando sia stata rilasciata la concessione" (Sez.3, n. 4065 del 28/11/1996, Rv. 206738). Nel caso in disamina, il giudice di merito non ha ritenuto di disporre neppure la sospensione, pur non essendo ancora esaurita la procedura di condono edilizio e pur ritenendo che la proposta di riperimetrazione delle aree sottoposte a vincolo non fosse definita e completa. 2. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte dì appello di Napoli. Così deciso all'udienza del 2