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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 36586/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26763-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SARNO ()RIMANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CAROLI, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] RINALDI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza n. 105/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di TARANTO, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 105/21, del 24 marzo 2021, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che — nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, all'esito dell'ordinanza di questa Corte n. 9995/19, del 12 febbraio 2019, che cassava la sentenza n. 121/17, dell'8 marzo 2017, della medesima Corte territoriale — ha rigettato la domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione) nei confronti degli odierni ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico della già attrice in revocatoria le spese di lite, della cui errata liquidazione si dolgono, in questa sede, il Sarno e la Gemmano; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati Lonveniaii iii giudizio dalla società 1-11:41tilialia [OSCURATO:SOCIETA]., ia quale chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere, nei loro confronti, dai coniugi Cosimo G calmano e [OSCURATO:PERSONA]; - che la vicenda processuale si snodava attraverso vari pa ssaggi, l'ultimo dei quali — all'esito della già ricordata pronuncia rescindente di questa Corte -" legatimità — è consistito nella sentenza con cui il giudice del rinvio ha rigettato la domanda ex art. 2901 cod. civ., ponendo a carico della già attrice in revocatoria le spese di lite, con Ric. 2021 n. 26763 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- condanna della stessa anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc.

C1V.; - che le spese processuali, in particolare, venivano liquidate in favore degli odierni ricorrenti, quanto al precedente giudizio di appello, nonché a quello rescindente svoltosi innanzi a questa Corte e a quello rescissorio ex art. 394 cod. proc. civ., applicando lo scaglione da €: 52.000,00 a € 2(0.000,00 (a fronte di un credito, a garanzia del quale l'azione revocatoria era stata esperita, indicato in 963.000,00, e un valore dichiarato dall'attore di 1.000.000,00), con applicazione della riduzione del 50%; - che avverso la sentenza della sezione tarantina della Corte leccese ricorrono per cassazione, quanto alla sola statuizione sulle spese di lite, il Sarno e la Gemmano, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. 10 marzo 2014, li. 55, lamentando i ricorrenti l'errata quantificazione del valore della controversia e l'avvenuta riduzione dell'ammontare degli onorari medi previsti netta • - t„:1_,11„ abella allegata ai , „, 1.J.IVI.ri. 55 del 2014 senza una benché minima motivazione; - con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., in quanto l'errata quantificazione degli onorari avrebbe avuto ripercussioni sulla quantificazione del danno ai sensi della norma suddetta; - che sono rimasti solo intimati l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata ai ricorrenti, unitamente al decreto Ric. 2021 n. 26763 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -3- di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022.

Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati e per ragioni diverse da quelle ipotizzate nella proposta del Consigliere relatore; - che il primo motivo è, infatti, fondato solo in relazione all'errata quantificazione del valore della controversia e, quindi, della violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese; - che, infatti, in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, "nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta"; - che, nella specie, tale ragione di credito era stata indicata dall'allora [OSCURATO:PERSONA] — nell'esercitare l'azione ex art. 2901 cod. civ. — in C 963.000,00, come attestato dagli odierni ricorrenti (che hanno, ifl tal modo, soddisfatto la condizione di amuubbluníta dei ricorso che contesti l'errata applicazione dello scaglione; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 19 agosto 2021, n. 23132, Rv. 662070-02), e come risulta dall'atto di citazione in primo grado che essi hanno prodotto nel presente giudizio; - che, pertanto, lo scaglione di riferimento applicato dalla sentenza impugnata nella liquidazione delle spese di lite — ovvero, quello da C 52.000,00 a C 260.000,00 — risulta errato, ciò che ha condotto, di fatto, a quella (immotivata) liquidazione sotto i minimi tariffari integrante, secourlo questa Corte, vi,-,lazione Aell'art. 91 cod. proc. ci v. (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 2, ord. 5 maggio 2022, n. 14198, Rv. 664685-01); Ric. 2021 n. 26763 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -4- - che il primo motivo è, invece, infondato nella parte in cui lamenta essere stata operata una diminuzione, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, in assenza di specifica motivazione (come, invece, necessario: cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 14 maggio 2018, n. 11601, Rv. 648532-01; Cass. Sez. 2, ord. 14 febbraio 2018, n. 3590); - che difatti, dal testo della sentenza impugnata risulta che il giudice del rinvio non ha compiuto alcun dimezzamento, ciò che esclude la fondatezza della censura; - che anche il secondo motivo di ricorso è infondato; - che avendo la Corte territoriale operato, come da previsione di legge, una liquidazione equitativa di quello che è, nella sostanza, un "danno punitivo" (cfr.

Corte cost., sent. 29 giugno 2016, n. 162, nonché Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01; nello stesso senso pure Bunde,gerichtshof, IX camera civile, 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] 61/16, avendo la Corte Suprema tedesca recepito questa stessa configurazione, nel pronunciarsi su una decisione italiana di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., rilevando che essa non contrasta con l'ordine pubblico tedesco ed è pertanto riconoscibile ed eseguibile in Geffnania, pefché contempla un "danno punitivo"), non è affatto detto che essa, maggiorando le spese di lite, avrebbe egualmente rapportato l'entità del suo ristoro a tale superiore importo; - che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento solo quanto alla prima censura oggetto del primo motivo; - che la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione, potendo questa Corte decidere nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi soltanto procedere alla (rinnovata) liuuidazione dAh. snese . in favore di [OSCURATO:PERSONA] gli [OSCURATO:PERSONA] (o meglio, per essi, dell'[OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 26763 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -5- dichiaratosi antistatario), in relazione al giudizio di appello, a quello di rinvio e al precedente ed attuale giudizio di legittimità; - che, pronunciandosi sul punto, questa Corte condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a pagare, all'[OSCURATO:PERSONA], le spese processuali, che liquida, per il giudizio di appello, in C 1.118,00 per esborsi, in C 9.800,00 per compensi (di cui C 3.000,00 per studio, C 1.800,00 per la fase introduttiva ed C 5.000,00 per quella decisionale), oltre IVA e CPA come per legge, nonché, per quello di rinvio, in C 518,00 per esborsi, in C 9.000,00 per compensi (di cui C 2.800,00 per studio, C 1.600,00 per la fase introduttiva ed C 4.600,00 per quella decisionale), oltre IVA e CPA come per legge; - che, infine, quanto al precedente e al presente giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione va condannata a pagare all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — per ognuno dei due giudizi — la somma di C 8.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legj., re/ Cow ,s,.<42-,",e, ,A2c2. 4A.A.~.40- 5'0 .24, Cave i,k9AL ,>22, A-z-QÌ 4,9n£ A4n 4L70 L 1-4,L.0"4-40 PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, rigettando per il resto il ricorso e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata.

Decidendo, inoltre, la causa nel merito, condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a rifondere all'[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, le spese di cui al giudizio di appello, liquidandole in C 1.'13,00 per esborsi e in C 9.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, nonché quelle del giudizio di rinvio, liquidandole in C 518 per esborsi e in C 9.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Ric. 2021 n. 26763 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -6- Condanna, altresì, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a rifondere al medesimo [OSCURATO:PERSONA] le spese del precedente e del presente giudizio di legittimità, liquidandole — per ognuno dei due giudizi — in t 8.500,00, oltre t 200,00 per esborsi, più 1V/o per spese genere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26763-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SARNO ()RIMANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CAROLI, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] RINALDI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza n. 105/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di TARANTO, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 105/21, del 24 marzo 2021, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che — nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, all'esito dell'ordinanza di questa Corte n. 9995/19, del 12 febbraio 2019, che cassava la sentenza n. 121/17, dell'8 marzo 2017, della medesima Corte territoriale — ha rigettato la domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione) nei confronti degli odierni ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico della già attrice in revocatoria le spese di lite, della cui errata liquidazione si dolgono, in questa sede, il Sarno e la Gemmano; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati Lonveniaii iii giudizio dalla società 1-11:41tilialia [OSCURATO:SOCIETA]., ia quale chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere, nei loro confronti, dai coniugi Cosimo G calmano e [OSCURATO:PERSONA]; - che la vicenda processuale si snodava attraverso vari pa ssaggi, l'ultimo dei quali — all'esito della già ricordata pronuncia rescindente di questa Corte -" legatimità — è consistito nella sentenza con cui il giudice del rinvio ha rigettato la domanda ex art. 2901 cod. civ., ponendo a carico della già attrice in revocatoria le spese di lite, con Ric. 2021 n. 26763 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- condanna della stessa anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. C1V.; - che le spese processuali, in particolare, venivano liquidate in favore degli odierni ricorrenti, quanto al precedente giudizio di appello, nonché a quello rescindente svoltosi innanzi a questa Corte e a quello rescissorio ex art. 394 cod. proc. civ., applicando lo scaglione da €: 52.000,00 a € 2(0.000,00 (a fronte di un credito, a garanzia del quale l'azione revocatoria era stata esperita, indicato in 963.000,00, e un valore dichiarato dall'attore di 1.000.000,00), con applicazione della riduzione del 50%; - che avverso la sentenza della sezione tarantina della Corte leccese ricorrono per cassazione, quanto alla sola statuizione sulle spese di lite, il Sarno e la Gemmano, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. 10 marzo 2014, li. 55, lamentando i ricorrenti l'errata quantificazione del valore della controversia e l'avvenuta riduzione dell'ammontare degli onorari medi previsti netta • - t„:1_,11„ abella allegata ai , „, 1.J.IVI.ri. 55 del 2014 senza una benché minima motivazione; - con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., in quanto l'errata quantificazione degli onorari avrebbe avuto ripercussioni sulla quantificazione del danno ai sensi della norma suddetta; - che sono rimasti solo intimati l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata ai ricorrenti, unitamente al decreto Ric. 2021 n. 26763 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati e per ragioni diverse da quelle ipotizzate nella proposta del Consigliere relatore; - che il primo motivo è, infatti, fondato solo in relazione all'errata quantificazione del valore della controversia e, quindi, della violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese; - che, infatti, in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, "nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta"; - che, nella specie, tale ragione di credito era stata indicata dall'allora [OSCURATO:PERSONA] — nell'esercitare l'azione ex art. 2901 cod. civ. — in C 963.000,00, come attestato dagli odierni ricorrenti (che hanno, ifl tal modo, soddisfatto la condizione di amuubbluníta dei ricorso che contesti l'errata applicazione dello scaglione; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 19 agosto 2021, n. 23132, Rv. 662070-02), e come risulta dall'atto di citazione in primo grado che essi hanno prodotto nel presente giudizio; - che, pertanto, lo scaglione di riferimento applicato dalla sentenza impugnata nella liquidazione delle spese di lite — ovvero, quello da C 52.000,00 a C 260.000,00 — risulta errato, ciò che ha condotto, di fatto, a quella (immotivata) liquidazione sotto i minimi tariffari integrante, secourlo questa Corte, vi,-,lazione Aell'art. 91 cod. proc. ci v. (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 2, ord. 5 maggio 2022, n. 14198, Rv. 664685-01); Ric. 2021 n. 26763 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- - che il primo motivo è, invece, infondato nella parte in cui lamenta essere stata operata una diminuzione, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, in assenza di specifica motivazione (come, invece, necessario: cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 14 maggio 2018, n. 11601, Rv. 648532-01; Cass. Sez. 2, ord. 14 febbraio 2018, n. 3590); - che difatti, dal testo della sentenza impugnata risulta che il giudice del rinvio non ha compiuto alcun dimezzamento, ciò che esclude la fondatezza della censura; - che anche il secondo motivo di ricorso è infondato; - che avendo la Corte territoriale operato, come da previsione di legge, una liquidazione equitativa di quello che è, nella sostanza, un "danno punitivo" (cfr. Corte cost., sent. 29 giugno 2016, n. 162, nonché Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01; nello stesso senso pure Bunde,gerichtshof, IX camera civile, 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] 61/16, avendo la Corte Suprema tedesca recepito questa stessa configurazione, nel pronunciarsi su una decisione italiana di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., rilevando che essa non contrasta con l'ordine pubblico tedesco ed è pertanto riconoscibile ed eseguibile in Geffnania, pefché contempla un "danno punitivo"), non è affatto detto che essa, maggiorando le spese di lite, avrebbe egualmente rapportato l'entità del suo ristoro a tale superiore importo; - che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento solo quanto alla prima censura oggetto del primo motivo; - che la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione, potendo questa Corte decidere nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi soltanto procedere alla (rinnovata) liuuidazione dAh. snese . in favore di [OSCURATO:PERSONA] gli [OSCURATO:PERSONA] (o meglio, per essi, dell'[OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 26763 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -5- dichiaratosi antistatario), in relazione al giudizio di appello, a quello di rinvio e al precedente ed attuale giudizio di legittimità; - che, pronunciandosi sul punto, questa Corte condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a pagare, all'[OSCURATO:PERSONA], le spese processuali, che liquida, per il giudizio di appello, in C 1.118,00 per esborsi, in C 9.800,00 per compensi (di cui C 3.000,00 per studio, C 1.800,00 per la fase introduttiva ed C 5.000,00 per quella decisionale), oltre IVA e CPA come per legge, nonché, per quello di rinvio, in C 518,00 per esborsi, in C 9.000,00 per compensi (di cui C 2.800,00 per studio, C 1.600,00 per la fase introduttiva ed C 4.600,00 per quella decisionale), oltre IVA e CPA come per legge; - che, infine, quanto al precedente e al presente giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione va condannata a pagare all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — per ognuno dei due giudizi — la somma di C 8.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legj., re/ Cow ,s,.<42-,",e, ,A2c2. 4A.A.~.40- 5'0 .24, Cave i,k9AL ,>22, A-z-QÌ 4,9n£ A4n 4L70 L 1-4,L.0"4-40 PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, rigettando per il resto il ricorso e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata. Decidendo, inoltre, la causa nel merito, condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a rifondere all'[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, le spese di cui al giudizio di appello, liquidandole in C 1.'13,00 per esborsi e in C 9.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, nonché quelle del giudizio di rinvio, liquidandole in C 518 per esborsi e in C 9.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge. Ric. 2021 n. 26763 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -6- Condanna, altresì, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a rifondere al medesimo [OSCURATO:PERSONA] le spese del precedente e del presente giudizio di legittimità, liquidandole — per ognuno dei due giudizi — in t 8.500,00, oltre t 200,00 per esborsi, più 1V/o per spese genere e
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