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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35563/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 maggio 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen., in relazione al furto in abitazione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 28 gennaio 2023, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta che il G.I.P non ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi limitato a fare ricorso a mere clausole di stile così incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 11 ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli arti. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.21n ogni caso, il motivo dedotto è inammissibile in quanto, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 51, della

I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come dedotto nel caso in esame.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] y VCJ/U ' -12.5 1-7:4Th

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 maggio 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen., in relazione al furto in abitazione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 28 gennaio 2023, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che il G.I.P non ha correttamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi limitato a fare ricorso a mere clausole di stile così incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 11 ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli arti. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.21n ogni caso, il motivo dedotto è inammissibile in quanto, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 51, della I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come dedotto nel caso in esame. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] y VCJ/U ' -12.5 1-7:4Th
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